Bonus Enasarco: erogazioni straordinarie per Agenti e rappresentanti

L'Enasarco ha previsto una serie di erogazioni straordinarie per agenti e rappresentanti di commercio anche in cumulo con il bonus 600 euro.


Con apposito bando, considerata l’emergenza da Covid-19, l’Enasarco, Ente di previdenza integrativa obbligatoria per agenti e rappresentanti di commercio, ha previsto una serie di erogazioni straordinarie in favore dei propri iscritti. Erogazioni che possono essere richieste già dal 3 aprile e possono essere cumulate con l’indennità Inps di 600 prevista dal decreto Cura Italia.

Ecco in chiaro i soggetti interessati, i requisiti richiesti nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Indennità Enasarco per coronavirus: in cosa consistono

Le misure straordinarie Enasarco previste al fine di contrastare le conseguenze negative legate al Covid-19, sono finalizzate all’erogazioni di contributi legati al verificarsi dei seguenti eventi:

  • decesso dell’agente;
  • contagio;
  • forte riduzione delle provvigioni,

ipotesi che devono essere tutte legate all’epidemia da covid-19 (Coronavirus).

Indennità Enasarco per coronavirus: chi può richiederle

La richiesta delle indennità straordinarie riguarda gli agenti e i rappresentanti in attività, i pensionati che proseguono l’attività di agenzia per la maturazione dei supplementi di pensione che, nel 2018, come da modello Redditi PF 2019, hanno conseguito un reddito non superiore a 40.000 €.

Si considera la somma dei singoli redditi indicati sia nel quadro RN sia nel quadro LM, quadri dichiarativi che rispettivamente riguardano la determinazione: dell’Irpef ordinaria e delle imposte sostitutive dovute per attività svolte in regime dei minimi o forfait.

L’agente che ha percepito redditi sia soggetti ad Irpef che ad imposta sostitutiva dovrà considerarli per il totale ai fini della verifica del monte reddituale di 40.000 €.

Nello specifico saranno da verificare le seguenti parti del dichiarativo:

  1. quadro RN1, casella 1(Reddito complessivo soggetto ad Irpef);
  2. LM, casella LM6 (Reddito lordo regime dei minimi);
  3. LM, 34 casella 3 (Reddito lordo regime forfettario).

Le indennità saranno pertanto riconosciute sulla base di una graduatoria stilata partendo dai redditi più bassi. Ad ogni modo, il requisito reddituale non va verificato in caso di decesso dell’agente per covid-19.

Indennità Enasarco per coronavirus: quanto spetta

L’entità delle erogazioni/indennità straordinarie è legata all’evento che ha determinato la richiesta di corresponsione.

a) Decesso dell’agente € 8.000
b) Contagio da covid-19 € 1.000
c) Forte riduzione delle provvigioni € 1.000 a prescindere dal carico familiare.

L’erogazione avverrà in prima soddisfazione per le richieste di cui all’evento del punto a) soddisfatte le quali si passerà per grado alle richieste del punto b) e c).

Erogazioni straordinarie per Agenti e rappresentanti: come fare domanda

Dal 3 aprile e fino al 30 dello stesso mese per chi vuole concorrere alla graduatoria del 1° trimestre (ci saranno ulteriori bandi), è possibile presentare richiesta di indennità tramite il portale web www.enasarco.it.

Indennità richiesta Documentazione necessaria Canale di presentazione
Indennità per decesso dell’agente per covid-19
  1. Autocertificazione attestante il decesso dell’iscritto e lo svolgimento effettivo dell’attività di agenzia fino al momento del decesso;
  2. Certificazione medica attestante che il decesso è intervenuto a causa di affezione da virus Covid-19 (anche solo quale concausa);
  3. Modulo richiesta indennità disponibile sul sito web www.enasarco.it
Invio a mezzo PEC all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it.
Indennità per contagio da covid-19
  1. Certificazione medica attestante l’avvenuto contagio dell’iscritto da Covid-19;
  2. Modello Unico 2019 attestante per l’anno 2018 un reddito non superiore a € 40.000,00 o altra documentazione fiscale valida;
  3. Modulo richiesta indennità disponibile sul sito web www.enasarco.it
Accesso all’apposita sezione riservata del sito www.enasarco.it
Forte riduzione delle provvigioni
  1. Modello Unico 2019 attestante per l’anno 2018 un reddito non superiore a € 40.000,00 o altra documentazione fiscale valida;
  2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante una diminuzione delle provvigioni, nel trimestre di contribuzione antecedente la presentazione della domanda, superiore al 33% rispetto alle provvigioni percepite nello stesso trimestre dell’anno precedente;
  3. Modulo richiesta indennità disponibile sul sito web www.enasarco.it
Accesso all’apposita sezione riservata del sito www.enasarco.it

Pertanto gli unici canali di presentazione ammessi sono quelli sopra indicati.

Erogazioni straordinarie Enasarco: contributo straordinario

Oltre alle indennità fin qui analizzate è ammessa altresì la richiesta di un contributo straordinario in caso di agenti che nel 2020, hanno subito eventi pregiudizievoli gravi che abbiano determinato uno stato di rilevante bisogno economico. Le domande vanno presentate sempre attraverso il portale web www.enasarco.it e con altre modalità a breve rese note dall’Enasarco.

Sarà dunque il Consiglio di Amministrazione Enasarco a dare riscontro con una valutazione insindacabile, fermo restando il possesso del requisito di conseguimento di un reddito 2018 non superiore a 40.000 €.

Erogazioni straordinarie in cumulo con il bonus INPS di 600 euro

Infine le indennità straordinarie in esame possono essere cumulate con il bonus INPS di 600 € previsto dall’art. 28 comma 1 del D.L. 18/2020, c.d decreto Cura Italia, bonus in favore di dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ossia dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. L’indennità è altresi richiedibile dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché dai coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Le condizioni di accesso all’indennità INPS prevedono che i richiedenti devono non essere titolari di trattamento pensionistico né essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

La clausola di non iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria lasciava intendere che gli agenti e intermediari del commercio essendo tenuti obbligatoriamente all’iscrizione all’Enasarco non rientravano tra i soggetti a cui spettava il bonus di 600€, Tuttavia l’INPS con la circolare 49/2020, ha chiarito che l’indennità covid-19 spetta anche ai soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.

Il riferimento è dunque agli agenti e ai rappresentanti di commercio.

Argomenti

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News, YouTube, Facebook o via email