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Cassazione: risarcimento del danno per demansionamento e mobbing

La Cassazione, con sentenza nr. 4063 del 22 febbraio ha stabilito che quando il demansionamento comporta disturbi di natura psicofisica per il lavoratore, lo stesso sfocia nel mobbing con relativo diritto del dipendente a ottenere un adeguato risarcimento per il demansionamento subito.


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di - 26 Febbraio 2010

La Corte di Cassazione, sezioni Unite, con sentenza nr. 4063 del 22 febbraio scorso ha stabilito che quando il demansionamento comporta disturbi di natura psicofisica relativi alla salute del lavoratore, lo stesso sfocia nel mobbing con relativo diritto del dipendente frustrato a ottenere un adeguato risarcimento per il demansionamento subito.

Tale condotta lesiva, può prefigurarsi  anche da parte di una Amministrazione Pubblica allorquando a quest’ultima sia imputabile la violazione di specifici obblighi di natura contrattuale ex art. 2087 del c.c.

Il fatto ha riguardato un impiegato amministrativo dell’Inps che dal 1996 al 1999 aveva, di fatto, guidato il suo ufficio (venendo anche nominato “reggente ad interim”) ma che, successivamente, veniva trasferito all’Ufficio Provinciale e costretto ad una quasi totale inattività e al disbrigo di compiti mortificanti (addetto alle informazioni generali sulle competenza della DPL e addetto al protocollo) per di più, collocato in un ufficio minuscolo, sprovvisto anche di computer, tanto da essere colpito da disturbi di natura psico – somatica che lo avevano costretto al pensionamento.

Il dipendente aveva ottenuto il riconoscimento di una cospicua somma in primo grado, drasticamente ridotta dai giudici di appello.

La Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore mobbizzato, ha dato il via a un risarcimento da «mortificazione professionale» aumentando nuovamente la somma risarcitoria, in considerazione “della persistenza del comportamento lesivo di circa due anni ( sia pure in mancanza di intenti di discriminazione o di persecuzione idonei a qualificarlo come mobbing), la lunga durata di reiterate situazioni di disagio professionale e personale, consistite tra l’altro, nel dover operare in un locale piccolo, fatiscente e privo di computer nonchè, per “l’inerzia dell’amministrazione, rispetto alle accertate richieste del dipendente intese a non compromettere il patrimonio di esperienza e qualificazione professionale, che costituiva un suo primario diritto a prescindere dall’esistenza di specifiche aspettative di carriera”.

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazionemobbingSentenze