Torniamo a parlare di una vecchia misura, il Reddito di Cittadinanza, ma questa volta non per analizzare requisiti o pagamenti, bensì per soffermarci su una questione giuridica molto rilevante: la legittimità delle sanzioni penali previste per chi lo ha percepito indebitamente.
Con la sentenza n. 35 del 20 marzo 2026, la Corte costituzionale ha chiarito un punto destinato a incidere su numerosi procedimenti penali ancora in corso: la pena prevista per il reato di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza è conforme alla Costituzione.
Cosa prevedeva la norma contestata
Al centro della decisione c’è l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, che punisce con la reclusione da due a sei anni chi:
- presenta dichiarazioni false o documenti non veritieri;
- omette informazioni dovute;
- lo fa con l’obiettivo di ottenere il Reddito di Cittadinanza senza averne diritto.
Si tratta quindi di una fattispecie penale legata direttamente alla fase di richiesta del beneficio, che può configurarsi anche prima dell’effettiva erogazione delle somme.
Perché era stata sollevata la questione
Il dubbio di legittimità era stato sollevato dal Tribunale di Firenze, che riteneva la pena troppo severa e sproporzionata rispetto ad altri reati simili, come:
- l’indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- la truffa aggravata ai danni dello Stato.
Secondo il giudice, una pena minima di due anni di reclusione rischiava di essere eccessiva, soprattutto nei casi meno gravi o in presenza di soggetti in condizioni di fragilità economica o sociale.
La decisione della Corte: pena legittima
La Corte costituzionale ha respinto tutte le censure, dichiarando non fondate le questioni sollevate.
In particolare, ha chiarito che:
- la pena non è manifestamente sproporzionata;
- il minimo edittale di due anni, pur severo, non è irragionevole;
- la norma è sufficientemente precisa e circoscritta nelle condotte punite.
Secondo la Corte, il giudizio di costituzionalità non serve a stabilire se una pena sia “giusta” in senso assoluto, ma solo se sia palesemente irragionevole o arbitraria. E in questo caso non lo è .
Il confronto con altri reati: perché non regge
Un punto centrale della sentenza riguarda il confronto con altre fattispecie penali.
Truffa aggravata
La Corte ha escluso che il confronto con la truffa aggravata sia valido, perché:
- si tratta di una fattispecie diversa (basata su artifici e raggiri);
- ha una struttura e una ratio differenti.
Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Il paragone con l’art. 316-ter c.p. è stato ritenuto più pertinente, ma comunque non decisivo.
La Corte ha evidenziato alcune differenze importanti:
- il reato sul Rdc è un reato di pericolo, non richiede l’erogazione effettiva;
- è caratterizzato da dolo specifico;
- riguarda un beneficio continuativo e diffuso, non una singola erogazione.
Per questo, il legislatore ha potuto prevedere una pena più severa senza violare la Costituzione.
Il punto chiave: funzione dissuasiva
Uno degli elementi decisivi nella valutazione della Corte è stato il ruolo del Reddito di Cittadinanza:
- misura ampia, destinata a milioni di beneficiari;
- accessibile anche tramite autocertificazioni;
- con controlli spesso successivi all’erogazione.
In questo contesto, una sanzione più severa è stata ritenuta giustificata per garantire un’efficace funzione deterrente.
In altre parole, il rischio di abusi su larga scala ha portato il legislatore a “alzare l’asticella” delle pene, scelta che la Corte ha ritenuto non arbitraria .
Attenzione: il reato resta anche dopo l’abolizione del Rdc
Un passaggio molto importante riguarda gli effetti nel tempo.
Anche se il Reddito di Cittadinanza è stato abolito e sostituito da nuove misure (come l’Assegno di Inclusione), la Corte ha ribadito che:
- il reato continua a esistere per i fatti commessi quando la norma era in vigore;
- non si è verificata alcuna “abolitio criminis”.
Questo significa che i procedimenti penali relativi al passato proseguono normalmente.
Cosa cambia davvero per cittadini e operatori
Dal punto di vista pratico, la sentenza conferma un orientamento chiaro:
- chi ha ottenuto il Reddito di Cittadinanza con dichiarazioni false rischia pene pesanti;
- non è possibile invocare l’incostituzionalità della norma per ridurre la pena;
- resta centrale la valutazione del caso concreto, ma entro una cornice sanzionatoria rigida.
Per i professionisti (consulenti del lavoro, CAF, patronati) è un ulteriore richiamo all’importanza della correttezza delle dichiarazioni e della verifica dei requisiti.
In sintesi
La Corte costituzionale ha confermato la legittimità della pena per l’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza:
- reclusione da 2 a 6 anni;
- norma conforme agli articoli 3 e 27 della Costituzione;
- scelta giustificata dalla diffusione della misura e dalla necessità di prevenire abusi.
Una decisione che chiude definitivamente il dibattito sulla presunta sproporzione delle sanzioni e rafforza l’impianto repressivo contro le frodi ai danni dello Stato.
Considerazioni finali: un messaggio chiaro per i “furbetti”
La pronuncia della Corte costituzionale lancia un segnale molto preciso: non esistono scorciatoie quando si tratta di prestazioni pubbliche.
Negli anni del Reddito di Cittadinanza abbiamo visto di tutto: dichiarazioni incomplete, omissioni “strategiche”, tentativi di aggirare i controlli confidando nei tempi lunghi delle verifiche. Questa sentenza mette un punto fermo: chi ha giocato con le regole, oggi sa che il rischio penale è concreto e tutt’altro che lieve.
Parliamo di una pena che parte da due anni di reclusione, quindi non una semplice sanzione amministrativa o una multa. Anche nei casi meno gravi, si entra in un terreno penale serio, con conseguenze che possono incidere sulla vita personale e lavorativa.
C’è poi un altro aspetto che spesso viene sottovalutato: i controlli arrivano anche a distanza di tempo. Il fatto che il beneficio sia stato concesso o erogato non significa affatto che la posizione sia “chiusa”. Anzi, proprio il sistema basato su autocertificazioni espone a verifiche successive sempre più mirate.
Il messaggio, in definitiva, è duplice:
- per chi ha agito correttamente, nessun problema;
- per chi ha “forzato” i requisiti, il conto può arrivare anche anni dopo.
E non solo con la restituzione delle somme, ma con un procedimento penale vero e proprio.
Guardando al futuro, questa decisione rafforza anche l’impostazione delle nuove misure come l’Assegno di Inclusione: meno tolleranza per gli abusi, più attenzione alla veridicità delle dichiarazioni.
In un sistema che si basa sulla fiducia tra cittadino e Stato, chi bara rischia di pagare caro.
Fonte: Corte Costituzionale
