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Home»Sentenze Lavoro»Congedo di paternità obbligatorio anche alla “seconda madre” lavoratrice: la decisione della Consulta

Congedo di paternità obbligatorio anche alla “seconda madre” lavoratrice: la decisione della Consulta

Due mamme, un solo diritto
Antonio Maroscia22 Luglio 20254 Mins Read
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La Corte Costituzionale riconosce il congedo obbligatorio alla madre intenzionale: svolta storica per le famiglie omogenitoriali.

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Congedo di paternità obbligatorio alla "seconda madre" lavoratrice

Con una storica decisione, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.lgs. 151/2001, nella parte in cui consente soltanto al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo, quindi, dal beneficio la “seconda madre” e negando quindi il congedo obbligatorio di paternità alla madre intenzionale in una coppia omogenitoriale femminile, legalmente riconosciuta nei registri dello stato civile italiano.

Una sentenza, la n. 115 del 2025, che fa giurisprudenza e che tocca direttamente il cuore della questione: l’uguaglianza nella genitorialità, anche tra genitori dello stesso sesso. Un passo avanti importante per le famiglie arcobaleno e, soprattutto, per il diritto dei bambini a essere riconosciuti e tutelati da entrambe le figure genitoriali.

Indice:
  • Il caso: due madri, un figlio, un solo diritto negato
  • La Corte: “Una discriminazione manifesta e irragionevole”
  • Cosa cambia ora: più diritti, più equità
  • Normativa di riferimento:
  • Congedo di paternità obbligatorio alla "seconda madre" lavoratrice: un precedente che apre la strada

Il caso: due madri, un figlio, un solo diritto negato

Tutto parte da un procedimento promosso da Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ contro l’INPS. Il nodo della questione era l’impossibilità, per la madre non biologica ma intenzionale (cioè colei che ha condiviso fin dall’inizio il progetto genitoriale e che è risultata come genitore nell’atto di nascita), di accedere al congedo obbligatorio di paternità: 10 giorni di astensione retribuita al 100%, previsti esclusivamente per il “padre lavoratore” dall’art. 27-bis del Testo Unico sulla maternità/paternità (D.lgs. 151/2001).

La madre intenzionale, pur riconosciuta nei registri dello stato civile, veniva di fatto esclusa dal beneficio. Una disparità basata sull’orientamento sessuale e sul genere, in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e con le direttive europee sull’equilibrio tra vita privata e professionale (in particolare la direttiva 2019/1158/UE).

La Corte: “Una discriminazione manifesta e irragionevole”

La Consulta, con relatrice la giudice Maria Rosaria San Giorgio, ha accolto la questione sollevata dalla Corte d’appello di Brescia, dichiarando illegittima la norma che limita il congedo obbligatorio solo al padre. Il motivo? Una coppia formata da due donne riconosciute entrambe come madri condivide un progetto di genitorialità pienamente equivalente a quello delle coppie eterosessuali.

“La figura della madre intenzionale – scrive la Corte – è perfettamente sovrapponibile a quella del padre lavoratore eterosessuale. Escluderla dall’accesso al congedo significa violare il diritto del minore a essere curato da entrambi i genitori, e quindi il suo interesse preminente”.

Non conta dunque solo chi partorisce, ma chi si assume consapevolmente e legalmente il ruolo di genitore. Un principio che ha già radici solide nel diritto internazionale e nella giurisprudenza italiana, specialmente per i casi di procreazione medicalmente assistita realizzata all’estero, dove entrambi i genitori (anche dello stesso sesso) risultano formalmente nell’atto di nascita del bambino.

Cosa cambia ora: più diritti, più equità

Con questa sentenza, la madre intenzionale può ora beneficiare dei 10 giorni di congedo retribuito, al pari del padre lavoratore in una coppia eterosessuale. Si tratta di un riconoscimento non solo simbolico, ma concreto: un tempo dedicato all’accudimento del neonato, alla costruzione del legame affettivo, e a una più equa ripartizione dei carichi di cura.

È importante sottolineare che l’INPS sarà tenuto ad adeguare le sue procedure, per permettere anche alle coppie omogenitoriali di accedere al beneficio senza discriminazioni. Come già accade per altri congedi parentali (art. 32 del D.lgs. 151/2001), anche questo dovrà essere riconosciuto sulla base dell’iscrizione nei registri dello stato civile.

Normativa di riferimento:

  • D.lgs. 151/2001, art. 27-bis (come modificato dal D.lgs. 105/2022)
  • Direttiva UE 2019/1158, art. 4: riconoscimento del “secondo genitore equivalente”
  • Codice Civile, artt. 315-bis e 337-ter: centralità del diritto del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori
  • Costituzione italiana, art. 3 (uguaglianza), art. 30 (diritti e doveri dei genitori), art. 117 (conformità al diritto UE)

Congedo di paternità obbligatorio alla “seconda madre” lavoratrice: un precedente che apre la strada

Il riconoscimento del diritto al congedo per la madre intenzionale rappresenta un precedente importante per l’evoluzione del diritto di famiglia italiano, che fino a oggi ha mostrato lentezze e resistenze nel recepire pienamente le istanze delle famiglie omogenitoriali.

Ora, grazie a questa pronuncia, anche una bambina nata da una coppia di donne che ha scelto la maternità all’estero potrà contare non solo sull’amore, ma anche sul riconoscimento legale e previdenziale di entrambe le sue madri.

Fonti:

  • Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale
  • Comunicato stampa ufficiale della Corte del 21 luglio 2025
  • Decreto legislativo 151/2001, art. 27-bis

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