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Crediti di lavoro: guida completa tra prescrizione e Fondo garanzia INPS

Analisi completa dei crediti da lavoro dipendente, della prescrizione dei crediti da lavoro e dell'intervento del Fondo di Garanzia INPS.


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di - 20 Settembre 2021

Cosa sono, come maturano ed entro quando arriva la prescrizione dei crediti da lavoro (dipendente o parasubordinato)? Quando interviene il Fondo Garanzia INPS per i crediti retributivi? Quali sono i diritti del dipendente se l’azienda non paga lo stipendio? Partiamo dal presupposto che, a fronte della prestazione resa dal dipendente, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione entro la scadenza eventualmente prevista dal contratto collettivo applicato ed in generale al termine di ciascun periodo di paga, di norma a cadenza mensile.

All’atto dell’erogazione del compenso è fatto obbligo all’azienda di consegnare al dipendente (o collaboratore) un prospetto paga o cedolino (in gergo “busta paga”) contenente:

In virtù del tardivo od omesso pagamento della retribuzione, sorge in capo al beneficiario – lavoratore, un credito, detto appunto credito da lavoro. Quest’ultimo, come vedremo è:

Fra i crediti da lavoro, oltre alla normale retribuzione mensile, rientrano anche eventuali differenze retributive, il TFR, le spettanze di fine rapporto (ferie, permessi e ROL residui), ratei di Tredicesima e/o Quattordicesima e in generale ogni altro tipo di elemento della retribuzione spettante al lavoratore. Occhio quindi alla prescrizione crediti e ai diritti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente il lavoratore può:

Analizziamo ora nel dettaglio come vengono trattati i crediti di lavoro, quando vanno in prescrizione quando interviene il Fondo di Garanzia INPS.

Fondo di garanzia INPS: cos’è e come funziona

Nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, a fronte dell’apertura di una procedura fallimentare quale:

il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo di garanzia INPS al fine di ottenere il pagamento della retribuzione (compreso il TFR). Ciò avviene ad esempio se l’attivo fallimentare non è sufficiente a saldare i debiti con i dipendenti, insinuatisi nello stato passivo.

Se il datore di lavoro non rientra tra i soggetti destinatari della legge fallimentare, l’intervento del Fondo è subordinato al tentativo di esecuzione forzata ad opera del dipendente. Se quest’ultima si rivela infruttuosa ed altresì non esistono beni aggredibili con l’azione esecutiva, il lavoratore può ottenere l’intervento del Fondo di garanzia.

Contribuzione del Fondo di Garanzia INPS

Con l’obiettivo di finanziare le prestazioni garantite dal Fondo, il datore di lavoro versa un contributo pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (percentuale elevata allo 0,40% per i dirigenti).

L’intervento dell’INPS prescinde comunque dalla regolarità o meno del datore di lavoro nei suoi rapporti con l’Istituto.

Domanda di accesso al Fondo di Garanzia INPS

L’istanza di accesso alle prestazioni INPS dev’essere inviata esclusivamente online:

Fondo di garanzia INPS Trattamento di fine rapporto (TFR)

L’intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione del TFR è condizionato da:

Il diritto a chiedere il pagamento del TFR si prescrive in 5 anni, decorrenti dall’interruzione del rapporto. Tale periodo può essere interrotto con l’insinuazione nello stato passivo, salvo poi riprendere alla chiusura del fallimento.

Il pagamento del TFR (compresi interessi legali e rivalutazione) avviene entro 60 giorni dall’istanza, a mezzo accredito diretto dell’INPS sul conto corrente del beneficiario.

Spettanze di fine rapporto liquidabili dal Fondo di garanzia

Le somme, oltre al TFR, liquidabili dal Fondo di garanzia sono quelle maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, collocate nei 12 mesi che precedono:

Nel concetto di “altri crediti” diversi dal TFR rientrano:

Sono al contrario esclusi:

Per il pagamento delle somme in parola valgono le stesse condizioni della liquidazione TFR (quali cessazione rapporto di lavoro, omessa corresponsione da parte dell’azienda ecc…).

Gli importi vengono liquidati nel rispetto di un massimale, pari a 3 volte la misura massima del trattamento CIGS mensile, calcolato al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali.

Il diritto alla prestazione del Fondo si prescrive trascorso un anno, a partire dalla data in cui è possibile presentare richiesta all’INPS.

Prescrizione crediti lavoro

Ma cos’è e quando avviene la prescrizione dei crediti da lavoro? Nei confronti dei crediti da lavoro possono presentarsi due tipi di prescrizioni:

Nel primo caso si ha l’estinzione di un diritto già acquisito se non lo si esercita entro un determinato periodo di tempo.

Al contrario nella prescrizione presuntiva l’inerzia del lavoratore fa sorgere la presunzione della soddisfazione del credito, consistente ad esempio nel pagamento della retribuzione.

Di conseguenza, è a carico del datore di lavoro fornire la prova dell’avvenuta estinzione del debito. Una volta superato il termine di prescrizione, il debito si presume estinto.

Rientrano tra le ipotesi di prescrizione estintiva, valida per un periodo di 5 anni:

Rappresentano ipotesi di prescrizione presuntiva:

Decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro

Il momento a partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere coincide con:

Crediti da lavoro con periodicità annuale o inferiore

Per i crediti soggetti a prescrizione quinquennale (è il caso delle somme corrisposte con periodicità annuale o inferiore), stando all’orientamento giurisprudenziale maggioritario il termine prescrizionale decorre:

Di conseguenza si può ipotizzare che per i soggetti (cosiddetti “vecchi assunti”) cui si applica la tutela contro i licenziamenti illegittimi, come da ultimo riformata dalla Legge “Fornero” (L. n. 92/2012), la prescrizione dei crediti da lavoro decorre:

Al contrario, per i coloro cui si applica il regime delle tutele crescenti (Decreto legislativo numero 23/2015 nell’ambito della più ampia riforma del “Jobs Act”), la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.

Sospensione ed interruzione della prescrizione ei crediti da lavoro

Il termine di prescrizione si sospende nei casi di:

E’ prevista invece l’interruzione:

In virtù dell’interruzione decorre un nuovo periodo di prescrizione.

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Tags: Busta Pagatfr