L’INPS ha pubblicato una nuova circolare che chiarisce come devono essere applicate le modifiche introdotte nel 2026 alla disciplina dell’Assegno Unico e Universale. Le novità non riguardano gli importi destinati alla generalità delle famiglie italiane, ma ampliano la platea dei beneficiari e definiscono nuove regole soprattutto per chi vive o lavora tra più Paesi dell’Unione europea.
Le indicazioni sono importanti sia per i lavoratori comunitari sia per le famiglie con figli residenti all’estero, perché spiegano in quali casi l’Assegno può essere riconosciuto e come devono essere presentate le domande.
Assegno Unico, le regole non cambiano per la maggior parte delle famiglie
Per chi già percepisce regolarmente l’Assegno Unico in Italia, la circolare non introduce cambiamenti sugli importi ordinari né modifica il funzionamento dell’ISEE.
Le novità interessano soprattutto:
- lavoratori cittadini di altri Paesi dell’Unione europea;
- famiglie con figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’UE;
- lavoratori non residenti che svolgono attività in Italia.
L’obiettivo è adeguare la disciplina italiana alle regole europee sul coordinamento delle prestazioni familiari.
Anche i figli residenti in un altro Paese UE possono dare diritto all’Assegno
La modifica più significativa riguarda proprio i figli.
Da ora, ai fini del riconoscimento dell’Assegno Unico, possono essere considerati anche i figli:
- residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea;
- fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.
Si tratta di un’estensione importante della platea dei beneficiari, che però non modifica le regole dell’ISEE: il nucleo familiare continua infatti a essere determinato secondo la normativa vigente. Cambia soltanto la possibilità di riconoscere l’Assegno anche per questi figli quando ricorrono tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Nuove regole per chi lavora in Italia ma non è residente
Un’altra novità riguarda i lavoratori che svolgono attività nel nostro Paese pur non avendo la residenza italiana.
In questi casi:
- il diritto all’Assegno è collegato al periodo effettivo di lavoro svolto in Italia;
- è necessario essere iscritti a una gestione previdenziale italiana;
- occorre essere in regola con il versamento dei contributi.
Per chi invece risiede in Italia continua ad applicarsi la disciplina ordinaria.
Quando bisogna presentare la domanda
La circolare distingue tra lavoratori residenti e non residenti.
Per chi vive in Italia continua a trovare applicazione il sistema già previsto negli ultimi mesi, con la gestione automatizzata delle domande nei casi consentiti.
Per i lavoratori non residenti, invece:
- la domanda deve riferirsi al periodo di lavoro svolto nel territorio italiano;
- deve essere rinnovata ogni anno per il periodo che va dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo.
Restano valide le regole sull’importo
La circolare ricorda che l’importo dell’Assegno continua a essere determinato principalmente in base all’ISEE.
Pertanto:
- con un ISEE aggiornato si ottiene l’importo spettante in base alla propria situazione economica;
- senza ISEE, oppure con un’attestazione non valida, viene riconosciuto l’importo minimo fino alla regolarizzazione della posizione.
Cosa succede alle domande già presentate
L’INPS precisa anche come saranno gestite le domande inoltrate dopo l’entrata in vigore della nuova normativa.
Le richieste presentate dal 21 aprile 2026 vengono inizialmente definite in via provvisoria, in attesa dell’aggiornamento definitivo dei servizi telematici.
Successivamente l’Istituto potrà:
- verificare nuovamente le domande;
- ricalcolare gli importi spettanti;
- riconoscere eventuali arretrati;
- recuperare eventuali somme non dovute.
Le verifiche potranno riguardare le mensilità a partire da maggio 2026.
Cosa devono fare le famiglie
Per la maggior parte dei nuclei familiari italiani non è richiesto alcun nuovo adempimento.
Le nuove disposizioni interessano soprattutto situazioni transfrontaliere e lavoratori comunitari che operano in Italia. Chi rientra in questi casi dovrà verificare attentamente i nuovi requisiti e, se necessario, aggiornare o presentare la domanda secondo le indicazioni dell’INPS.
In tutti gli altri casi continuano ad applicarsi le regole già conosciute sull’Assegno Unico, sull’ISEE e sulle modalità ordinarie di erogazione della prestazione.
