Il contratto a tempo determinato o contratto di lavoro a termine è una forma contrattuale che prevede l’apposizione di un termine ed è quindi a durata prestabilita. Introdotto inizialmente con il D. Lgs. 368/2001 contratto di lavoro a tempo determinato ha subito numerose modifiche nel corso degli anni. L’ultima è relativa al Decreto Legislativo 81/2015 in attuazione del Jobs Act.
Come detto il contratto a tempo subordinato si caratterizza per l’apposizione di un termine. La durata del rapporto di lavoro a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, non può comunque superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi e nelle attività stagionali. Superato questo limite per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la Direzione territoriale del lavoro.
Contratto a tempo determinato o a termine, proroghe e rinnovi
Come detto in premessa il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato oppure rinnovato. Il termine può essere prorogato per un massimo di cinque volte, sempre nel limite dei 36 mesi e comunque con il consenso del lavoratore.
Scaduto il termine apposto sul contratto lo stesso lavoratore può essere riassunto decorsi 10 o 20 giorni, a seconda che il primo contratto fosse di durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi.
Vi è poi la cosiddetta proroga di fatto, il superamento cioè del termine prefissato senza la stipula di un nuovo contratto di proroga. In questi casi il datore di lavoro dovrà corrispondere una paga maggiorata la lavoratore. La maggiorazione è pari al 20% fino a 10 giorni di prosecuzione di fatto e 40% per ogni giorno ulteriore, fino ad un massimo di 30 giorni.
Vi sono poi dei limiti (es. di tipo quantitativo) e divieti di assunzioni a termine (ad esempio per sostituire lavoratori in sciopero). Nel video il dott. Gianluigi Pascuzzi Ispettore del Lavoro presso la ITL di Chieti, ci illustra brevemente la normativa di questa importante forma contrattuale.
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