Il Tribunale di Milano ha pronunciato una sentenza* con la quale stabilisce non valido il licenziamento nel caso in cui sia intimato per mancato superamento del periodo di prova, se questo è un mero richiamo alla previsione contrattuale del livello assegnato.
La motivazione del giudice poggia sull’errore e la modalità poste nell’introduzione della clausola del periodo di prova, tale che il licenziamento intimato non possa rientrare nel recesso ad nutum dell’Art. 2096 c.c., ma in un licenziamento ordinario che necessità di giustificato motivo o giusta causa.
La stessa Cassazione (13498/2003 e 17045/2005) aveva sostenuto che tale licenziamento sia possibile solo quando siano chiaramente identificate le mansioni del lavoratore.
Periodo di prova art. 2096 c.c.
Il periodo di prova enunciato all’Art. 2096 c.c. prevede l’introduzione, nel rispetto delle tempistiche previste dal C.C.N.L. applicato in Azienda e relativo alla qualifica, livello e mansioni del lavoratore, di una clausola che possa dar modo alle parti di “sperimentare il rapporto di lavoro”, dando al Datore di lavoro la possibilità di conoscere il nuovo dipendente caratterialmente e professionalmente, mentre quest’ultimo potrà verificare l’ambiente e le condizioni di lavoro proposte in contratto.
Durante tale periodo, le Parti sono libere di recedere in qualsiasi momento, poiché non si è ancora instaurato un rapporto consolidato.
E questo è il punto su cui verte la sentenza in oggetto che sottolinea la necessità di specificare nell’apposizione della clausola alcune specifiche che non annullino la sua funzione.
E’ d’obbligo quindi specificare ad esempio che durante tale periodo, il soggetto verrà valutato per la sua capacità di integrarsi con i colleghi, l’impegno che profonderà nell’attività, l’interesse verso corsi di formazione, la reale capacità professionale espressa in fase pre-assuntiva e in relazione alla mansione assegnata che dovrà essere bene specificata.
Solo così sarà possibile risolvere il rapporto di lavoro non ancora “formalizzato”, adducendo nella lettera di recesso la motivazione riferita ad uno degli elementi preventivamente indicati.
La consueta frase generica “siamo spiacenti di comunicarLe che a seguito del mancato superamento del periodo di prova, non possiamo confermarLe il contratto di lavoro presso la nostra Azienda” non è quindi sufficiente per interrompere il rapporto, pena la nullità della clausola espressa in modo generico.
* SENTENZA TRIBUNALE di MILANO n. 730/2017
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