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Cassazione: il vigilante che parla al telefono aziendale può essere licenziato

E' legittimo il licenziamento di un vigilante addetto alla sorveglianza dell'ingresso di un ospedale, che utilizzi il telefono aziendale a fini di svago


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di - 11 Aprile 2012

La Cassazione, con sentenza nr. 5371 dello scorso 4 aprile, ha dichiarato la legittimità del licenziamento di un vigilante che, durante l’orario di lavoro, faceva telefonate private, usando il telefono dell’azienda che era chiamato a controllare.

Il caso ha riguardato appunto un dipendente di un noto istituto di vigilanza, licenziato perchè effettuava nel corso della sua attività di sorvegliante, addetto all’ingresso di un spedale, diverse telefonate di alcune ore, usando appunto il telefono posto nella propria postazione lavorativa. A scoprirlo era stato lo stesso ospedale dopo un controllo sui tabulati telefonici, fatto per verificare l’eccessivo numero di chiamate rivelate.

Sia il Tribunale di primo grado che la corte d’appello, ritenevano il licenziamento del tutto legittimo. Il lavoratore ricorreva in Cassazione.

Secondo gli Ermellini, non è stato violato l’art 4 dello Statuto dei lavoratori, sul divieto di utilizzazione di apparecchiature a distanza per il controllo dei lavoratori, posto che, l’art 4 non fa divieto di utilizzare, al fine di provare un illecito del lavoratore, le risultanze di registrazioni operate fuori dall’azienda o da tabulati telefonici acquisti da un terzo, del tutto estraneo all’impresa.

Inoltre, per la Suprema Corte, la sanzione del licenziamento è del tutto proporzionata alla violazione del lavoratore. Nel caso di licenziamento per violazione del dovere di diligenza, ex art 2104 cc e dovere di fedeltà, e art 2105 cc, 2la legittimità della sanzione deve essere valutata, per l’esistenza della giusta causa alla stregua dell’art 2119 cc o, per il giustificato motivo, alla stregua dell’art 3 L. 604/66, tenendo conto dell’idoneità della comportamento a produrre un pregiudizio potenziale, valutabile per se stesso nell’ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno economico effettivo”.

Secondo i giudici, “nel caso in esame è stato conferito giusto risalto al tipo di attività svolta dall’addetto alla sorveglianza all’ingresso del presidio ospedaliero, che richiede particolare attenzione per evitare il rischio di intrusioni di soggetti non autorizzati, eventualmente pericolosi, in un ambiente quale quello ospedaliero, evidenziandosi anche il pregiudizio rispetto alla perdita di future commesse da parte della società che aveva in appalto il servizio”.

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneLicenziamentoSentenze