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Home»ABC Lavoro»Il divieto di discriminazione sul lavoro

Il divieto di discriminazione sul lavoro

Massima Di Paolo10 Luglio 20093 Mins Read
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Il divieto di discriminazione per motivi di razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, orientamento sessuale, età.

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Divieto di discriminazione a lavoro

Sull’impulso delle istituzioni comunitarie, è stata introdotta nel nostro ordinamento una normativa generale per la parità di trattamento dei lavoratori in materia di occupazione e accesso al lavoro, in precedenza contenuta solo nel caro Statuto dei lavoratori.

Queste disposizione mirano a fornire un’adeguata tutela contro tutte le discriminazioni fondate sui più diversi motivi, dalle convinzioni religiose a quelle personali, dall’età alle condizioni di salute, fino all’orientamento sessuale; normativa che si aggiunge agli strumenti di tutela previsti contro le discriminazioni in genere.

Il divieto di discriminazione sul lavoro: normativa di riferimento

  • D. Lgs. 215/2003 di attuazione della direttiva 2004/43/CE, dettante norme contro le discriminazioni per motivi di razza ed origine etnica;
  • D. Lgs. 216/2003 di attuazione della direttiva 200/78/CE, dettante norme contro le discriminazioni per motivi di religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale.
  • L. 76/2006 che introduce specifiche disposizioni per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

Le forme di discriminazione da sanzionare sono:

  • Discriminazioni dirette: si realizzano quando per razza, religione, origine etnica etc, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazioni analoghe;
  • Discriminazioni indirette: quando un atto, una prassi adottati all’interno dell’ambiente lavorativo, apparentemente neutri, possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica o che professano una determinata religione o quant’altro, in una posizione di particolare svantaggio.
  • Molestie: comportamenti indesiderati posti in essere per motivi di razza o di origine etnica oppure per religione, convinzioni personali, orientamento sessuale, che hanno il solo scopo di violare la dignità di una persona e creare un clima intimidatorio, ostile e degradante per il lavoratore.

La tutela contro le discriminazioni sul lavoro

Questi comportamenti sono vietati per il solo fatto che si realizzano oggettivamente, cioe anche se non sono stati diretti volontariamente ad attuare la discriminazione.

Una cosa è da precisare: non si possono considerare discriminatori le differenza di trattamento richieste dalla particolare natura dell’attività lavorativa .

Le normative antidiscriminatorie oltre a individuare la procedura de seguire, rinviano per il procedimento a quanto stabilito dal T.U. sull’immigrazione (D.lgs. 286/98) ossia al cd procedimento di urgenza in base al quale il Tribunale dopo aver assunto sommarie informazioni decide e fissa l’udienza di comparizione entro breve termine (max 15 gg) e, al termine dell’udienza, conferma, modifica o revoca la precedente decisione.

I passaggi del procedimento antidiscriminatorio previsto dalle normative sopra ricordate sono:

  • il lavoratore che intende agire perchè gli si riconosca una condotta discriminatoria nei suoi confronti, deve promuovere tentativo obbligatorio di conciliazione;
  • l’autorità competente è il Tribunale in funzione del giudice del lavoro;
  • accogliendo il ricorso il giudice decide sulla richiesta del risarcimento dei danni e ordina la cessazione del comportamento.
  • il giudice può anche ordinare la pubblicazione della sentenza su un gironale di tiratura nazionale a spese della persona condannata.

Ricorso al Giudice del lavoro da parte delle associazioni

Per rafforzare la tutela contro le azioni discriminatorie è consentito di ricorrere al giudice anche alle associazioni ed enti impegnati nella lotta alle discriminazioni; nonchè alle rappresentanza locali delle organizzazioni sindacali. Questi soggetti possono agire su delega del lavoratore offeso, ma anche direttamente nei casi di discriminazioni collettive.

Questa normativa è di fondamentale importanza per la tutela di tutti. Credo che, in paesi che si vantano di essere civili se ne potrebbe fare anche a meno: basterebbe un po’ di buon senso da parte di tutti e soprattutto basterebbe ricordarsi sempre che tutti gli uomini, a prescindere da tutto, sono uguali!

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