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Home»Sentenze Lavoro»Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore ritardatario

Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore ritardatario

Massima Di Paolo18 Settembre 20132 Mins Read
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Per la Cassazione è legittimo il licenziamento del lavoratore più volte in ritardo al lavoro e che falsifica inoltre l'orario di ingresso

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Licenziamento lavoratore ritardatario
Licenziamento lavoratore ritardatario

La Cassazione, con sentenza nr. 21203 dello scorso 17 settembre, ha dichiarato la legittimità del licenziamento del lavoratore che si reca ripetutamente in ritardo al lavoro falsificando, tra l’altro, l’orario di ingresso.

Il lavoratore era stato licenziato per giusta causa dopo che, per diversi giorni, nell’arco di due mesi, si era recato in ritardo sul posto di lavoro, falsificando poi l’orario di ingresso. Nel corso del giudizio di appello, era emerso inoltre che il lavoratore era solito assentarsi dal posto di lavoro senza che, tali assenze fossero giustificate da altri impegni lavorativi.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello, dichiaravano legittimo il licenziamento e il lavoratore  ricorreva in Cassazione.

Gli Ermellini, confermano le precedenti sentenze ribadendo quanto affermato dalla Corte d’Appello ossia che la condotta del dipendente integrava un’ipotesi ex articolo 2119 del codice civile e cioè “un comportamento talmente grave da ledere irrimediabilmente il nesso di fiducia che deve sostenere il rapporto”.

Con la sua condotta, il lavoratore “era venuto meno ai doveri di correttezza nell’esecuzione del rapporto ricorrendo a timbrature false dell’orario di entrata; allontanandosi ingiustificatamente dal luogo di lavoro per recarsi ad un circolo sportivo a giocare a tennis o a praticare il canottaggio; per visitare concessionari d’auto ovvero allontanarsi in compagnia di estranei senza più rientrare in ufficio”.

Tali comportamenti, prosegue la sentenza, non costituiscono episodi isolati ma, “più episodi avvenuti a più riprese in un breve lasso di tempo, per cui le modalità della condotta e la frequenza degli episodi contestati deponevano per la mala fede del lavoratore, il quale aveva finito in tal modo di ledere  irrimediabilmente il vincolo fiduciario che avrebbe dovuto sorreggere il rapporto di lavoro” giustificando quindi il licenziamento.

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