Il Decreto Cirinnà no. 76/2016 ha regolamentato sia le Unioni Civili che le Convivenze di fatto, rifacendosi ai principi costituzionali dagli Artt. 2, 3 e 29. All’Art. 29 si riconoscono i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio all’Art. 30, prevedendo misure di sostegno. Ma in particolar modo agli Artt. 2 e 3, si punta sulla dignità umana scevra da ogni discriminazione.
Le Convivenze di fatto (Art. 1 c, 36-65) sono liberamente formate da persone maggiorenni, senza vincoli di coniugio, oltre ad altre clausole ostative penalmente rilevanti che, sottoscrivono in forma di atto pubblico o privato (notaio/avvocato) un contratto con cui regolano le provvidenze amministrative e patrimoniali, le comuni regole di convivenza ed assistenza anche riguardo ai figli nati, eleggendo la residenza della coppia. E’ chiaro per la legge che tali convivenze non possano essere equiparate al matrimonio, ma possano godere di alcune tutele come ad esempio il diritto di assistenza ospedaliera, l’accesso agli atti e la rappresentanza.
Le Unioni Civili invece, avvengono tra persone del medesimo sesso, alla presenza di un ufficiale di Stato Civile e di testimoni, in cui si dichiara espressamente la volontà di unirsi e sostenersi, godendo dei benefici dello stato di coniugio matrimoniale a cui il Decreto si riferisce.
Unioni civili e convivenze di fatto, tutele previdenziali
Alla luce di questo distinguo, quali tutele previdenziali INPS ed INAIL possono essere applicate in tema di lavoro? Fondamentale riferimento in tal senso sono le Circolari INPS no. 66 e 84/2017 ed INAIL no. 45/2017 che accogliendo il D. Lgs. 76/2016, dispongono importanti tutele.
ASSEGNI FAMILIARI – ANF
Il Decreto ha ridisegnato il concetto di Nucleo Familiare
- Unioni Civili: Presenza di un soggetto lavoratore dipendente o pensionato; figli nati precedentemente e figli nati in seguito con affido ai sensi dell’Art. 252 c.c.;
- Convivenze di fatto: gli ANF vengono riconosciuti solo in presenza del relativo contratto, con cui l’INPS riconoscerà la tutela del classico nucleo familiare ed in base al classico reddito di riferimento. (non possono invece essere riconosciuti a convivenze semplici)
Il Richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiarando lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto”, deve fare richiesta presso il proprio datore di lavoro.
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INAIL: RENDITA SUPERSTITI, QUOTA INTEGRATIVA, ASSEGNO MENSILE, ASSEGNO UNA TANTUM, PRESTAZIONI FONDO SOSTEGNO FAMILIARI
- Unione Civile: il “coniuge unito civilmente” ha diritto a percepire la rendita INAIL o la reversibilità della pensione per invalidità in luogo del “coniuge” defunto.
- Convivenza di fatto: non è concesso
REVERSIBILITA’ TRATTAMENTO PENSIONISTICO
- Unioni di Fatto: il “coniuge in unione civile” ha diritto al percepimento della reversibilità al 60%.
- Convivenze di Fatto: non si ha reversibilità
Unioni civili e convivenze di fatto, tutele del lavoro
CONGEDO MATRIMONIALE
- Unione Civile: Le parti, lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire del congedo per matrimonio a cui si equipara anche il divieto di recesso da parte del DDL durante in primo anno di unione se non con convalida in ITL.
- Convivenza di fatto: non è concesso.
CONGEDI PARENTALI ex 151/2001
Non contemplati
T.F.R., Spettanze di fine rapporto
- Unioni civili: In caso di decesso del “coniuge” lavoratore dipendente, il “coniuge superstite avrà diritto alla totalità dei trattamenti ed al 50% degli stessi in qualità di legittima, in presenza di altri eredi. In caso scioglimento dell’unione civile, l’ex coniuge, avrà diritto a percepire il 40% del T.F.R. per una durata pari al tempo dell’unione. Il “coniuge civile” ha inoltre diritto al percepimento dell’indennità del preavviso ex Art. 2118 in luogo dell’altro coniuge.
- Convivenze di Fatto: non previsto
PERMESSI CONGEDO STRAORDINARIO ex D. Lgs. 151/2001
- Unione Civile: sono concessi permessi per assistenza al coniuge in unione civile, per la durata massima di due anni.
- Convivenza di Fatto: non è concesso
PERMESSI DISABILI – D. Lgs. 104/’92
- Unione Civile – Convivenze di Fatto: In entrambe i casi, è concessa la fruizione anche in favore del “coniuge da unione civile o convivente di fatto”.
ALIMENTI e PIGNORABILITA’ DEL CREDITO DA LAVORO DIPENDENTE
- Unione Civile – Convivenze di Fatto: Gli alimenti stabiliti dal Giudice con apposita ordinanza, possono insistere sulla conservazione del T.F.R. e sulle Retribuzioni correnti del lavoratore dipendente, a titolo di garanzia in favore dell’ex “coniuge in unione civile” o “convivente di fatto”
WELFARE AZIENDALE
- Unione civile: il lavoratore dipendente può estendere alla famiglia in “unione civile” il godimento previsto dai piani Welfare aziendali e il rimborso di abbonamenti TPL (Trasporto pubblico locale)
- Convivenza di Fatto: non fiscalmente detraibili per l’azienda
DETRAZIONI FISCALI PER CONIUGE A CARICO
- Unioni civili: si applicano le normali detrazioni previste dal Tuir
- Convivenze di Fatto: non si applicano
PERMESSI e CONGEDI per LUTTO ex D. Lgs. 53/2000
- Unioni Civili: vengono concessi i 3 giorni per assistenza e lutto per il “coniuge in unione civile”.
- Convivenze di Fatto: non vengono concessi.
REVOCA CLAUSOLE ELASTICHE e PART- TIME
- Unioni Civili: Il lavoratore dipendente può richiedere la revoca delle clausole elastiche dedotte in contratto o successivo accordo per l’estensione occasionale dell’orario di lavoro, in luogo di necessità ed assistenza del “coniuge”, con immediatezza in caso di malattia oncologica e con normale preavviso in altri casi di assistenza accertata. Per gli stessi motivi può far richiesta di riduzione dell’orario di lavoro.
- Convivenze di Fatto: non concesso
COADIUVANTI IN IMPRESE FAMILIARI
Unioni Civili: La gestione previdenziale Artigiani e Commercianti prevede l’assicurazione assistenziale ai coniugi coadiuvanti. Nella procedura ComUnica si dovrà indicare il “coniuge unito civilmente” come collaboratore nel campo: Coniuge.
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI IMPRESA FAMILIARE – Soggetti non dipendenti
- Unioni Civili: obbligo contributo del convivente alla gestione autonoma
- Convivenza di Fatto: non sussistendo la famiglia e vincolo di parentela, non sussiste neppure obbligo di versamento contributivo alla gestione autonoma.
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