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Cassazione: nei co.co.pro a termine, si al recesso anticipato del datore solo per grave inadempimento del lavoratore

E' ammesso il recesso ante tempo del datore da un contratto a progetto a tempo determinato, solo se dimostri il grave inadempimento del lavoratore.


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di - 15 Maggio 2012

La Cassazione, sez. lavoro,  con sentenza nr. 6039/2012 ha affermato che nei co.co.pro a tempo determinato, il recesso del datore prima della scadenza del termine, è ammesso solo nel caso in cui si dimostri il grave inadempimento del lavoratore.

Il caso ha riguardato una lavoratrice assunta con contratto di lavoro a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa che, ricorreva al giudice del lavoro a seguito di recesso del datore dal contratto, prima della scadenza dello stesso.

La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la società a pagare all’attrice la complessiva somma di Euro 348.096,48 a titolo di mensilità che l’attrice avrebbe dovuto ricevere dal 1.6. al 15.6.2002 e dal 23.7.02 al 31.12.2004 in virtù del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato intercorso fra le parti a decorrere dal 1.12.2001 e risolto ante tempus dalla società con recesso del 23.7.02, ritenuto ingiustificato dai giudici d’appello per mancanza di adeguata allegazione – ancor prima che di prova – dell’asserito inadempimento, da parte della S. , delle condizioni previste dall’art. 4 del contratto, non avendo specificato di quali negligenze e carenze di professionalità si sarebbe resa responsabile la lavoratrice. La società ricorreva in Cassazione.

Secondo gli Ermellini, nella specie ci si trova in presenza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c. (c.d. co.co.co.) cui ratione temporis non si applicano gli artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003 sul contratto di lavoro a progetto, ma bensì, le norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive contenute nel c.c. e, quindi, negli artt. 1453 e 1455 c.c. che disciplinano appunto la risoluzione per inadempimento.

Secondo tali regole, continuano i giudici, la risoluzione per inadempimento in luogo del ricorso ad altro rimedio sinallagmatico è ammessa  purché ci si trovi in presenza di inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse della parte adempiente, importanza che nel caso di specie la società ricorrente non argomenta e, anzi, neppure allega.

Poichè, nulla circa il grave inadempimento della lavoratrice è stato dimostrato, il ricorso va rigettato.

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneCollaboratoriSentenze