Con interpello nr. 44 dello scorso 11 novembre, il Ministero del lavoro ha risposto ad un quesito della Confcommercio e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), sulla corretta interpretazione dell’art. 70, comma 1, lett. h – bis, D.Lgs. n. 276/2003, relativamente allo svolgimento da parte di pensionati di attività di natura occasionale nei confronti degli Enti locali.
In particolare si chiede se, alla luce della normativa sul lavoro accessorio, gli Enti locali possano utilizzare lavoratori, ex dipendenti degli enti stessi, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di 5 anni, per l’espletamento di attività a carattere “accessorio”.
Come ricorderemo, nell’ambito della disciplina del lavoro accessorio contenuta nell’art. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, come da ultimo modificata dalla L. n. 191/2009, è prevista la possibilità di svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nei confronti degli Enti locali.
Il Ministero, dopo aver precisato il tenore dell’art. 70, lett. b), in merio alla committenza, (ossia che, l’ente locale può utilizzare prestazioni di natura accessoria per peculiari tipologie di attività, quali il giardinaggio, la pulizia, la manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti), richiama quanto disposto dall’art. 25, comma 1, L. n. 724/1994 in ordine alle limitazioni lavorative prescritte per il personale delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.L. n. 29/1993 confluito nell’attuale art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
Tale norma infatti, preclude il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di altri amministrazioni al dipendente “che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia ma che abbia tuttavia il requisito per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione”.
Tale previsione non sembra tuttavia trovare applicazione con riferimento al lavoro accessorio che si connota per l’occasionalità della prestazione la quale, in ogni caso, non può superare dei limiti di compenso ben definiti dal Legislatore.
Detti limiti infatti, consentono di scongiurare quei possibili fenomeni elusivi che lo stesso Legislatore ha voluto contrastare introducendo particolari vincoli in ordine alla possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di avvalersi di soggetti cessati dal servizio anticipatamente.”.
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