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di Antonio Maroscia - 19 Gennaio 2024
Il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta alla madre o al padre lavoratore (dipendente, iscritto alla gestione separata INPS o autonomo). Può essere richiesto dopo il termine del congedo di maternità obbligatorio e fino al compimento dei 12 anni del bambino per i lavoratori dipendenti.
L’ultima Legge di Bilancio introduce una ulteriore novità per questo congedo, infatti oltre al primo mese all’80%, novità del 2023, si aggiunge un ulteriore mese all’80% per il 2024, che poi passerà al 60% dal 2025. La misura voluta dal Governo si inserisce in un pacchetto di misure che dovrebbero favorire la natalità insieme ad esempio al cosiddetto bonus mamme lavoratrici 2024.
Vediamo quindi quanto tempo dura, come funziona, quanto spetta di indennità e cos’è il congedo parentale a ore in questa guida completa e aggiornata.
I motivi sono diversi ma riguardano certamente la cura e l’accudimento del nuovo nato in una situazione attuale che vede le famiglie sempre più impegnate nella vita quotidiana.
Ecco quindi di seguito una serie di utili tabelle per capire come cambia la durata del congedo parentale dopo l’entrata in vigore del d.lgs 105/2022. Le tabelle di seguito riportate sono reperibili nella circolare INPS 122/2022.
Prima della riforma | Dopo la riforma | |
totale dei mesi di congedo spettanti | 10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato | 6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato con reddito sotto soglia | 10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Prima della riforma | Dopo la riforma | |
totale mesi di congedo spettanti | 6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato | 6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato con reddito sotto soglia | 6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Prima della riforma | Dopo la riforma | |
totale mesi di congedo spettanti | 6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato | 6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia | 6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Si riportano di seguito delle tabelle riepilogative dei limiti individuali del “genitore solo” prima e dopo l’attuale riforma:
Prima della riforma | Dopo la riforma | |
totale mesi di congedo spettanti | 10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato | 6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 9 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Prima della riforma | Dopo la riforma | |
totale mesi di congedo spettanti | 10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato | 10 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 11 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
Questa mensilità può essere fruita dal 1° gennaio 2023 e comunque entro i 6 anni del bambino (o del suo ingresso in famiglia). Le successive mensilità possono invece essere fruite entro i 12 anni.
Quindi questa mensilità particolare con l’80% della retribuzione non spetta:
Al momento possiamo dire che il secondo mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
Questa mensilità può essere fruita dal 1° gennaio 2024 e comunque entro i 6 anni del bambino (o del suo ingresso in famiglia). Le successive mensilità possono invece essere fruite entro i 12 anni.
Quindi la seconda mensilità con l’80% della retribuzione non spetta*:
Dal 2025 in poi la seconda mensilità di congedo parentale scende al 60% della retribuzione (e non più all’80%).
* Come previsto dall’Inps nella Circolare 4/2024 del 5 gennaio con “specifica successiva circolare saranno trattati gli aspetti connessi alla portata e agli effetti della nuova misura dell’indennità e verranno fornite le relative istruzioni operative”.
L’istituto del congedo parentale è disciplinato dal d.lgs. 151/2001 Testo unico sulla maternità e paternità e successive modifiche e integrazioni. L’ultima riforma è stata introdotta dal D. lgs. 105/2022 entrata in vigore il 13 agosto 2022. Al pari della maternità anticipata per gravidanza a rischio non è una prestazione automatica, ma va presentata apposita domanda.
Dal 13 agosto 2022, alcune regole relative al congedo parentale sono cambiate in seguito alle novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Il decreto in oggetto aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali. Inoltre riconosce anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Infine porta a 12 anni il limite di età entro cui il genitore può fruire del congedo parentale (in precedenza era 9 per i dipendenti e iscritti alla gestione separata). Tutte le novità sono state recepite dall’INPS con la circolare n° 122 del 27-10-2022.
L’INPS ha recentemente pubblicato la circolare 45 del 16 maggio 2023 con la quale fornisce le istruzioni operative sulla novità del primo mese di congedo parentale con indennità all’80% previsto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). La circolare arriva dopo la circolare 4 del 16 gennaio 2023 con i primi chiarimenti in merito.
Il congedo parentale spetta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, purchè:
Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa a cura dell’INPS dei limiti individuali e di coppia dei genitori iscritti alla Gestione separata. Si precisa che a detta categoria non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati, il congedo non è fruibile in modalità oraria e infine non è prevista la tutela del “genitore solo”.
Prima della riforma | Dopo la riforma | |
Genitore madre | 6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (al padre spettano 0 mesi) | 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni) |
Genitore padre | 6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano 0 mesi) | 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni) |
Entrambi i genitori | 6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Per altre informazioni e indicazioni in merito al congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici iscritti/iscritte alla Gestione separata INPS si rimanda alla lettura della Circolare INPS 71 del 03/06/2020.
Il D.lgs n. 105/2022 modifica anche l’articolo 68 del T.U. introducendo per la prima volta il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi (Commercianti, artigiani ecc.).
Questo consiste nel diritto di astensione dal lavoro fino a a 3 mesi per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
Il congedo parentale decorre:
Per ogni bambino quindi il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.
L’indennità di congedo parentale è pari al 30% della retribuzione convenzionale ed è pagata, previa domanda, direttamente dall’INPS. Questa però è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Come detto sopra il congedo parentale INPS consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro della madre o del padre lavoratori, da fruire dopo il congedo obbligatorio.
I genitori con figli di età fino a 12 anni hanno diritto di fruire di un periodo di congedo non obbligatorio, parzialmente retribuito, per ogni figlio. Questo sottintende che in caso di parto gemellare i periodi si moltiplicano in relazione al numero dei bambini nati. Tutte le lavoratrici, indipendentemente dalla qualifica hanno titolo all’indennità giornaliera di maternità, la quale non è subordinata a condizioni contributive o assicurative particolari. Ricordando inoltre che gli stessi diritti si applicano anche alle madri lavoratrici che hanno proceduto all’adozione o all’affidamento.
La maternità facoltativa ha una struttura molto flessibile tanto che oltre ad essere fruito in un’unica soluzione, vi è la possibilità di frazionarlo:
I genitori possono quindi scegliere la modalità di fruizione ed anche alternarla. Questo significa che giornate o mesi di congedo potranno alternarsi a periodi in cui la fruizione è oraria.
Il congedo facoltativo è frazionato qualora tra un periodo e l’altro viene effettuata una ripresa effettiva dell’attività lavorativa anche solo di un giorno. Ne consegue che nel caso di fruizione del congedo dal lunedì al giovedì, il sabato e la domenica non sono da includere nel computo dei giorni di congedo, fermo restando la corretta presentazione della modulistica indicante i giorni precisi di congedo.
Vale la pena ricordare un’alternativa al congedo parentale, forse ancora poco conosciuta: con la pubblicazione del D.Lgs. 80/2015 vengono introdotti alcuni interessanti supporti alla genitorialità tra cui la possibilità per la lavoratrice madre o il lavoratore padre di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, con una riduzione massima di orario pari al 50%, per una sola volta.
Questo dispone che il congedo parentale a ore, ovvero la fruizione su base oraria dell’astensione facoltativa, è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Ad esempio una lavoratrice con orario di 8 ore giornaliere potrà godere del congedo parentale per 4 ore.
Allo stesso tempo viene esclusa la cumulabilità della fruizione oraria con altri permessi o riposi disciplinati dalla normativa a tutela della maternità e paternità. A titolo esemplificativo:
Per usufruire dei periodi di congedo parentale, bisogna inoltrare una apposita domanda all’INPS. La domanda può essere fatta:
Una copia della domanda deve poi essere consegnata al datore di lavoro per giustificare le future assenze e per il calcolo della retribuzione spettante.
Con messaggio n. 4025 dell’8 novembre 2022 l’INPS ha comunicato il rilascio della nuova domanda di congedo parentale per le lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e per gli iscritti alla Gestione separata. Con successivo messaggio l’INPS comunicherà il rilascio della procedura di domanda aggiornata per i lavoratori autonomi.
Leggi anche: Come fare la domanda di congedo parentale
Aggiornamento: la Legge 197/2022 Legge di Bilancio 2023 aumenta l’indennità del primo mese di astensione facoltativa all’80% della retribuzione. I primi dettagli nella Circolare INPS 4/2023.
Come da circolare INPS 139 del 17/07/2015 al lavoratore o alla lavoratrice spetta:
Nel congedo obbligatorio non vi è nessuna incidenza dell’assenza in riferimento ad anzianità di servizio, ferie, mensilità supplementari.
Per quanto riguarda il congedo parentale l’anzianità di servizio nulla cambia; sono infatti computati nell’anzianità di servizio i periodi di assenza dovuti per la fruizione dell’astensione facoltativa, mantenendo quindi inalterato il diritto alla maturazione del TFR. Non vi è invece maturazione di ferie e le mensilità aggiuntive.