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Il contratto di collaborazione a progetto o co.co.pro

Il contratto a progetto o contratto di collaborazione a progetto (cocopro) è disciplinato dal D. Lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi)


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di - 16 Luglio 2009

Il contratto a progetto o contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro) è disciplinato dal D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), di attuazione della legge delega 30 del 2003 e dalla L. 248/2006.

Il lavoro a progetto sostituisce la precedente accezione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità. I rapporti di collaborazione coordinata continuativa, come precedentemente intesi, trovano ancora possibilità di applicazione solo al personale delle pubbliche amministrazioni.

Il lavoro a progetto non può essere instaurato con un professionista iscritto all’albo se la prestazione dedotta in contratto è di natura intellettuale o quando si tratta di prestazione occasionale. Non può essere altresì stipulato un contratto a progetto con componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, con i partecipanti a collegi e commissioni, e con coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Leggi anche: Il contratto a progetto dopo la riforma del lavoro

Il contratto di collaborazione a progetto: forma

Il contratto di collaborazione a progetto deve avere forma scritta e contenere necessariamente:

  1. indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
  2. indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
  3. il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
  4. le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
  5. le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.

Il contratto deve inoltre avere ad oggetto uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.

La mancanza di quanto sopra qualifica il contratto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Corrispettivo

Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita’ e qualita’ del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Obbligo di riservatezza

Altri diritti del collaboratore a progetto

Estinzione del contratto a progetto e preavviso

Assegni per il nucleo familiare e indennità di disoccupazione CO.CO.PRO

I lavoratori con contratto a progetto hanno diritto a richiedere gli assegni per il nucleo familiare e al termine del contratto, dal 2009, hanno diritto all’indennità di disoccupazione.

Fonte: Testo coordinato del D.lgs 276/2003 con la L. 248/2006

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Tags: CCNLCollaboratoriGuide