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INPS: finalmente arriva l’indennità di disoccupazione per i collaboratori




L’INPS, con circolare n. 74 del 26 maggio 2009, fornisce chiarimenti circa l’indennità di disoccupazione una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (di cui all’ 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni) disciplinata dall’articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 e dall’articolo 7-ter del D.L. 5/2009 convertito dalla Legge 33/2009.

In allegato ho inserito la circolare INPS che spiega tutti i criteri di ammissione all’indennità e il modello da compilare in ogni parte da presentare all’INPS nel caso in cui si ritenga di avere tutti i requisiti validi per l’ammissione all’indennità.



Per aver diritto all’indennnità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:

  • monocommittenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica riguarda l’ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce glac/m);
  • dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2009 (primo anno di erogazione del beneficio) si deve considerare il reddito 2008 che deve essere compreso tra 5.000 euro e 13.819 euro (minimale di reddito 2008);
  • accredito contributivo: come recita l’ art 19, comma 2 lettera b) ed e) nell’anno precedente (es. 2008) devono essere accreditati almeno 3 mesi (lettera b) e non devono risultare accreditati almeno 2 mesi (lettera e). Pertanto, nell’anno precedente devono risultare accreditati non meno di 3 mesi, ma non più di 10. Il reddito del 2008 deve essere compreso tra 5.000 euro e 11.516,00 euro (pari ad una contribuzione IVS di 2.764 euro);
  • accredito contributivo nell’anno di riferimento: devono essere accreditati presso la relativa gestione separata, nell’anno di riferimento, almeno tre mesi (es. per il 2009, con un minimale vigente di 14.240,00 euro, il reddito per avere tre mesi di accredito deve essere di almeno 3.560,00 euro).



Fonti:

Nel messaggio INPS del 16 settembre 2009 n. 20629, l’INPS fornisce precisazioni in merito al requisito del reddito del lavoratori con contratti di cococo e cocopro ai fini della percezione della indennità “una tantum” di disoccupazione.

L’importo minimo di 5.000 euro riferito all’anno precedente è stabilito dall’art. 2, comma 19 della legge n. 2/2009. Pertanto nell’ipotesi in cui il reddito percepito dall’interessato sia inferiore a 5.000 euro, non è possibile procedere all’erogazione dell’indennità.

Reddito massimo

Qualora il lavoratore abbia i requisiti previsti per l’accredito contributivo nell’anno precedente (e cioè almeno 3 mesi, l’indennità potrà essere erogata anche se il reddito conseguito nel 2008 superi l’importo di euro 11.516 (indicato a titolo esemplificativo al punto 1.2 della circ. 74), ma sia comunque al di sotto o pari a 12.667 euro, ovvero al di sotto dell’importo utile all’accredito di undici mesi nel 2008. In relazione alla determinazione di tale maggior importo si invitano le Sedi a rivedere le eventuali domande d’indennità respinte per reddito eccedente gli 11.516 euro.

Mesi accreditati

Con riguardo al requisito dei mesi accreditati va considerato che prima di poter visualizzare i contributi non risultino ancora in estratto-conto si può visualizzare la situazione del collaboratore e del committente, entrando nella procedura “mensilizzazione” della Gestione separata, secondo le modalità già indicate nel messaggio n. 12768 del 22/5/2007.

Se anche tale verifica non dà risultato positivo ma il richiedente produce documenti che attestano il versamento dei contributi, si rende necessario contattare il committente al fine di individuare e risolvere il problema del mancato accredito (ad esempio: mancato invio dell’e-mens; mancato abbinamento tra il versamento effettuato con F24 e l’e-mens; etc.).

(Messaggio INPS 16/09/2009, n. 20629)

Fonte: www.portalavoro.regione.lazio.it

Link: indennità di disoccupazione

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Autore: Antonio Maroscia

Addetto paghe e tirocinante consulente del lavoro, da sempre sono appassionato di internet e delle sue dinamiche. Dopo varie esperienze da blogger ho pensato che era il momento giusto per condividere con la rete le mie conoscenze e da qui è nato Lavoro e Diritti… il progetto della vita, quello che aspettavo e sognavo da anni e l’attenzione dei lettori è la più bella ricompensa per le lunghe nottate passate davanti a un PC!
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  1. jo' scrive:

    salve vorrei avere la certezza una volta per tutte……..se con un contratto a progetto posso rikiedere i requisiti ridotti……….grazie

  2. Veronica scrive:

    Espongo brevemente il mio dubbio: nel corso di quest'anno (2011) ho percepito per i primi 4 mesi (da gennaio ad aprile) l'indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto. A metà giugno sono stata assunta presso un'azienda con contratto di sostituzione. Ho l'obbligo di comunicare al mio nuovo datore di lavoro il reddito che ho percepito dall'Inps?Ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte!

    • veronica scrive:

      Ma che gliene frega al tuo titolare dei soldi che ti da l'Inps?????? E poi scusa ma l'indennità dei co co pro è l'una tantum. Quindi non puoi averla presa per 4 mesi ma in una sola volta!

  3. michele scrive:

    x i lavoratori autonomi e prevista la disoccupazione

  4. dave scrive:

    Salve, espongo il mio problema:
    sono stato sotto co co pro per 3 anni (con proroghe).
    Scaduto l'ultimo contratto la mia società mi fa firmare un altro co co pro MA per un altra società.
    dopo un mese vengo licenziato.
    Mi spetta l'indennità?

    • Ciao Dave, suppongo di si, ma sull'altro rapporto… comunque ti consiglio di chiedere direttamente all'INPS anche al numero verde 803164, oppure rivolgerti ad un patronato… il migliore in questo ramo dovrebbe essere il NIDIL CGIL

  5. roberta scrive:

    salve volevo avere un'informazione, ho fatto la domanda per l'una tantum a settembre 2011, il mio contratto scadeva a giugno 2011, nella presentazione della domandina mi è stato richiesto il CUD 2010, ora mi viene detto verbalmente che non mi spetta visto che per l'anno 2011 non ho nessun contributo versato, alla mia domanda rispetto al cud presentato, mi è stato risposto che loro controllano per l'anno in corso se ci sono contributi versati tramite pc è solo per questo motivo non mi è stato chiesto di presentare la busta paga.
    Ho tutti i presupposti richiesti nella domanda l'unico problema sono i contributi 2011 (A loro dire, visto che non sono stati versati)
    in base alla circolare del 7/10/2011 n. 3040 dovevano controllare il reddito 2009/2010.
    Se è come dicono loro quanti mesi servono nel 2011? Sono validi solo se si versano per il periodo gen/feb/marz ?
    grazie

    • Ciao Roberta, l'INPS dovrà darti risposta scritta alla tua domanda di disoccupazione una tantum, su questa potrai eventualmente presentare domanda di riesame. Io comunque per stare certo, mi affiderei ad un patronato, magari esperto di cocopro… so per certo che l'INCA di solito tratta questo genere di pratiche.

  6. Flagella Pasquale scrive:

    Prendo una indennità di disoccupazione dal mese di Agosto 2011in seguito ad un licenziamento ,Dal mese di Ottobre l'INPS mi ha sospeso l'indennità in quanto risulta che lavoro presso una Associazione Sportiva Dilettantistica. Dal 10 Ottobre presto l'attività di istruttore di BodY Building presso una palestra ma senza alcun vincolo di orario nè di subordinazione . Percepisco compensi forfettari in base alle ore lavorative , quando mi chiamano e tali compensi non sono assoggettati a ritenute in quanto tale lvoro rientra nell'ambito di un rapporto sportivo dilettantistico come previsto dall'art. 67 co.1 lett. m) del Tuir e successive integrazioni. Inoltre per ogni compenso che ricevo autocertifico che non supero la franchigia di €.7.500,00 annue prevista dal art. 69 co. 2 del Tuir .
    Gradirei sapere se mi spetta la continuità dell'indennità di disoccupazione pur avendo questa spesce di lavoro. Grazie per la Risposta.

  7. claudio scrive:

    io ho un problema praticamente a me hanno riconosciuto una disoccupazione pari a 380 euro, ma io in busta paga come importo netto guadagnavo 1227 euro. ora vorrei capire xkè se l'inps si prende i contributi su 1227 euro a me xkè devono essere riconosciuti sulla paga base di 694 euro?

    • ciao Claudio, senza vedere neanche una carta è impossibile provare a fare il calcolo di quanto dovrebbe spettarti, di solito i calcoli dell'INPS sono certi, ma se hai dei forti dubbi puoi sempre chiedere spiegazione allo sportello. Non è che le 380 € sono riferite ad un periodo inferiore al mese? Spesso la prima indennità è bassa e poi si recupera la differenza alla fine.

  8. MARIA scrive:

    Salve a tutti…chiedo per favore un piccolo consiglio.Ho lavorato 4 mesi in un call center come collaboratrice a progetto percependo un mensile lordo di 500 euro.Volevo chiedere l'una tantum ma andando all'inps con le buste paga mi han detto che non risulta versato nessun contributo eppure io firmavo un contratto mese per mese.Un amico mi ha detto di fare una lettera all'azienda presso cui lavoravo.Come devo comportarmi?E soprattutto rientro in questa una tantum?vi ringrazio tutti,MARIA

    • Ciao Maria, per aver diritto ad una tantum ci sono almeno 3 regole fondamentali, il reddito dev'essere arrivato da un solo committente, devi aver percepito almeno 5000 di compensi, devi aver lavorato almeno 3 mesi e massimo 10. Comunque per ogni altro dubbio e per vedere che fine ha fatto la tua gestione separata ti consiglio di rivolgerti ad un buon patronato!

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