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Cassazione: il lavoratore che lancia il telefono al collega non può essere licenziato

La Corte di Cassazione sezione lavoro, con sentenza nr. 23289 del 3 novembre scorso ha chiaramente stabilito che il lavoratore che in ufficio lancia il telefono contro un collega non può essere licenziato.


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di - 16 Novembre 2009

La Corte di Cassazione sezione lavoro, con sentenza nr. 23289 del 3 novembre scorso ha chiaramente stabilito che il lavoratore che in ufficio lancia il telefono contro un collega non può essere licenziato. Il caso ha riguardato un lavoratore che si è visto licenziare dopo che, a seguito di un dibattito con un collega (consigliere aziendale) e alla presenza di testimoni, si era rivolto a quest’ultimo insultandolo e lanciandogli una cornetta del telefono.

Il lavoratore a seguito di ricorso contro il licenziamento, era stato reintegrato sul posto di lavoro dalla Corte di appello di Palermo ma, l’azienda proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che l’accaduto costituiva una “giusta causa” di licenziamento in quanto idoneo ad incrinare il rapporto fiduciario che deve esistere tra datore e lavoratore.

Respingendo il ricorso la Corte ha evidenziato che ”dopo aver esaminato le deposizioni degli impiegati presenti al fatto e del consigliere offeso, escluso che il tenore della frase pronunciata dal lavoratore potesse assumere una valenza ingiuriosa, e rilevato che il lancio della cornetta non aveva il contenuto di violenza o di minaccia nei confronti di un collega ma era da ascriversi al momentaneo stato di esasperazione, il comportamento addebitabile al lavoratore pur se riprovevole per i suoi connotati di volgarita’ e inurbanita’, non era comunque tale da giustificare una sanzione espulsiva”.

La Corte, continua affermando che gli stati d’ira temporanei e le parole volgari rivolte ad un collega non ledono il rapporto fiduciario con l’azienda nè tantomeno possono compromettere l’affidamento che il datore di lavoro ha sul futuro corretto adempimento delle obbligazioni lavorative., pertanto non possono essere assunti come base per un licenziamento. Un simile comportamento può essere compreso come momentaneo stato di esasperazione e, pertanto non può costituire la base per un licenziamento.

Fonte: www.studiocataldi.it

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneLicenziamentoSentenze