L’Agenzia delle entrate, con la corposa circolare n° 25/e “multiquesito” ha fornito nuove delucidazioni sulle novità introdotte dal decreto Rilancio e successiva conversione in Legge 77/2020. In particolare, i principali chiarimenti hanno riguardato i contributi a fondo perduto e la ripresa dei versamenti sospesi in materia di avvisi bonari, ma anche il bonus 1000 euro per i professionisti forfettari iscritti alla gestione separata.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti per i crediti d’imposta canoni di locazione immobili abitativi e spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
Ecco un riepilogo della circolare a domande e risposte rilasciate dal Fisco, il cui testo integrale è disponibile per il download a fondo pagina.
- Agenzia delle entrate, Decreto Rilancio: contributo a fondo perduto
- Ripresa dei versamenti sospesi degli avvisi bonari
- Professionisti forfettari iscritti alla gestione separata: il bonus 1.000 euro
- Credito d’imposta canoni di locazione immobili non abitativi
- Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro
- Agenzia delle entrate, circolare 25/e del 20 agosto 2020
Agenzia delle entrate, Decreto Rilancio: contributo a fondo perduto
- titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o
- che sono titolari di reddito agrario.
Il contributo è commisurato alla perdita di fatturato subita a causa del covid-19.
Ad ogni modo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, hanno riguardato:
- la richiesta del fondo perduto per i coadiuvanti dell’imprenditore agricolo e per
- i consorzi tra imprese, con attività esterna.
Sul primo punto, il contributo spetta esclusivamente all’impresa agricola e pertanto, non è riconosciuto anche ai coadiuvanti dell’imprenditore non richiamati dalla normativa in parola.
Diversa è l’indicazione per i consorzi tra imprese, con attività autonoma rispetto alle consorziate. Tali soggetti che assumono rappresentanza esterna, possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19. In relazione alle attività ammesse al contributo stesso e nel rispetto dei requisiti previsti.
Ripresa dei versamenti sospesi degli avvisi bonari
All’art. 144 del decreto Rilancio è disposta una remissione in bonis dei versamenti legati agli avvisi bonari; in particolare la norma prevede la possibilità di effettuare i versamenti scaduti:
- tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020 (giorno antecedente l’entrata in vigore del Decreto), nonchè la proroga
- dei termini per i versamenti che scadono tra il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) e il 31 maggio 2020.
In entrambi i casi i versamenti interessati possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. E’ ammesso il pagamento rateale delle somme dovute.
I pagamenti possono essere effettuati in quattro rate mensili di pari importo, da pagare entro le seguenti scadenze: 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre 2020. In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.
Come noto, ricevuto l’avviso bonario il contribuente ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti all’Agenzia delle entrate sulle contestazioni ricevute. Stesso termine è previsto per pagare le somme dovute. Salvo richiesta di rateazione.
Circa il termine per fornire i chiarimenti, L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, considerata la stretta correlazione tra i due termini, la proroga al 16 settembre 2020 è da intendersi estesa anche al termine per fornire chiarimenti.
Professionisti forfettari iscritti alla gestione separata: il bonus 1.000 euro
Ai professionisti senza cassa, l’art. 84 del decreto riconosce un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020.
I soggetti citati devono:
- essere iscritti esclusivamente alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
- non essere titolari di pensione,
- aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
La riduzione deve essere rilevata sulla base del principio cassa. In termini pratici, il reddito da confrontare deve deve essere individuato secondo il principio di cassa. Come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività. Comprese le eventuali quote di ammortamento.
Per i contribuenti forfettari si considera il reddito abbattuto secondo gli indici di redditività dell’attività svolta?
La risposta è negativa. Difatti, la misurazione dello scostamento del reddito e l’attribuzione dell’ indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista forfettario. Sia esso regime ordinario o regime forfetario.
Il confronto tra reddito 2020 e reddito 2019 va effettuato sul reddito pieno.
Credito d’imposta canoni di locazione immobili non abitativi
L’articolo 28 del Decreto, prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta del 60% per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo. Non rileva la loro classificazione catastale ma la loro effettiva destinazione.
Difatti sono agevolabili i canoni versati per immobili destinati allo svolgimento:
- dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e
- professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Su tale ultimo punto, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che gli studi di medici che esercitano attività intramoenia con o senza partita IVA non possono richiedere il credito d’imposta; questo perché i redditi di cui all’attività di intramoenia esercitata presso gli studi professionali privati, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Inoltre, un ulteriore chiarimento ha riguardato la spettanza del credito d’imposta per un B&B svolto in forma imprenditoriale in un immobile residenziale.
A tal proposito, considerato che ai fini dell’agevolazione rileva l’effettiva destinazione dell’immobile (non la sua classificazione catastale), l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di Bed and Breakfast imprenditoriale.
Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro
L’art. 125 del decreto è relativo al credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate hanno riguardato la certificazione attestante che l’attività di sanificazione è finalizzata ad:
- eliminare o ridurre a quantità non significative
- la presenza del covid-19 negli ambienti di lavoro.
La certificazione deve essere rilasciata dagli operatori professionisti della sanificazione in coerenza con quanto indicato nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
L’Agenzia delle entrate si è soffermata anche sulla richiesta del credito d’imposta in parola per le spese di manutenzione del condizionatore.
Difatti:
- l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di «sanificazione»,
- di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri sono ammesse al credito d’imposta.
Si pensi quindi alle spese di pulizia/sostituzione stagionale finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
Agenzia delle entrate, circolare 25/e del 20 agosto 2020
Alleghiamo infine il testo completo della circolare in oggetto.
Circolare n. 25 del 20-08-2020 Agenzia Entrate (522,2 KiB, 705 hits)
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