X

Cassazione: nel licenziamento disciplinare è vietato contestare la stessa infrazione due volte

Illegittimo il licenziamento disciplinare per recidiva senza contestazione di una ulteriore azione del lavoratore sanzionabile


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 10 Febbraio 2012

La Cassazione, con sentenza nr. 1062 dello scorso 25 gennaio 2012 ha affermato che in caso di licenziamento disciplinare, non è legittimo il recesso del datore di lavoro intimato sulla semplice contestazione della recidiva di un comportamento già punito in precedenza, se manca una ulteriore infrazione sanzionabile.

Il caso ha riguardato una lavoratrice che impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dal datore per le eccessive assenze in giorni successivi a festività, o ferie; comportamento che però, non veniva tempestivamente contestato.

La Corte di Appello di Genova respingeva l’appello proposto dalla società avverso la decisione del Tribunale che, riteneva illegittimo il licenziamento per tardività della contestazione e, di conseguenza, ordinava la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro. L’azienda ricorreva in Cassazione.

Secondo gli Ermellini, il ricorso va respinto e il licenziamento ritenuto illegittimo, perchè la contestazione della recidiva era manifestamente illegittima nel suo presupposto giuridico, sia in considerazione del fatto che la recidiva non tollerava una contestazione autonoma, separata da una specifica condotta di rilievo disciplinare, sia per la consumazione del potere disciplinare da parte dei datore con riguardo a condotte già oggetto di sanzioni disciplinari, essendo al predetto interdetto di riesaminarle per irrogare altra e più grave sanzione.

Infatti, conclude la Corte, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto, a norma dell’ultimo comma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, di tenere conto della sanzione eventualmente applicata, entro il biennio, (cfr. Cass. 2.4.1996 n. 3039 e, in senso conforme, Cass. 15.12.1999 n. 14112, nonché Cass. 4.7.1991 n. 7391, – con riguardo a tale ultima decisione, i giudici di merito avevano annullato il licenziamento intimato in base alla contestata recidiva per precedenti comportamenti già puniti con sanzione disciplinare, in assenza di un’autonoma infrazione attualmente sanzionabile e la S.C. ha confermato tale decisione rilevando che in difetto di contestazione di una nuova infrazione il datore di lavoro non poteva riesaminare in sede disciplinare le precedenti mancanze, già colpite ciascuna da sanzioni di tipo conservativo, per applicare per quelle stesse infrazioni, sia pure unitariamente considerate, una più grave sanzione di carattere espulsivo)”.

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneLicenziamentoSentenze