La Cassazione, con sentenza nr. 16375 dello scorso 26 settembre 2012, ha affermato la legittimità del licenziamento del dipendente che, durante il periodo di malattia, lavori presso altra azienda, anche se per un solo giorno.
Il lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare impostogli dal datore di lavoro, per aver ripetutamente svolto attività lavorativa, quale addetto alla sicurezza presso una discoteca, nel periodo in cui era in congedo per malattia.
Il tribunale di primo grado riteneva il licenziamento illegittimo; non dello stesso avviso la Corte d’appello che, riteneva la sanzione del licenziamento del tutto proporzionata alla condotta illecita del lavoratore. Il lavoratore ricorreva in Cassazione.
Gli Ermellini, dopo aver premesso che, in linea di principio, “non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia”; precisano che “tuttavia un simile comportamento può integrare una giusta causa di recesso quando la nuova attività sia tale da “far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, o quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’infermità denunciata e, in relazione alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore”.
Lo svolgimento di una attività lavorativa durante la malattia che,pregiudichi o ritardi la guarigione del lavoratore, costituisce violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede del lavoratore e, pertanto giustifica il licenziamento.
Infine, afferma la Corte, la compatibilità dell’attività svolta nel corso del periodo di malattia va dimostrata dal lavoratore che, ha quindi l’onere di provare che quanto fa durante il riposo non allunga i tempi della sua guarigione.
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