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Cassazione: non è licenziabile il lavoratore che in malattia, esce di casa su prescrizione medica

E' illegittimo il licenziamento del lavoratore in malattia che esce di casa su prescrizione medica.


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di - 1 Aprile 2011

La Cassazione, con sentenza nr.6375/2011 ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato ad un lavoratore che, durante il periodo di malattia, si allontana da casa su prescrizione medica negli orari di visita fiscale.

Il caso ha riguardato un lavoratore licenziato a seguito di contestazione disciplinare con la quale si accusava lo stesso di avere tenuto un comportamento incompatibile con la verosimile sussistenza dello stato patologico (distorsione della caviglia destra) denunciato come conseguente all’infortunio.

Cassazione: non è licenziabile il lavoratore che in malattia, esce di casa su prescrizione medica

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello, dichiaravano l’illegittimità del licenziamento e condannavano il datore di lavoro alla reintegrazione e al risarcimento del danno. L’azienda ricorreva in Cassazione.

Secondo gli Ermellini, “la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione adeguata e logica, oltre che immune da errori di diritto, circa la mancanza di prova di una violazione disciplinare a fondamento del licenziamento intimato.

In particolare è stato bene evidenziato come la malattia posta a giustificazione dell’assenza del lavoratore abbia trovato ampio riscontro non solo nelle certificazioni mediche relative, provenienti anche dall’Inail, ente previdenziale pubblico, ma anche in puntuali esami strumentali corredati da analitiche diagnosi.

Inoltre, prosegue la Corte, nessun addebito poteva essere mosso al lavoratore che si era adeguato alle prescrizioni del suo medico curante: in particolare nell’ultimo periodo della sua astensione lavorativa, di compiere del movimento e, di camminare.

Rispetto a tale motivazione, e tenuto anche presente che dalle indagini investigative richieste dall’attuale ricorrente non era emerso lo svolgimento di attività lavorative ma la ripresa di alcune attività della vita privata (spostamenti in città a piedi e in auto per acquisti e altro), cioè di attività di una gravosità di cui non è evidente la comparabilità a quella di un’attività lavorativa a tempo pieno”.

Proprio per questi motivi il ricorso dell’azienda va respinto.

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneLicenziamentomalattiaSentenze