Dopo le numerose polemiche se considerare il prossimo 17 marzo, 150°compleanno dell’Unità d’Italia, giorno festivo o meno, il Governo, lo scorso 18 febbraio 2011 ha approvato un decreto-legge nr. 5/2011 che assicura la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini alle celebrazioni del 17 marzo, già dichiarato festa nazionale (art.7 bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64), confermando che la giornata sarà festiva a tutti gli effetti previsti dalla legge.
I maggiori oneri per Stato e imprese private che ne deriveranno saranno coperti, trasferendo gli effetti economici della festa del 4 novembre a quella del 17 marzo.
La fondazione studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato la circolare nr.3/2011con la quale si spiega il meccanismo di retribuzione dei lavoratori per questa giornata. Ciò che viene fuori è che il lavoratore, in caso di prestazione di lavoro effettuata il 17 marzo, non ha diritto alle normali maggiorazioni previste per generalità delle giornate festive, ma allo specifico trattamento individuato dai CCNL per la festività del 4 novembre.
Infatti il d.l. nr.5/2011 dispone che:
Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo e’ considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
L’art. 2 L. 260/49, da una elencazione delle giornate di festività nazionale; il richiamo all’art 2, sta a significare che in questo giorno non sussiste l’obbligo, da parte dei lavoratori, di svolgimento della prestazione di lavoro.
Infatti, l’art. 2 afferma che le giornate festive sono considerate “agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici”.
Le aziende potranno anche optare per lo svolgimento delle attività di lavoro, ma dovranno essere consapevoli che il lavoratore può scegliere se recarsi o meno al lavoro senza la necessità di giustificare l’assenza dal posto di lavoro essendo essa giustificata per legge.
Trattamento economico
Per evitare aggravi alle cassa dello stato, è stato previsto che “gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011”.
La legge n. 54/1977, ha soppresso la festività del 4 novembre stabilendo che, “A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa dell’Unita’ nazionale ha luogo rispettivamente nella prima domenica di novembre”.
I contratti collettivi nazionali hanno disciplinato uno specifico trattamento economico per la festività del 4 novembre differenziato in base ai settori.
“Pertanto, nel caso in cui l’azienda chiuda il 17 marzo rispettando la festività, il lavoratore ha diritto a ricevere, in modo forfetario e omnicomprensivo, il medesimo trattamento economico previsto per la festività soppressa.
Nelle ipotesi in cui è previsto un riconoscimento di permessi di riduzione dell’orario di lavoro per la festività soppressa del 4 novembre, per la giornata del 17 marzo 2011 il lavoratore ha diritto a ricevere il trattamento economico corrispondente al numero di ore di permesso con conseguente riduzione degli stessi.
Qualora il contratto collettivo non abbia previsto alcun trattamento alternativo alla soppressione della festività del 4 novembre, il lavoratore avrà diritto ad assentarsi senza percepire alcun trattamento economico o compensativo, restando salva la possibilità di beneficiare di una giornata di ferie.
Nelle ipotesi in cui, in determinati settori, il 17 marzo 2011, nonostante sia stata proclamata giornata festiva, è stata programmata una giornata di lavoro (come nell’editoria), il lavoratore non ha diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la generalità delle festività con le relative maggiorazioni – stante il mancato richiamo all’articolo 5 della legge n. 260/1949 – bensì trova applicazione la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 2 del DL n. 5/2011.
In pratica, il lavoratore:
- non ha diritto alle maggiorazioni festive previste per la generalità delle giornate festive (ad esempio, 25 dicembre);
- nelle ipotesi di lavoro straordinario vanno riconosciute le maggiorazioni previste per lo straordinario feriale e non festivo.
A titolo esemplificativo, dunque, nel settore del commercio, il lavoratore matura il diritto ad una giornata aggiuntiva di retribuzione che verrà corrisposta con la retribuzione di marzo 2011.
Nei settori, in cui il CCNL ha previsto il riconoscimento di permessi retributivi, in luogo di una retribuzione aggiuntiva, il lavoratore oltre alla retribuzione ordinaria per la giornata di lavoro (senza l’applicazione delle maggiorazioni festive) ha diritto a non vedersi ridotto il monte ore di permessi)”.
Fonte: www.consulentidellavoro.it
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