In queste pagine abbiamo già parlato ampiamente delle novità che porteranno all’archiviazione definitiva del reddito di cittadinanza, misura mai davvero bipartisan e in grado di convincere trasversalmente l’opinione pubblica. Grazie al recente decreto Lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso primo maggio, non mancano dunque gli aggiornamenti in materia di occupazione e strumenti per favorire la ricerca del lavoro: il provvedimento, in particolare, è composto da 45 articoli ed è in vigore dal 5 maggio scorso – con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del giorno precedente.
Ebbene, nel testo troviamo il taglio del cuneo fiscale ma anche la riforma dei contratti a termine, specifici incentivi all’occupazione giovanile, la semplificazione degli obblighi di informazione nei rapporti di lavoro subordinato, aggiornamenti in tema di fringe benefit e assegno unico ma non solo. Proprio sugli strumenti sostitutivi del reddito di cittadinanza vogliamo soffermarci nel corso di questo articolo e, in particolare, sul cosiddetto ‘Supporto per formazione e lavoro‘, una misura di sostegno per il reddito e contro la povertà che verrà erogata a chi non ha i requisiti di accesso all’assegno di inclusione. Vediamo da vicino di che si tratta.
Supporto per formazione e lavoro: di che si tratta?
Il mese di effettivo lancio del Supporto per formazione e lavoro sarà il prossimo settembre: per chi è in stato di povertà assoluta, frequenta corsi formativi che servono a favorire le chance di inserimento lavorativo e, al contempo, non riceve l’assegno di inclusione perché non ne ha i requisiti, è prevista infatti l’assegnazione di un contributo pari a 350 euro mensili. La misura rappresenta un sostegno economico, in vista di una nuova occupazione e sollecita alla partecipazione a percorsi formativi ad hoc.
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Se è vero che l’assegno di inclusione sostituirà, con requisiti più puntuali e stringenti, l’attuale reddito di cittadinanza, è altrettanto vero che che il Supporto in oggetto è una vera e propria novità. In sintesi, tutte le persone che:
- si trovano in una condizione di povertà, un ISEE fino a 6.000 euro e frequentano percorsi formativi,
- riceveranno il contributo in oggetto per tutta la durata dei corsi e fino a un massimo di 12 mensilità.
Ecco perché lo strumento di attivazione lavorativa (SAL) di cui si parlava nelle prime bozze del Decreto Lavoro ha cambiato nome, per fare spazio all’aspetto essenziale della formazione ed essere varato da settembre 2023 – per i soggetti occupabili che non potranno più fare riferimento al reddito di cittadinanza.
In altre parole, il Supporto per la formazione e il lavoro sarà destinato ai soggetti in stato di povertà assoluta e senza requisiti per l’assegno di inclusione, come pure agli occupabili dei nuclei percettori di assegno di inclusione.
Dove trovare la disciplina della nuova misura di attivazione al lavoro?
Le regole per servirsi del nuovo Supporto per la formazione e il lavoro sono incluse nell’art. 12 del DL n. 48 del 2023, il menzionato Decreto Lavoro. Il citato Supporto viene definito come una “misura di attivazione al lavoro” che mira a favorire le politiche attive del lavoro, la formazione, la qualificazione e riqualificazione professionale, l’orientamento e accompagnamento al lavoro. Queste insomma le parole chiave del contributo in oggetto.
E non a caso, ogni 90 giorni le nuove regole dispongono che saranno effettuati controlli sulla partecipazione alle attività di formazione e di attivazione al lavoro, di cui ad un patto di servizio personalizzato. Per coloro che non rispetteranno gli impegni di formazione è prevista la sospensione del beneficio economico in oggetto che, dunque, si inquadra senza dubbio come sostegno per chi si impegna in progetti utili alla collettività e in progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.
Il Supporto per la formazione e il lavoro dovrebbe essere assegnato in particolare alle famiglie monocomponenti che finora hanno incassato il reddito di cittadinanza. Se si escludono i nuclei con over 60 o disabili – per cui ci sarà l’assegno di inclusione – si potrebbe trattare di oltre 300mila persone. Il Supporto in oggetto potrà anche riguardare famiglie più numerose in cui non ci sono però minori, disabili o anziani dando la possibilità di incassare – ad esempio – fino a 1.400 euro nel caso di 4 adulti impegnati in corsi di formazione o progetti di pubblica utilità.
Qual è la differenza fra assegno di inclusione e supporto per formazione e lavoro?
Ma che cosa cambia in concreto rispetto a chi percepirà l‘assegno di inclusione? Ebbene, come abbiamo già ricordato in queste pagine, dal 2024 le famiglie in difficoltà economica che hanno nel loro nucleo un minore, un anziano o un disabile potranno avvalersi dell’assegno di inclusione, una misura che può toccare un importo massimo di 780 euro per una sola persona – da moltiplicare per la scala di equivalenza.
Attenzione però, in quanto coloro che, pur vivendo una situazione di fragilità economica, non hanno i requisiti per conseguire l’assegno di inclusione, da settembre prossimo saranno tenuti a partecipare a percorsi formativi per ottenere un sostegno economico del valore di 350 euro – appunto il citato Supporto per la formazione e il lavoro.
Abbiamo accennato sopra ai requisiti del Supporto, ma dettagliarli ulteriormente permette di capire la distinzione rispetto all’assegno di inclusione. Infatti:
- il beneficio del Supporto formazione e lavoro non è rivolto al nucleo familiare ma è da intendersi un contributo ‘personale’, e proprio questa è una fondamentale differenza rispetto al reddito di cittadinanza e al futuro assegno di inclusione;
- il contributo viene appunto assegnato singolarmente laddove ricorrano le seguenti condizioni:
- avere un’età tra i 18 e i 59 anni;
- essere in un nucleo familiare con ISEE non maggiore dei citati 6mila euro;
- assenza dei requisiti economici di accesso all’assegno di inclusione o partecipazione ad un nucleo che ne beneficia senza però essere annoverati nella scala di equivalenza.
In termini pratici ciò vuol dire che in una stessa famiglia possono anche esservi più percettori di detto supporto economico, mirato a riqualificarsi per trovare prima occupazione. Inoltre, l’indennità di 350 euro sarà erogata dall’istituto di previdenza tramite bonifico.
Come fare domanda per ricevere il Supporto formazione e lavoro
Per avere accesso al Supporto formazione e lavoro, l’interessato o l’interessato dovrà fare domanda all’Inps in via telematica – e presumibilmente su questo punto giungeranno presto dettagli sulla procedura, direttamente dall’istituto di previdenza.
Nell’ambito della domanda dovrà emergere che, insieme alle condizioni che indicano differenza rispetto all’assegno di inclusione, il richiedente è in grado di rispettare una serie di requisiti già previsti per l’assegno menzionato. Ovvero:
- essere cittadino UE o familiare di cittadino UE con titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale;
- possesso di residenza nel nostro paese di durata non inferiore ai 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- nessun membro del nucleo familiare deve essere intestatario a qualsiasi titolo o avere piena disponibilità di mezzi a quattro ruote di cilindrata maggiore di 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata maggiore di 250 cc., ma anche di navi, barche o aeromobili;
- valore del reddito familiare al di sotto di 6mila euro annui;
- valore del patrimonio immobiliare, differente dalla casa di abitazione, non maggiore di euro 30mila;
- valore del patrimonio mobiliare non maggiore ad un soglia di euro 6mila euro.
Non soltanto: nell’ambito della domanda del Supporto formazione e lavoro non debbono emergere a carico del richiedente misure cautelari personali, misure di prevenzione e condanne definitive nei dieci anni anteriori alla richiesta della prestazione contro la povertà.
Quali sono gli impegni di formazione previsti
Sopra abbiamo detto che è la partecipazione ai corsi formativi che dà diritto al contributo mensile pari a 350 euro ed, infatti, con la presentazione della domanda per il conseguimento del Supporto di formazione e lavoro, scatta altresì l’iter per l’accesso a detti iter.
In breve questo significa che il cittadino o la cittadina deve sottoscrivere un patto di servizio per ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento alla nuova occupazione. Tra le attività ammesse incluso anche il Servizio civile universale e progetti formativi utili alla collettività.
E proprio nel testo del decreto Lavoro, all’art. 12 relativo alla citata misura di Supporto, si può trovare scritto che, all’interno del patto di servizio ad hoc, il percettore del contributo di 350 euro mensili deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione – quale misura di attivazione al lavoro.
Rimarchiamo infine che al fine di conservare il diritto al beneficio in oggetto è sempre obbligatorio aderire alle misure di formazione e di attivazione al lavoro, di cui al patto di servizio personalizzato.
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