Il credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro spetta solo per i lavori finalizzati a far rispettare le prescrizioni sanitarie stabilite da disposizioni normative o dalle linee guida delle amministrazioni.
L’agevolazione non può essere riconosciuta per lavoro che esulano da tali finalità. Si pensi all’adeguamento del porticato esterno di un locale da utilizzare come area per la somministrazione di alimenti e bevande, alla realizzazione di un locale per il ricevimento ed il deposito delle forniture ecc.
Tutti interventi che non rispettano nella ratio dell’agevolazione per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 545/e del 12 novembre 2020. Ma prima di vedere nello specifico l’interpello all’Amministrazione Finanziaria ripercorriamo in breve cos’è e come funziona il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro: come funziona
Il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto (in concomitanza con il bonus sanificazioni e per l’acquisto di DPI contro il covid-19) dal decreto Rilancio.
In particolare, l’art. 120 del Dl 34/2020 riconosce:
un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza.
L’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro (80.000*60%). Difatti, già a livello normativo viene ben fissato il raggio d’azione del credito d’imposta.
Agenzia delle entrate, Circolare n° 20/2020
Chiarimenti specifici sul credito d’imposta sono stati forniti con la circolare, Agenzia delle entrate, n° 20/2020.
Ad ogni modo, rientrano tra i soggetti beneficiari gli esercenti con attività aperte al pubblico ossia bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di:
- attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo);
- associazioni, fondazioni e altri enti privati1, compresi gli enti del Terzo settore.
I soggetti citati devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili riportate nell’allegato 2 del Dl Rilancio.
Il credito d’imposta spettante può essere utilizzato in compensazione in F24 o essere ceduto. Anche in favore del locatore o di banche e altri intermediari finanziari.
Leggi anche: Credito d’imposta sanificazione, DPI e ambienti di lavoro: domande al via
Bonus adeguamento ambienti di lavoro: gli interventi agevolabili
Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d’imposta sono suddivise in due gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili.
In particolare gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del covi-19, tra cui rientrano espressamente:
- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica.
- gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.
Attenzione, come da circolare 20/e, già sopra citata, i suddetti interventi devono essere prescritti da norme o linee guida per le riaperture delle attività. Linee guida elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
In sintesi, gli interventi agevolabili devono essere:
- necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
- prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida sopra citate.
Perché si parla di riaperture?
Il riferimento è alla ripresa delle attività economiche chiuse dopo il 1° lockdown di marzo causa emergenza coronavirus.
Gli investimenti agevolabili
Oltre agli interventi sopra individuati, per il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro sono agevolabili:
gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
Cosa si intende per attività innovative?
Il riferimento è agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa. Siano essi strumenti o tecnologie sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione ecc.
A fornire tali indicazioni è stata sempre l’Agenzia delle entrate con la circolare n°20/e.
Agenzia delle Entrate, risposta n° 545 del 12 novembre
Proprio sul credito d’imposta in esame si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta n°545 del 12 novembre.
La risposta prende spunto da apposita istanza di interpello.
In particolare, il titolare di un locale ha chiesto all’Agenzia delle entrate di sapere se l’agevolazione spetta anche per i seguenti tipi di intervento:
- l’adeguamento del porticato esterno da utilizzare come area per la somministrazione di alimenti e bevande;
- la realizzazione di un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per il ricevimento ed il deposito delle forniture, anche refrigerate;
- realizzazione di un percorso interno protetto, rispondente alla normativa sugli ambienti di lavoro, per portare il materiale dal piano seminterrato, all’interno dell’esercizio di somministrazione, tramite la realizzazione di un adeguato parapetto per la scala interna e delle porte di comunicazione interna;
- la realizzazione di una ulteriore zona esterna coperta, dotata di arredi lavabili e sanificabili, per aumentare la superficie utilizzabile dai clienti nel periodo estivo, nel rispetto del distanziamento sociale.
Individuati gli interventi che il gestore del locale intende effettuare, l’Agenzia delle entrate, considerati soprattutto presupposti per richiedere il credito d’imposta, ha ritenuto che per nessuno dei suddetti interventi spetta il credito d’imposta.
In particolare, l’Agenzia ritiene che non siano agevolabili le spese per gli interventi indicati dal titolare del locale relativi all’adeguamento dei porticati da utilizzare di inverno e d’estate. Allo stesso modo non sono agevolabili neanche le spese per realizzare il locale seminterrato in quanto non rientra tra i lavori espressamente prescritti dalle linee guida regionali. Lo stesso vale per il percorso interno per trasportare i beni dal locale interrato.
Insomma, va rispettata la ratio dell’agevolazione e quanto espressamente previsto dalla norma di riferimento.
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