Il Tribunale di Milano, con una recente ordinanza (del 22 gennaio scorso), ha applicato il nuovo articolo 18 Statuto dei lavoratori, così come modificato dalla riforma del mercato del lavoro L. nr. 92/2012.
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La causa di cui è stata investita il Tribunale di Milano, riguardava un licenziamento disciplinare di un lavoratore, (guardia giurata), sorpreso durante il proprio turno di lavoro in un bagno mentre, abbandonato il servizio, consumava un rapporto sessuale. La società dopo aver contestato l’addebito al lavoratore, lo licenziava per giusta causa.
In giudizio, il lavoratore contestava la nullità della procedura disciplinare per genericità della contestazione non essendo dovutamente precisati ora e giorno dell’addebito.
Il Tribunale, pur riconoscendo fondate le ragioni del lavoratore, affermando il licenziamento per giusta causa viziato dalla genericità della contestazione che non ha previsto una precisazione in merito al momento della commissione dei fatti contestati (violazione dell’articolo 7 della Legge n. 300/1970), non ha proceduto alla reintegra nel posto di lavoro.
Il giudice di prime cure, ha stabilito unicamente il risarcimento, al lavoratore, di un’indennità compresa tra 6 e 12 mensilità (in considerazione della durata del rapporto di lavoro e delle dimensioni aziendali), ritenendo, comunque, legittimo il licenziamento comminato.
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