Il Ministero del Lavoro, ha risposto ad un quesito della Direzione provinciale del lavoro di Bolzano,circa la possibilità che la media delle 8 ore settimanali come limite del lavoro notturno vada calcolata sulla settimana lavorativa teorica (prevista dal CCNL) oppure sui giorni lavorativi previsti dal contratto individuale (part-time).
Il ministero ha richiamato la normativa sul lavoro notturno, precisando che tale lavoro, ai sensi dell’art 13 D.lgs. 63/2003, non può superare le otto ore in media, nell’arco di 24 ore, calcolate dal momento di inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa.
“Nell’ipotesi di lavoratore part-time verticale, che svolge la propria attività su tre giorni lavorativi, anzichè su cinque, settimanali, previsti dal CCNL, al fine del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite, si dovrà tener conto delle ore di lavoro effettivamente prestate e, non di quelle in astratto previste dal CCNL.
Se cio non fosse, precisa il Ministero, si arrivverebbe ad una disparità di trattamento tra lavoratore full time e lavoratore part-time in quanto, per quest’ultimo si supererebbe la media di un terzo tra le ore lavorate e quelle non lavorate”.
Infatti, i giorni della settimana in cui il lavoratore part-time non svolge la sua attività, determinano una sospensione del lavoro che, in nessun caso possono essere considerati ai fini del calcolo dell’orario di lavoro. Pertanto, il limite di ore di lavoro notturno consentite deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa e quindi, le ore di lavoro notturno consentite, dovranno essere inferiori a quello del lavoratore full-time.
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