Con la Circolare n. 126 del 15 settembre 2025, l’INPS ha fatto il punto sulle norme che regolano i passaggi e i transiti dei dipendenti pubblici da un’amministrazione a un’altra. Si tratta di un tema molto sentito, perché coinvolge non solo l’inquadramento del lavoratore, ma soprattutto il trattamento economico finale, cioè il TFS (trattamento di fine servizio) o il TFR (trattamento di fine rapporto).
La circolare chiarisce un principio fondamentale: quando un dipendente pubblico si sposta da un ente a un altro, continua ad applicarsi il regime previdenziale dell’amministrazione di provenienza. In pratica, chi era in TFS resta in TFS, chi era in TFR resta in TFR, indipendentemente dall’ente presso cui si trasferisce.
Mobilità dei dipendenti pubblici: le regole INPS su TFS e TFR
Cambiare amministrazione pubblica non significa ricominciare da zero. Ogni anno migliaia di lavoratori del settore pubblico affrontano trasferimenti, mobilità volontarie o d’ufficio e transiti verso altri enti. Si tratta di momenti delicati, perché il dipendente si chiede inevitabilmente: che fine farà la mia anzianità? E il TFS o il TFR maturato fino ad oggi?
A fare chiarezza su questi aspetti è intervenuto l’INPS con la Circolare n. 126 del 15 settembre 2025, che rappresenta una vera e propria ricognizione normativa. L’Istituto ha raccolto e spiegato in modo sistematico le regole che governano il trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) nei casi di mobilità, dando risposte concrete a chi teme di perdere diritti maturati in anni di lavoro.
Cosa succede al TFS o TFR in caso di mobilità
Il principio ribadito dall’INPS è chiaro: il regime previdenziale rimane quello dell’ente di provenienza. Questo significa che un lavoratore che fino al trasferimento era in TFS continuerà a restare in TFS, e chi era in TFR rimarrà in TFR, anche se l’ente di destinazione applica regole diverse.
Allo stesso tempo, l’amministrazione che riceve il dipendente deve calcolare il trattamento spettante sulla base delle norme vigenti al proprio interno, considerando però l’intera anzianità del lavoratore, senza alcuna penalizzazione.
Un esempio concreto
Immaginiamo un dipendente che lavora da vent’anni in un Comune e che venga trasferito, per mobilità, a una Regione. L’ente di origine deve trasferire al nuovo datore di lavoro l’importo lordo maturato fino a quel momento, senza trattenere nulla. Da quel punto in avanti, sarà l’amministrazione regionale a gestire il percorso previdenziale, ma sempre rispettando il regime TFS o TFR con cui il lavoratore aveva iniziato la carriera.
Alla fine, quando il dipendente andrà in pensione, riceverà una liquidazione unica, calcolata sull’anzianità complessiva e non “a pezzi”.
Gli scenari previsti
La circolare prende in considerazione i casi più frequenti:
- Trasferimento tra enti iscritti alle gestioni INPS (ex ENPAS o INADEL): il lavoratore mantiene il suo regime e l’INPS provvede a liquidare tutto al termine del servizio.
- Passaggio da ente iscritto a uno non iscritto: l’INPS calcola quanto maturato e lo trasferisce al nuovo datore di lavoro, fermo restando che il dipendente resta in TFS o TFR secondo il regime di origine.
- Ingresso da un ente non iscritto verso uno iscritto: il montante già accumulato viene versato all’INPS, che ne terrà conto nella liquidazione finale.
- Casi speciali: come la soppressione o fusione di enti, la trasformazione di IPAB in enti privati, o i passaggi particolari nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dove valgono regole proprie.
Cosa cambia per i lavoratori
La circolare è importante perché dà certezza a chi vive un passaggio delicato come la mobilità. In sintesi:
- Nessuna anzianità viene persa: tutti gli anni di servizio sono sempre riconosciuti.
- Il regime di TFS o TFR resta invariato: non conta dove si va a lavorare, ma dove si è iniziato.
- Liquidazione unica e finale: al termine della carriera, l’INPS tiene conto di tutto il percorso.
Per i lavoratori significa poter affrontare un trasferimento con maggiore serenità, senza il timore di vedere azzerati o ridotti i propri diritti.
Una garanzia di continuità
Il messaggio che arriva dalla circolare INPS è rassicurante: la mobilità non compromette la posizione previdenziale. Al contrario, garantisce continuità e trasparenza, tutelando il dipendente anche in situazioni complesse come le fusioni di enti o i cambiamenti istituzionali.
È un segnale importante soprattutto in un momento storico in cui la Pubblica Amministrazione è chiamata a essere sempre più flessibile, con nuove assunzioni, riassetti organizzativi e processi di riforma.
Fonti
Il testo completo è disponibile sul sito dell’INPS nella sezione dedicata alle circolari: Circolare INPS n. 126 del 15 settembre 2025.