Un’irregolarità in materia di lavoro o sicurezza può costare cara alle aziende: non soltanto sanzioni e conseguenze penali, ma anche la perdita temporanea di sgravi contributivi, bonus assunzioni e altri benefici previsti dalla normativa sul lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha ora definito con precisione quali sono le violazioni che impediscono di accedere alle agevolazioni e per quanto tempo. Il Decreto del 22 giugno 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio, introduce infatti un elenco graduato di cause ostative, con periodi di esclusione che vanno da 3 mesi fino a 2 anni.
Tra le violazioni più gravi figurano il caporalato, l’omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni e l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche. Ma nell’elenco rientrano anche il lavoro nero, l’impiego irregolare di lavoratori stranieri e alcune violazioni in materia di salute e sicurezza, ferie e riposi.
C’è però un aspetto importante da chiarire: la perdita delle agevolazioni non scatta automaticamente alla semplice contestazione dell’illecito. Il decreto stabilisce precise condizioni per l’applicazione della causa ostativa.
Quali regole deve rispettare un’azienda per ottenere gli sgravi contributivi
Le agevolazioni contributive e normative non spettano automaticamente alle aziende per il solo fatto di aver effettuato un’assunzione che rientra tra quelle incentivate. Per poter applicare uno sgravio o un bonus assunzione è necessario rispettare una serie di condizioni previste dalla normativa.
In particolare, il datore di lavoro deve:
- essere in regola con il versamento dei contributi e possedere un DURC regolare;
- rispettare la normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le disposizioni sulla tutela delle condizioni di lavoro e sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di una condizione già prevista in termini generali dalla normativa, ma che il nuovo Decreto del 22 giugno 2026 rende ora più puntuale, individuando espressamente le violazioni definitive che costituiscono una causa ostativa e la durata del relativo periodo di esclusione dai benefici;
- applicare gli accordi e i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali previsti dalla normativa, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispettare i principi generali per la fruizione degli incentivi all’occupazione, compresi quelli relativi alle assunzioni effettuate in attuazione di obblighi preesistenti e alle altre condizioni previste dalla legge;
- possedere tutti gli eventuali requisiti specifici richiesti dalla singola agevolazione o dal bonus assunzione utilizzato.
La regolarità contributiva, quindi, è un requisito fondamentale ma non è l’unica condizione da verificare. Il nuovo decreto completa questo quadro individuando le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza che, una volta accertate in via definitiva, possono impedire temporaneamente all’azienda di utilizzare sgravi e agevolazioni per un periodo compreso tra 3 e 24 mesi.
Sgravi contributivi e bonus assunzioni: cosa prevede il nuovo decreto
In questo quadro si inserisce il Decreto del 22 giugno 2026, che individua le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza che possono impedire temporaneamente al datore di lavoro di accedere alle agevolazioni normative e contributive.
Il nuovo sistema prevede periodi di esclusione diversi in base alla violazione commessa: si parte da 3 mesi e, per le fattispecie più gravi, si arriva fino a 24 mesi.
Il decreto non introduce quindi un unico periodo di esclusione valido per tutte le irregolarità, ma stabilisce una durata differenziata in relazione alla gravità della violazione.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 22 giugno 2026 (85,4 KiB, 0 hits)
Quali violazioni fanno perdere le agevolazioni per 2 anni
La conseguenza più pesante prevista dal decreto è l’esclusione dai benefici normativi e contributivi per 24 mesi.
Il blocco di due anni riguarda le violazioni previste da:
- articolo 437 del Codice penale, relativo alla rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro;
- articolo 589, comma 2, del Codice penale, relativo all’omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- articolo 603-bis del Codice penale, che disciplina l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, comunemente indicato come caporalato.
Per le lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, la durata della causa ostativa è invece di 18 mesi.
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Sicurezza sul lavoro: quando gli sgravi si perdono per 12 mesi
Il decreto dedica una parte importante alle violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per una serie di violazioni del D.Lgs. n. 81/2008, espressamente individuate nell’Allegato A, il datore di lavoro può essere escluso dai benefici per 12 mesi.
La stessa durata è prevista per determinate violazioni della disciplina sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro in sotterraneo.
Non qualsiasi irregolarità in materia di sicurezza determina quindi automaticamente un blocco annuale delle agevolazioni. Il decreto richiama specifiche disposizioni sanzionatorie del Testo Unico, mentre per le altre violazioni penali in materia di lavoro e sicurezza è prevista, in via generale, una durata ostativa di 3 mesi.
Lavoratori stranieri irregolari: stop agli incentivi per 8 mesi
Nell’elenco delle cause ostative rientra anche l’impiego irregolare di lavoratori stranieri.
La violazione dell’articolo 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998 comporta un periodo di esclusione dai benefici pari a 8 mesi.
La disposizione riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge oppure con un titolo scaduto, revocato o annullato nei casi previsti dalla normativa.
Lavoro nero: agevolazioni bloccate per 6 mesi
Anche l’impiego di lavoratori in nero può determinare la perdita temporanea degli incentivi.
Per le violazioni previste dall’articolo 3, commi da 3 a 5, del Decreto Legge n. 12/2002, il periodo ostativo è fissato in 6 mesi.
Si tratta della disciplina sanzionatoria relativa all’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Un ulteriore periodo di esclusione di 6 mesi è previsto per la violazione dell’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.
Ferie e riposi: quando si perdono le agevolazioni
Il nuovo decreto comprende anche alcune violazioni della disciplina sull’orario di lavoro.
In particolare, le violazioni degli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003, relativi rispettivamente al riposo settimanale e alle ferie annuali, possono determinare un periodo ostativo di 3 mesi.
La conseguenza, però, non si applica per qualsiasi violazione isolata.
Il decreto precisa che la causa ostativa opera soltanto quando l’irregolarità interessa un numero di lavoratori pari almeno al 20% della manodopera regolarmente impiegata.
La soglia è quindi un elemento determinante per l’applicazione del blocco delle agevolazioni.
Le altre violazioni penali possono bloccare gli sgravi per 3 mesi
L’Allegato A si chiude con una previsione generale che amplia il perimetro delle cause ostative.
Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni relative alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, comporta un periodo di esclusione dai benefici pari a 3 mesi.
Il sistema introdotto dal decreto è quindi strutturato su più livelli: dai 3 mesi previsti per le violazioni meno gravi fino ai 24 mesi per le fattispecie considerate più rilevanti.
La tabella: violazioni e durata della perdita delle agevolazioni
| Violazione | Stop alle agevolazioni |
|---|---|
| Omissione o rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni | 24 mesi |
| Omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche | 24 mesi |
| Caporalato e sfruttamento del lavoro | 24 mesi |
| Lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla sicurezza | 18 mesi |
| Specifiche violazioni del Testo Unico sulla sicurezza | 12 mesi |
| Determinate violazioni della normativa sul lavoro in sotterraneo | 12 mesi |
| Impiego irregolare di lavoratori stranieri | 8 mesi |
| Lavoro nero | 6 mesi |
| Violazione dell’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 | 6 mesi |
| Violazioni su ferie e riposi che interessano almeno il 20% dei lavoratori | 3 mesi |
| Altre violazioni penali in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza | 3 mesi |
Basta un verbale per perdere sgravi e bonus?
No. Questo è uno dei punti più importanti del nuovo decreto.
Le violazioni che impediscono l’accesso ai benefici devono essere accertate con provvedimenti definitivi.
Il Ministero fa riferimento, in particolare, alle sentenze passate in giudicato e alle ordinanze-ingiunzione divenute definitive.
La semplice contestazione di una violazione, quindi, non determina automaticamente la perdita degli sgravi contributivi o degli altri benefici. Perché operi la causa ostativa è necessario che l’accertamento abbia acquisito il carattere della definitività previsto dal decreto.
Quando la violazione non fa perdere le agevolazioni
Il decreto prevede anche importanti eccezioni.
Le cause ostative non sussistono quando il procedimento penale si estingue a seguito dell’adempimento della prescrizione obbligatoria prevista dalla normativa oppure attraverso l’oblazione nei casi consentiti dal Codice penale.
La precisazione è particolarmente rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dove per alcune contravvenzioni l’ordinamento consente al datore di lavoro di regolarizzare la propria posizione attraverso specifiche procedure.
Per le aziende diventa decisiva la verifica prima di usare gli incentivi
Il nuovo decreto rende più chiaro il rapporto tra rispetto della normativa sul lavoro e accesso alle agevolazioni.
Per le aziende che intendono utilizzare sgravi contributivi, bonus per nuove assunzioni o altri incentivi, la verifica della regolarità diventa quindi ancora più importante.
Il possesso del DURC resta un requisito fondamentale, ma non è l’unico elemento da considerare. Una violazione definitiva tra quelle indicate dal Ministero può impedire temporaneamente l’accesso ai benefici per un periodo che, nei casi più gravi, arriva fino a due anni.
Il nuovo elenco rappresenta quindi una vera e propria mappa dei rischi per le imprese: conoscere le violazioni ostative e la durata delle relative conseguenze diventa essenziale prima di programmare assunzioni agevolate o applicare riduzioni del costo contributivo.
