Persone fisiche, imprese, associazioni, ditte individuali ed amministrazioni pubbliche che intendono accedere al credito devono sapere che esistono archivi gestiti da società private del credito o dalla stessa Bankitalia (in cui vengono segnalati i clienti che devono restituire almeno 30mila euro), con la funzione di raccogliere le esposizioni debitorie di particolare rilevanza oltre a tutta una serie di situazioni di grave insolvenza.
L’archivio gestito da Bankitalia prende il nome di Centrale rischi (CR) ed è animato dalle informazioni che gli intermediari finanziari inviano mensilmente. Scopo della banca dati è fornire una fotografia recente (si può andare a ritroso al massimo di 36 mesi) dei debiti (mutui, prestiti e garanzie) contratti da persone fisiche e giuridiche, al fine di stabilire il merito creditizio e la capacità di accedere ad ulteriori finanziamenti.
Chiamarla “lista dei cattivi pagatori” è riduttivo (la CR raccoglie anche i dati dei prestiti estinti) ma è naturale che essere qualificati come insolventi all’interno della banca dati complica particolarmente l’accesso al credito. In tal senso l’archivio è uno dei tanti mezzi a disposizione delle banche per decidere se concedere o meno un finanziamento.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Lista cattivi pagatori: cosa fa la Centrale rischi?
La funzione della Centrale dei rischi è raccogliere le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti concessi ai propri clienti.
Non è corretto affermare che la CR è solo una “lista di cattivi pagatori”. L’archivio registra infatti la storia creditizia dei debitori, con:
- Informazioni positive, come il pagamento regolare delle rate e la chiusura dei finanziamenti;
- Informazioni negative, che riguardano essenzialmente le difficoltà più o meno gravi di far fronte ai debiti.
In questo modo, gli intermediari hanno la possibilità di verificare il merito creditizio dei debitori, cioè la loro capacità di restituire il finanziamento. Per un potenziale cliente quanto descritto può tradursi in un accesso facilitato al credito, nel caso in cui questi abbia regolarmente saldato i precedenti mutui o prestiti.
Discorso diverso per chi è classificato come insolvente. L’accesso all’archivio permette infatti di conoscere:
- Il livello di indebitamento complessivo del cliente;
- Il tipo di finanziamento concesso;
- La regolarità o meno dei pagamenti.
A questo punto spetta all’intermediario decidere se concedere o meno una nuova linea di credito sulla base della storia finanziaria del cliente.
In definitiva la CR ha per le banche una triplice utilità:
- Fornire soluzioni su misura a coloro che sono già clienti, dal momento che, conoscendo l’intera storia creditizia del beneficiario, si evita il rischio che questi assuma obblighi superiori alle proprie risorse;
- Valutare se concedere o meno un finanziamento a potenziali clienti;
- Avere informazioni su soggetti collegati (ad esempio i garanti) sempre nell’ottica di valutarne il merito creditizio.
A tutela dei clienti è infatti previsto che l’accesso alla Centrale rischi possa avvenire soltanto per verificare lo status debitorio ovvero per difendersi in un procedimento giudiziario che riguardi il finanziamento stesso.
Quando si è segnalati alla CR?
In Centrale rischi sono raccolti i soli finanziamenti (come prestiti personali e mutui) e le garanzie che interessano un importo pari o superiore a 30 mila euro, la cosiddetta “soglia di censimento”.
Il limite si abbassa a 250 euro se il cliente ha gravi difficoltà nel far fronte al proprio debito. In tal caso, nel gergo di Centrale rischi, si parla di “sofferenza”. Tale è definito il soggetto valutato dalla banca come insolvente, cioè non in grado di far fronte ai propri debiti.
La classificazione in CR come soggetto insolvente è slegata da qualsiasi accertamento giudiziario. Un debito può infatti essere considerato in “sofferenza” indipendentemente dalla verifica in giudizio dello stato di difficoltà finanziaria.
Prima tuttavia di considerare un debitore in sofferenza la banca valuta la situazione finanziaria globale del cliente. Non è quindi sufficiente il ritardato pagamento di una rata per far scattare l’allarme insolvenza.
In sede di prima classificazione del debito come “sofferenza”, l’intermediario è tenuto a darne comunicazione al cliente.
Nel caso in cui quest’ultimo sia un consumatore, l’articolo 125 del Testo unico bancario (TUB), contenuto nel Dlgs. n. 385/1993, impone all’intermediario di informare preventivamente l’interessato, sia in caso di segnalazione a sofferenza che di inadempimento persistente, cioè scaduto da più di 90 giorni.
Quando termina la segnalazione alla centrale rischi
L’obbligo degli intermediari di inviare le informazioni alla Centrale rischi viene meno a partire dal mese nel corso del quale la posizione debitoria del cliente è scesa al di sotto della soglia di segnalazione.
I dati inviati in precedenza restano tuttavia nell’archivio CR e non vengono cancellati.
Invio dei dati alla CR
Il compito degli intermediari è quello di segnalare mensilmente alla Centrale rischi i rapporti di credito / garanzia dei propri clienti, con riferimento alla situazione in essere l’ultimo giorno del mese. I dati saranno poi inviati entro il 25° giorno del mese successivo.
Attenzione. La cadenza mensile non si applica al passaggio dei crediti a sofferenza. Questi infatti vengono comunicati tempestivamente alla CR.
Stessa sorte per:
- Estinzione della segnalazione a sofferenza;
- Regolarizzazione dei ritardi di pagamento, riguardanti singoli finanziamenti a scadenza;
- Rientro degli sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni, relativi a finanziamenti revolving.
Rettifica
Compito degli intermediari è altresì quello di rettificare eventuali errori nelle segnalazioni trasmesse. Una volta acquisita la rettifica, questa è comunicata a tutti gli intermediari che hanno ricevuto un’informazione errata.
Gli intermediari hanno responsabilità esclusiva circa:
- La correttezza dei flussi informativi inviati alla CR;
- La rettifica di eventuali errori.
La Banca d’Italia non può modificare di propria iniziativa le informazioni ricevute.
Lista cattivi pagatori, come cancellarsi
I dati presenti in CR non possono essere cancellati, a meno che non siano frutto di informazioni inesatte. In tal caso è necessario chiedere informalmente la rettifica o l’eliminazione all’intermediario che li ha inviati alla Centrale rischi.
Se il tentativo si dimostra infruttuoso, il cliente può presentare un reclamo scritto (lettera raccomandata A/R o email) all’Ufficio reclami dell’intermediario. Quest’ultimo è tenuto a rispondere entro 60 giorni.
In caso di omessa risposta o risposta insoddisfacente, l’interessato può presentare istanza all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Archivio storico
La funzione della CR è quella di raccogliere la storia “finanziaria” dei soggetti segnalati. Di conseguenza, nell’archivio resta traccia anche dei finanziamenti estinti.
E’ tuttavia previsto un limite temporale: gli intermediari possono consultare soltanto i dati relativi agli ultimi 3 anni.
Diritti dei soggetti segnalati
Chi viene segnalato alla Centrale rischi ha una serie di diritti, in particolare:
- Accedere gratuitamente (di persona o delegando un altro soggetto) ai dati dell’archivio registrati a proprio nome;
- Riservatezza dei dati raccolti, posto che soltanto agli intermediari è consentito conoscere le informazioni presenti in CR;
- Possibilità di contestare i dati segnalati (nel caso in cui questi non siano veritieri) e chiederne la rettifica;
- Essere informati per iscritto in caso di prima segnalazione negativa.
L’accesso ai dati della CR può avvenire:
- Collegandosi al portale “it” muniti di credenziali SPID o CNS;
- In alternativa compilando il modulo disponibile sul sito della Banca d’Italia ed inviarlo via posta o PEC ad una filiale della Banca d’Italia ovvero consegnarlo di persona.
Quali sono gli intermediari coinvolti?
Gli intermediari coinvolti nella fase di segnalazione dei crediti e di prelievo delle informazioni sono:
- Le banche iscritte nell’apposito albo istituito ai sensi dell’articolo 13 del TUB, nello specifico banche italiane e filiali di banche UE o extra UE presenti sul territorio nazionale;
- Società finanziarie iscritte all’albo di cui all’articolo 106 del TUB;
- Società di cartolarizzazione dei crediti;
- Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio;
- Società di assicurazioni, nel caso in cui eroghino crediti.
Altre banche dati
La Centrale rischi in Banca d’Italia non è la sola banca dati che raccoglie informazioni sui crediti vantati dagli intermediari finanziari. Esistono anche realtà private non soggette alla supervisione ed al coordinamento Bankitalia, quali CRIF Eurisc, Experian, CTC, Assilea.