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Home»Leggi, normativa e prassi»Mobilità in deroga per i lavoratori senza Naspi: nuovi aiuti INPS

Mobilità in deroga per i lavoratori senza Naspi: nuovi aiuti INPS

Daniele Bonaddio24 Giugno 20204 Mins Read
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Chi ha terminato la CIGD nel biennio 2017-2018, e non ha diritto alla NASPI, può fruire della nuova mobilità in deroga per 12 mesi.

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Gestione provvedimenti CIG

Nuovi aiuti pari al trattamento di mobilità in deroga per coloro che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI. Per questi, infatti, è concessa un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 12 mesi la cui fruizione, in ogni caso, deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.

Il pagamento dell’indennità, inoltre, è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda online di mobilità in deroga. Per erogare le indennità citate le Strutture territoriali dovranno inserire nella procedura di pagamento della prestazione il codice intervento di prossima istituzione. A tal fine, l’operatore di Sede dovrà controllare che:

  • il nominativo non abbia titolo all’indennità di disoccupazione NASpI e che abbia beneficiato di una prestazione di CIG in deroga cessata nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018;
  • l’indennità sia senza soluzione di continuità rispetto alla fine della precedente prestazione di CIGD.

Ne dà notizia l’INPS con la Circolare n. 75 del 22 gennaio 2020.

Mobilità in deroga per i lavoratori senza Naspi: la normativa

L’art. 87 del D.L. n. 87/2020 ha modificato alcuni aspetti relativi alla concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga. In particolare è stato prevista un’agevolazione ai lavoratori che hanno cessato la CIGD, nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, e che non hanno diritto alla NASpI.

Per questi ultimi è concessa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di CIGD, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

Ambito di applicazione

Al fine di individuare i destinatari del trattamento in argomento, si precisa che il decreto di CIGD rientra esclusivamente tra le fattispecie normative di seguito esplicitate:

  • Cassa integrazione in deroga ai criteri dell’art. 2 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014;
  • CIG in deroga di cui all’art. 1, co. 145, della L. n. 205/2017;
  • CIG in deroga ai sensi dell’art. 26-ter, co. 2, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019.

Ai lavoratori beneficiari dell’agevolazione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, devono essere applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale da comunicare al MLPS e all’ANPAL.

Leggi anche: NASpI: requisiti, durata, importo e calcolo disoccupazione INPS

A chi spetta

L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro. Vi rientrano anche gli apprendisti ed i lavoratori somministrati.

Non si applica, invece, il requisito dell’anzianità aziendale di almeno 12 mesi.

Quanto spetta

La prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga. Si ricorda, al riguardo, che gli importi massimi dell’integrazione salariale, a cui far riferimento per il calcolo della prestazione, sono stati riportati:

  • nella Circolare INPS n. 36 del 21 febbraio 2017, per i beneficiari con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017;
  • nella Circolare n. 19 del 31 gennaio 2018, per quelli con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Verifica della disponibilità finanziaria

Le Regioni e le Province autonome concedono l’indennità esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS. Pertanto, in via preliminare rispetto all’accesso alla prestazione in parola, le Regioni e le Province autonome dovranno:

  • completare il processo per la quantificazione delle risorse residue;
  • dichiarare formalmente che intendono utilizzare tali risorse per la concessione delle prestazioni di cui all’art. 1, co. 251, della L. n. 145/2018.

A tal fine, le Regioni e le Province autonome provvederanno a inoltrare all’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine ai seguenti punti:

  • completamento della decretazione per gli anni 2014/2018;
  • presenza, nella banca dati dell’Istituto (“SIP”), di tutti i decreti di concessione;
  • assunzione della responsabilità finanziaria sulla gestione delle eventuali situazioni di
  • sospensione o di contenzioso.

Successivamente le Regioni e le Province autonome, prima dell’adozione del decreto, dovranno richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tal fine, le stesse dovranno inviare alla Direzione regionale INPS territorialmente competente, a mezzo PEC, le specifiche di cui all’emanando decreto di concessione, contenenti:

  • la dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale con cui si individuano le politiche attive del lavoro, applicate a far data dal 1° gennaio 2019, comunicato al MLPS e all’ANPAL;
  • l’elenco nominativo e i codici fiscali dei lavoratori interessati.

Il controllo sulla sostenibilità finanziaria quindi sarà effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste. Non sarà possibile, quindi, prendere in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.

INPS Circolare n. 75 del 22 gennaio 2020

Alleghiamo qui di seguito il testo completo della circolare in oggetto.

  Circolare INPS 75 del 22 gennaio 2020 (121,9 KiB, 362 hits)

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