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Home»Sentenze Lavoro»Amministratore e soci Srl, non più dovuti doppi contributi commercianti e gestione separata

Amministratore e soci Srl, non più dovuti doppi contributi commercianti e gestione separata

Daniele Bonaddio3 Febbraio 20213 Mins Read
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Escluso l’obbligo per gli amministratori e soci di Srl di iscrizione alla gestione commercianti INPS oltre alla gestione commercianti.

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Nuovo intervento della giurisprudenza in merito alla doppia posizione contributiva (iscrizione commercianti e gestione separata INPS) per Amministratori e Soci di Società a responsabilità limitata Srl. Infatti, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1759/2021, ha finalmente messo la parola fine alla questione, ossia soci e amministratori di Srl obbligati, sia al versamento dei contributi nella gestione commercianti sia al versamento dei contributi dovuti alla gestione separata. Nel primo caso, l’obbligo scaturisce in relazione al reddito d’impresa prodotto dalla società, nel secondo caso per l’eventuale retribuzione come amministratore.

Sul punto, gli ermellini chiariscono che il principio della doppia imposizione permane a tutti gli effetti. Tuttavia, le mansioni intellettuali svolte dall’amministratore di una Srl non presentano, da sole, le caratteristiche necessarie per poter iscrivere il socio che svolge questo incarico alla gestione commercianti.

Doppi contributi INPS per amministratore e soci Srl: principio di assoggettamento

Per molti anni la giurisprudenza ha dovuto fare i conti con la questione riguardante la doppia posizione contributiva di amministratori e soci di Srl. La situazione trae origine dall’art. 12, co. 11 del D.L. n. 78/2010. Questa norma stabiliva espressamente che:

“le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS”.

In poche parole, il legislatore dava vita a un principio di alternatività della contribuzione, in base alla prevalenza dell’attività svolta. Tale orientamento era limitato esclusivamente alle gestioni dipendenti, commercianti, artigiani e coltivatori diretti

Così facendo si imponeva la doppia iscrizione a coloro che svolgevano, contestualmente, una seconda attività soggetta a gestione separata.

Basti pensare al tipico esempio del lavoratore dipendente che esercita anche una attività autonoma.

Soci e amministratori di Srl, doppia contribuzione commercianti e gestione separata

Per quanto concerne il caso dei soci e amministratori di Srl, la prassi ha sempre ritenuto che questi ultimi dovessero essere soggetti:

  • a gestione commercianti per l’attività espletata nell’impresa come socio-amministratore, produttrice di redditi di impresa;
  • a gestione separata per il reddito percepito per l’incarico.

Chiaramente il problema riguarda l’obbligo di versare i contributi alle due gestioni previdenziali.

Nuovo orientamento della Cassazione

L’ordinanza della Cassazione non esclude pertanto la possibilità della doppia iscrizione alla gestione commercianti e a quella separata; tuttavia detta un principio ben più importante, ovvero che le mansioni intellettuali da sole svolte dall’amministratore di una Srl non presentano le caratteristiche necessarie per poter iscriverlo alla gestione commercianti.

La Suprema Corte interviene quindi decisa su tale argomento. Innanzitutto, si conferma il principio della doppia contribuzione (previsto per legge). Inoltre, gli ermellini stabiliscono che l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata (nei limiti del corrispettivo percepito).

Tale incarico, però, da solo non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella gestione commercianti. In ogni caso, tale iscrizione è esclusa per coloro che sono solo soci di capitale.

Quindi, se l’INPS vorrà iscrivere il socio-amministratore di Società a responsabilità limitata alla gestione commercianti, graverà su quest’ultimo dimostrare la “partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda”.

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