Il Tar Puglia, con sentenza nr. 1935 del 7 settembre 2010, ha stabilito che, nei concorsi pubblici, anche se non previsto nel bando, deve sempre essere assicurata la riserva di posti per persone appartenenti a categorie protette ex legge n. 482/68.
La ricorrente, presentava al Provveditore agli Studi di Lecce domanda di partecipazione al concorso per soli titoli, indetto con D. M. 29/3/1996 , per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente nelle Scuole Secondarie di secondo grado, per la classe di concorso Lingua e Civiltà Straniera – Francese.
Con la domanda la ricorrente chiedeva di beneficiare della riserva quale orfana di caduto sul lavoro, allegando certificazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Lecce attestante la sua iscrizione al n. 3558 dell’elenco provinciale ex lege 482/68.
Tar: nei concorsi pubblici c’è sempre la riserva di posti per le categorie protette anche se non previsto dal bando
Nella graduatoria approvata dal Provveditore agli Studi di Lecce veniva inclusa al posto n. 22 con punti 101, senza tuttavia l’annotazione relativa alla sussistenza del titolo alla riserva, bensì unicamente con l’indicazione della preferenza a parità di punteggio. Contro tale graduatoria si proponeva ricorso.
Secondo il Tribuna Amministrativo, la legge n. 482/68 prevede espressamente la riserva di posti “allo scopo di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c. d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell’evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale”.
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