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Home»Attualità»Ddl lavoro: modifica alla disciplina dei permessi per l'assistenza ai portatori di handicap

Ddl lavoro: modifica alla disciplina dei permessi per l'assistenza ai portatori di handicap

Massima Di Paolo8 Novembre 20103 Mins Read
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ll collegato lavoro ha apportato delle modifiche alla disciplina sui permessi per l’assistenza ai disabili in situazioni di gravità previsti dall'art. 33 L.104/92.

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Il collegato lavoro ha apportato una serie di modifiche alla disciplina sui permessi per l’assistenza ai disabili in situazioni di gravità. Infatti, l’art 24 del ddl lavoro va a modificare l’art 33 della l 104/92.

Tali modifiche valgono sia per le pubbliche amministrazioni che per i privati. In particolare, il comma 3 dell’art 33 è stato sostituito; per cui, attualmente, il permesso retribuito di tre giorni per l’assistenza è concesso:

  • al coniuge, parente o affine entro il secondo grado (in precedenza era sino al terzo grado);
  • ai parenti entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Inoltre:

Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»

E’ stato aggiunto all’art 33 il comma 7 bis, il quale prevede il decadimento dal diritto al permesso retribuito qualora”il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti”.

L’art 24 del collegato lavoro, va a modificare anche l’articolo 42 (riposi e permessi per figli con handicap gravi) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In particolare è sostituito il comma 2; per cui:

Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 104/921, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese».

Infine sono previsti una serie di obblighi gravanti sulle P.A., individuati dall’art 1 del d.lgs 165/2001, che devono comunicare Dipartimento della funzione pubblica:

  • i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all’articolo 33, L.104/92,  ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
  • il nominativo della persona con handicap assistita, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito;
  • l rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
  • per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio;
  • il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese.

Tutto ciò sarà propedeutico alla creazione di una banca dati informatica, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

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