Si modificano le regole relative allo stato di disoccupazione ANPAL. L’aggiornamento, reso necessario dopo l’intervento legislativo del cosiddetto “Decretone” (decreto-legge n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019), il quale reintroduce appunto l’istituto della conservazione dello status di disoccupazione. Infatti, all’art. 4, co. 15-quater del predetto decreto legge è stato aggiunto un requisito essenziale ai fini della definizione di disoccupato.
In pratica, affinché un soggetto possa considerarsi tale, oltre a dover dichiarare – in forma telematica – al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente, deve alternativamente soddisfare uno dei seguenti requisiti:
- non svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- essere un lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Dpr. n. 917/1986 (cd. Tuir).
Quindi, il soggetto mantiene lo status di disoccupato anche nel caso in cui intraprenda:
- un’attività lavorativa dipendente, il cui reddito non superi la soglia di 8.145 euro annui;
- un’attività lavorativa autonoma, il cui reddito non superi la soglia di 4.800 euro annui;
I chiarimenti sono giunti dall’ANPAL con la Circolare n. 1 del 23 luglio 2019. Nel documento di prassi si legge, inoltre, che le novità sono operative dal 30 marzo 2019. Ecco tutti i dettagli.
Stato di disoccupazione ANPAL: durata
La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.
Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno.
Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno.
Conservazione dello stato di disoccupazione
Come anticipato in premessa, le novità legislative apportate dal cd. “Decretone” fanno rivivere l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione, abolito dal Jobs Act (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015).
Ora, infatti, un soggetto mantiene ugualmente lo status di disoccupato anche se decide di tornare a lavorare, e che dall’attività lavorativa subordinata riceva un reddito lordo al di sotto degli 8.145 euro. Per gli autonomi, diversamente, tale soglia reddituale si abbassa a 4.800 euro.
In merito alla soglia reddituale di 8.145 euro, l’ANPAL precisa che bisogna comunque considerare la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF, ossia al netto dei contributi a carico del lavoratore.
Sospensione dello stato di disoccupazione
La vigente normativa (art. 19, co. 3 del D.Lgs. n. 150/2019) prevede che lo stato di disoccupazione si sospende – per una durata di 180 giorni – allorquando, al momento dell’avvio di un rapporto di lavoro dipendente, non vi è conservazione dello stato di disoccupazione.
Da notare che il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno.
Laddove il contratto di lavoro in questione termini, per qualsivoglia motivazione, prima che siano decorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione.
Tirocini e prestazioni occasionali fanno perdere lo stato di disoccupazione?
Infine, l’ANPAL chiarisce che lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare ovvero lo svolgimento di prestazioni occasionali (ex voucher), non incidono in alcun modo sullo stato di disoccupazione. Lo stesso vale per i lavoratori di pubblica utilità (LPU) e lavoratori socialmente utili (LSU).
Circolare ANPAL numero del 23 luglio 2019
Alleghiamo infine la Circolare ANPAL in oggetto.

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