Quali bonus, detrazioni fiscali e agevolazioni spettano o si possono ottenere sugli affitti per il 2023? Partiamo dal presupposto che una delle spese più ricorrenti pagate dai contribuenti nel corso dell’anno è quella per l’affitto mensile dell’immobile destinato a propria abitazione. Pertanto per tale tipo di spesa, il legislatore riconosce delle agevolazioni fiscali.
In particolare, il contribuente può scaricare dalle tasse, ovvero nel modello 730 o nel modello Redditi, i canoni di affitto pagati per l’abitazione principale; si intende come tale, quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. Vi sono poi bonus riconosciuti solo annualmente, che in generale vengono rinnovati di anno in anno e dipendono anche dalla situazione economica generale. Ad esempio nel corso della crisi da covid-19 erano riconosciuti bonus sui canoni di locazione per i negozi chiusi a causa del lock down.
Come detto sopra le agevolazioni sui canoni di locazione sono diverse e ognuna richiede dei requisiti ben definiti. Inoltre nella generalità dei casi i contratti di affitto devono essere registrati e i pagamenti dei canoni devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili, ad esempio tramite bonifico. Di seguito un elenco dei principali Bonus, detrazioni e agevolazioni affitti 2023.
- Detrazione affitto Modello 730/2023
- Bonus affitti under 31
- Cos’è e come funziona il bonus affitti studenti universitari
- Come funziona la detrazione per i contratti a canone concordato
- Detrazione affitto per i lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro
- Compatibilità tra i vari bonus e detrazioni
- Quali documenti servono
Detrazione affitto Modello 730/2023
Quasi tutte le detrazioni spettanti sui canoni di locazione sono disciplinate dall’art.16 del TUIR.
La prima detrazione riguarda i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998 (rigo E71 del 730).
Nello specifico la detrazione è pari a:
- 300 euro (se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro);
- 150 euro (se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro).
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.
La norma non fissa un limite temporale ossia una durata contrattuale oltre la quale la detrazione non spetta. Infatti, il beneficio fiscale opera finché il contratto di locazione è in essere, nel rispetto delle suddette condizioni al di là dell’età di coloro che richiedono la detrazione.
Bonus affitti under 31
Un’agevolazione ad hoc riguarda i canoni di locazione pagati dai giovani con età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, bonus affitti under 31. Si tratta di una detrazione che copre i primi 4 anni di contratto dell’immobile destinato a propria residenza.
Nello specifico, la detrazione è pari a 991,60 euro (rigo E71 del 730) ovvero, se superiore, essa spetta in misura pari a pari al 20 per cento dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione. L’importo minimo di 991,60 viene riconosciuto indipendentemente dall’ammontare dell’affitto annuo.
Attenzione, la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.
In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 9/E 2022:
- l’agevolazione riguarda i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431(norma di riferimento per gli affitti);
- l’immobile adibito a residenza del locatario deve diverso dall’abitazione principale dei genitori;
- la detrazione deve essere rapportata al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario;
- il rispetto dei requisiti richiesti richiesti dalla norma deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione.
Cos’è e come funziona il bonus affitti studenti universitari
Per gli studenti universitari fuori sede spetta una detrazione del 19% per i canoni di affitto pagati nel corso dell’anno. La detrazione può essere calcolata su un importo massimo di 2.633 euro. Il pagamento deve essere tracciabile e se la spesa è stata pagata dal genitore, questo potrà beneficiare della detrazione.
La sublocazione non permette di accedere alla detrazione.
La detrazione spetta:
- per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000;
- in caso di redditi superiori, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000 euro.
Affinché sia possibile inserire la detrazione nel 730, rigo E8/E10 codice 18, è necessario che lo studenti frequenti un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.
L’Agenzia delle entrate ha ribadito tali indicazioni nella circolare n°7/E 2021.
La detrazione spetta anche per anche agli iscritti:
- agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.);
- ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3).
Sono detraibili, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo. Se redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti.
Come funziona la detrazione per i contratti a canone concordato
Per i contratti di locazione a canone concordato avente ad oggetto l’abitazione principale, al locatario spetta una detrazione pari a (Rigo E 72 del 730):
- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro;
- 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.
Detrazione affitto per i lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro
Altra detrazione poco conosciuta a dire il vero, è una agevolazione che spetta ai lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro devono trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi hanno diritto alla detrazione dell’affitto sostenuto.
Questa detrazione fiscale ammonta a:
- 991,60 euro, se il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro (comprensivo di eventuale reddito assoggettato a cedolare secca);
- 495,80 euro se il reddito complessivo compreso fra i 15.493,71 e i 30.987,41 euro (comprensivo di eventuale reddito assoggettato a cedolare secca).
Per poter usufruire della detrazione bisogna compilare il rigo E72.
Ricapitolando quindi i requisiti necessari per poter fruire della detrazione affitto per i lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro sono:
- titolarità di un contratto di lavoro subordinato;
- aver trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che disti almeno 100 km e in una regione diversa da quella di provenienza;
- infine ricordiamo che la detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.
Compatibilità tra i vari bonus e detrazioni
Le agevolazioni in esame non sono tra loro cumulabili. Dunque, dovrà essere il contribuente a scegliere quella a lui più conveniente. Sempre nel rispetto dei requisiti previsti per la detrazione scelta.
Ad ogni modo, le detrazioni sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unita’ immobiliare locata e’ adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Quando la norma fa riferimento ai contratti di cui alla Legge 431/1998, significa che la detrazione spetta:
- per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della l. n. 431 del 1998, e cioè a
- per qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo.
Le detrazioni devono essere ripartite tra gli aventi diritti. Dunque, se moglie e marito hanno un contratto di locazione cointestato e la moglie è fiscalmente a carico del marito, questi può beneficiare solo della quota di detrazione a lui spettante.
Quali documenti servono
Ricordiamo infine che in tutti i casi per poter beneficiare di bonus, detrazioni e agevolazioni affitti, occorre che il contribuente sia in possesso:
- del contratto di locazione registrato;
- nella generalità dei casi di una autocertificazione per dimostrare l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale (o casa di residenza per lavoro e/o studi);
- bonifici dei pagamenti degli affitti o altri documenti attestanti i pagamenti.
Ogni altro documento utile a confermare la validità dell’affitto.
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