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Contratto di lavoro intermittente, guida alle novità del Dl Trasparenza

Com'è cambiato il contratto di lavoro intermittente dopo l'entrata in vigore del Decreto Trasparenza? Quali sono i nuovi obblighi e sanzioni?


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di - 23 Settembre 2022

Il Decreto legislativo del 27 giugno 2022 numero 104, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 luglio scorso ed in vigore dal successivo 13 agosto, ha l’obiettivo di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili negli Stati membri dell’Unione europea.

Il Decreto in parola, ribattezzato Decreto “Trasparenza”, riscrive la normativa sulle informazioni da fornire ai lavoratori in sede di assunzione, contenuta nel Decreto legislativo 26 maggio 1997 numero 152.

Vengono inoltre previste una serie di informazioni aggiuntive per particolari tipologie contrattuali. Tra queste figura il lavoro intermittente, rapporto in cui il dipendente si rende disponibile a svolgere la prestazione previa chiamata del datore di lavoro.

Analizziamo in dettaglio quali sono le novità previste per il job on call all’interno del Decreto Trasparenza.

Dl Trasparenza e contratto di lavoro intermittente: qual è l’ambito di applicazione

L’articolo 1 del Decreto legislativo numero 104/2022, prevede espressamente che scopo della norma è disciplinare “il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro” e che la stessa si applica ad una serie di rapporti e contratti di lavoro, tra cui figura (lettera c) il contratto di lavoro intermittente.

Quali informazioni fornire al lavoratore?

Il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del Decreto “Trasparenza”, riscrive il corredo di informazioni che il datore di lavoro è tenuto a fornire al dipendente assunto in regime di job on call.

Per facilitare l’esposizione, dividiamo le informazioni da fornire per tutti i rapporti di lavoro, da quelle specifiche del lavoro a chiamata, premettendo tuttavia che le une e le altre devono essere richiamate insieme all’interno della lettera di assunzione.

Informazioni sul rapporto di lavoro

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Trasparenza (che ha modificato l’articolo 1 del Decreto legislativo numero 152/1997) il datore di lavoro è tenuto a comunicare al dipendente in job on call le seguenti informazioni:

Quando comunicare le informazioni?

Le informazioni appena citate devono essere fornite al lavoratore mediante consegna, all’atto dell’instaurazione del rapporto e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, in alternativa:

Qualora non vi provveda all’atto dell’instaurazione del rapporto, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a fornire le informazioni, sempre per iscritto, entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.

Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) ed r) dell’elenco contenuto all’articolo 4, comma 1 (sopra citato) possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa.

Cessazione del rapporto

Nelle ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell’instaurazione, al lavoratore dev’essere consegnata, al momento della cessazione del contratto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni poc’anzi elencate, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.

Modifica degli elementi del contratto

Qualsiasi variazione delle informazioni relative al rapporto di lavoro, dev’essere segnalata per iscritto dall’azienda “entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica” (articolo 4, comma 1, lettera d).

Vanno eccezione le variazioni che derivano direttamente da disposizioni legislative o regolamentari ovvero da clausole del contratto collettivo.

Sanzioni

L’articolo 4 del Decreto legislativo numero 152/1997, come modificato dal Decreto Trasparenza, si occupa di sanzioni amministrative.

Nello specifico, in caso di “mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2” del Decreto legislativo numero 152/1997, a fronte della denuncia del dipendente, l’Ispettorato nazionale del lavoro, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all’articolo 19, comma 2, del Decreto legislativo numero 276/2003.

Quest’ultima norma prevede che:

Con esclusivo riferimento a quest’ultima violazione, se sono coinvolti:

Informazioni aggiuntive

Con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro intermittente, il Decreto Trasparenza (articolo 5, comma 2) interviene sulle informazioni da fornire ai dipendenti, in aggiunta a quelle “minime” già elencate sopra.

Si prevede in particolare che il contratto di lavoro intermittente è “stipulato in forma scritta ai fini della prova” e deve contenere i seguenti elementi:

Come trasmettere le informazioni?

Il datore di lavoro trasmette le informazioni sul contratto al lavoratore intermittente “in modo chiaro e trasparente” utilizzando un “formato cartaceo oppure elettronico” (articolo 3).

Sempre l’azienda è obbligata a:

Quando si applicano le nuove norme?

Le novità del Decreto Trasparenza trovano applicazione nei confronti dei rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.

Su richiesta scritta del lavoratore, già assunto alla data del 1° agosto 2022, il datore di lavoro è tenuto “a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152” (articolo 16, comma 2).

In caso di inadempimento, l’azienda si espone ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro, per ogni lavoratore interessato.

Il regime transitorio appena descritto si applica anche ai rapporti di lavoro instaurati tra il 2 ed il 12 agosto 2022.

Al contrario, per i dipendenti assunti dal 13 agosto in poi, operano immediatamente le nuove disposizioni del Decreto numero 104/2022.

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Tags: Guide