Molto spesso accade che i lavoratori autonomi, dopo aver presentato domanda di pensionamento, poi negata, regolarizzino alcuni periodi contribuzione rispetto ai quali non erano in regola con i versamenti. Tali versamenti incidono sul diritto alla pensione nonché sulla data di decorrenza della stessa.
Proprio su tale passaggio, l’INPS, con la circolare 7 ottobre 2022, n. 110, ha meglio chiarito come viene determinata la decorrenza della pensione da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nei casi di regolarizzazioni di periodi contributivi intervenute dopo la domanda di pensione.
Analizziamo i nuovi chiarimenti forniti dall’INPS.
Pensione autonomi, data di decorrenza a seguito di regolarizzazioni
I periodi contributivi devono essere determinanti per raggiungere il diritto alla pensione e devono essere antecedenti alla domanda di pensione.
In particolare, la circolare individua i criteri applicativi relativi alla decorrenza: della pensione anticipata; dell’assegno ordinario di invalidità; della pensione di inabilità;
della pensione di vecchiaia.
Con il messaggio operativo n. 29901 dell’11 dicembre 2007, l’INPS aveva considerato i versamenti da regolarizzazione di periodi di contribuzione pregressi alla stregua di versamenti effettuati nelle tempistiche ordinarie “Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. […]”.
Pensione anticipata
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
I lavoratori dipendenti privati o autonomi percepiscono il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda(c.d. finestra di pensionamento), mentre i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.
Possono richiedere la pensione anticipata coloro che sono in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini.
Detto ciò, L’INPS, sulla base di alcuni orientamenti della Cassazione (Corte di Cassazione sentenza n. 14132 del 2004 e, conformi, ordinanze n. 21189 del 2018 e n. 17511 del 2014), delle norme attualmente in essere (articolo 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488) la cui applicabilità è stata estesa come da circolare la circolare n. 122 del 30 maggio 1988), nonchè sulla base della sentenza n. 355 del 14 giugno 1989 della Corte Costituzionale, afferma quanto segue:
una volta riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda dovrà essere respinta e solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva sarà possibile procedere, su istanza dell’interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta regolarizzazione.
Dunque, il diritto alla pensione potrà essere fatto valere nel momento in cui è effettuata la regolarizzazione dei contributi.
Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità
In riferimento all’assegno ordinario di invalidità e alla pensione di invalidità, il requisito contributivo non rilevato al momento della presentazione della domanda, può essere perfezionato:
- nelle more del procedimento amministrativo,
- purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
Sulla decorrenza, la stessa coinciderà con il primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per la pensione di inabilità) di cui alla legge n. 222 del 1984.
Il requisito contributivo richiesto dalla legge n. 222 del 1984 nel quinquennio precedente la domanda, andrà verificato con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa.
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nelle ipotesi di regolarizzazione di contributi, determinanti per il diritto a pensione, effettuata successivamente alla presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva (Fonte circolare 110 in commento).
Resta ferma la facoltà dell’interessato di chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
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