La Cassazione, con sentenza nr. 27055 dello scorso 2 dicembre 2013 ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento entro l’anno dal matrimonio, di una lavoratrice, seppur lo stesso sia motivato da ragioni di ristrutturazione o di ridimensionamento dell’organico.
Sia il Tribunale di primo grado che il Giudice d’Appello, riconoscevano l’illegittimità del licenziamento, condannando la società al pagamento delle retribuzioni non percepite sino alla riammissione in servizio. La Corte osservava che il recesso doveva ritenersi effettuato entro l’anno in quanto era stato disposto entro questo termine anche se differito per l’esecuzione al termine del preavviso. La Società ricorreva in Cassazione.
Gli Ermellini richiamano la legge n. 7 del 1963 (Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”).
L’art 1 della suddetta legge dispone infatti che “del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa del matrimonio” specificando al comma 3 “si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio…. a un anno dopo la celebrazione., sia stato disposto per causa di matrimonio”.
Il termine ” disposto”, continuano i Giudici, “non lascia adito a dubbi di sorta, così come correttamente sottolineato nella sentenza impugnata, che la presunzione di nullità riguarda ogni recesso che sia stato ” deciso” nell’arco temporale indicato per legge, indipendentemente dal momento in cui la ” decisione ” di recesso sia stata attuata.
Una diversa interpretazione, prosegue la Suprema Corte, “porterebbe del resto a soluzioni in contrasto non solo con la formulazione letterale della norma ma anche con ratio della disciplina finendo con il consentire abusi e l’aggiramento della normativa in parola.
“Non sussiste alcune diversità di ratio rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 1204/1971 in materia di tutela della lavoratrice madre, nel senso dell’irrilevanza del momento di operatività del recesso ( e quindi del periodo di preavviso) , essendo prevalente la data in cui questo è stato deciso. Si tratta di provvedimenti legislativi che nel loro insieme tendono a rafforzare la tutela della lavoratrice in momenti di passaggio “esistenziale” particolarmente importanti da salvaguardare attraverso una più rigorosa disciplina limitativa dei licenziamenti che sgravi la lavoratrice dall’onere della prova di una discriminazione addossando al datore di lavoro l’onere di allegare e documentare l’esistenza di una legittima causa di scioglimento del rapporto.
I due provvedimenti legislativi sono palesemente accumunati da questo medesimo scopo di ordine costituzionale ed anche dalle stesse tecniche di tutela.
Infine la Cassazione ribadisce il concetto che solo la cessazione della attività consente una deroga al divieto di licenziamento entro l’anno del matrimonio e non una ristrutturazione, giudicando in via presuntiva prevalente sul punto la necessità della tutela rafforzata della lavoratrice- donna rispetto al diritto di cui all’art. 41 Cost., in un bilanciamento tra interessi costituzionali in gioco in coerenza con quanto previsto dal capoverso dello stesso articolo della Carta costituzionale.
in questo caso, “la Corte territoriale ha accertato che non vi è stata alcuna cessazione di attività, ma solo una ristrutturazione produttivo-organizzativa”, pertanto il ricorso va respinto.
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