Dopo aver visto in una precedente guida cos’è e come funziona il lavoro durante le festività in questa guida ci soffermeremo sul riposo compensativo, ovvero una delle due possibili soluzioni per “premiare” il lavoratore per aver prestato la sua attività durante un giorno di festa.
Nei giorni festivi, lo ricordiamo, il dipendente ha diritto a non lavorare e percepire comunque la retribuzione. La prestazione può essere chiesta solo previo accordo con l’azienda. Sono nulle le clausole dei contratti collettivi che prevedono l’obbligo di rendere la prestazione.
In caso di festività lavorata, al dipendente oltre alla retribuzione mensile spetta a seconda dei casi:
- La normale retribuzione oraria o giornaliera cui si aggiunge la maggiorazione per lo straordinario festivo, se non sono previsti riposi compensativi;
- La sola maggiorazione per lavoro festivo, se è previsto il riposo compensativo in altra giornata.
E’ l’azienda a scegliere quale dei due trattamenti riconoscere. Ma andiamo con ordine, vediamo in breve qual è la differenza fra maggiorazione della retribuzione per lavoro festivo e il riconoscimento del riposo compensativo.
Cosa si intende per riposo compensativo
Per riposo compensativo si intende un riposo utile a compensare una prestazione lavorativa quantitativamente superiore a quella ordinaria prevista e retribuita come tale dal contratto.
La fonte del diritto in questo caso è sempre il D.Lgs. 66/2003 che regola la normativa in materia di “orario di lavoro”. All’art. 5, ultimo comma, sancisce che i contratti collettivi possono in ogni caso, consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Il riposo compensativo ad esempio matura quando:
- il dipendente non abbia fruito della giornata di riposo settimanale
- il dipendente lavori nei giorni festivi, ove il CCNL preveda il riposo compensativo
- il dipendente presti lavori straordinario
In generale i riposi compensativi assolvono alla funzione di compensare la particolare onerosità del lavoro festivo, notturno, in turni a orario e altre condizioni di lavoro particolarmente gravose o usuranti.
Come specifica la norma infatti:
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Come funziona il riposo compensativo
In sostanza nel caso in cui il lavoratore svolga del lavoro aggiuntivo o in giornate festive o di notte ecc. il CCNL potrà prevedere, oltre ad una maggiorazione della retribuzione, anche dei riposi compensativi per sopperire al mancato riposo, o al lavoro extra.
Facendo un esempio pratico, nel caso in cui un lavoratore con qualifica di impiegato e retribuzione fissa mensile, presti una giornata di lavoro durante un giorno festivo (in cui poteva restare a casa e riposare per intenderci) avrebbe diritto ad una maggiorazione della retribuzione per lavoro festivo e, ad ore di riposi compensativi per recuperare il mancato riposo.
Vediamo nel dettaglio come gestire il riposo compensativo a fronte del lavoro reso nelle festività.
Come funziona la maggiorazione per lavoro festivo
Le maggiorazioni per lavoro festivo o per lo straordinario sono stabilite dal contratto collettivo applicato. Tra le due opzioni, quella meno costosa (per l’azienda) e gravosa (per il dipendente che ha un giorno in più per recuperare le forze) è di gran lunga il riconoscimento di un giornata di riposo compensativo.
Basti pensare, dal punto di vista economico, al caso di un impiegato con retribuzione fissa mensile (che non subisce variazioni in base alle ore che si possono lavorare nel mese) pari ad euro 1.650,00 lordi. Il suo contratto collettivo prevede:
- Per lo straordinario festivo la normale retribuzione maggiorata del 55%;
- Per il lavoro festivo (con riposo compensativo) è prevista solo la maggiorazione del 10%.
Ipotizziamo che la retribuzione oraria sia pari ad euro 6,50 lordi equivalenti ai citati 1.650,00 mensili. Se a fronte di 8 ore di lavoro prestate nel giorno festivo l’azienda opta per riconoscere lo straordinario (quindi senza riposo compensativo), la retribuzione lorda del mese sarà pari a:
- Euro 1.650,00 (retribuzione fissa mensile);
- Euro 10,08 (equivalenti alla retribuzione oraria di euro 6,50 cui si aggiunge la maggiorazione del 55%) * 8 ore lavorate = 80,64 euro lordi.
Retribuzione lorda totale del mese pari a 1.650,00 + 80,64 = 1.730,64 euro lordi.
Lavoro festivo e recupero compensativo
Per gestire il dipendente nel caso in cui questi presti attività lavorativa nei giorni festivi l’azienda deve:
- Fissare il riposo in altra giornata;
- Riconoscere in busta paga la sola maggiorazione per lavoro festivo, calcolata come nell’esempio precedente.
Ipotizziamo quindi che la festività cada di giovedì (l’orario del dipendente è pari a 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni):
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
8 ore | 8 | 8 | 8 ore (festive) | 8 | 0 ore | Riposo |
La settimana successiva l’azienda dovrà riconoscere un giorno di riposo compensativo (ad esempio il martedì):
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
8 ore | Riposo | 8 | 8 ore (festive) | 8 | 0 ore | Riposo |
Qualora il dipendente lavori regolarmente nel resto del mese, la retribuzione lorda sarà quella citata nell’esempio precedente:
- Euro 1.650,00 (retribuzione fissa mensile);
- Euro 8,08 (maggiorazione per le 8 ore di lavoro festivo).
La maggiorazione da erogare al dipendente per le ore prestate nel giorno festivo è stabilita dal contratto collettivo applicato. Ad esempio:
- CCNL Metalmeccanica – Industria prevede per il lavoro festivo con riposo compensativo una maggiorazione del 10%;
- CCNL Commercio – Confcommercio riconosce una maggiorazione del 30%;
- Contratto Nazionale Chimici – Industria maggiorazione del 50%.
Cosa deve fare l’azienda
Nei casi di lavoro festivo e conseguente riposo compensativo come deve comportarsi l’azienda? Il primo passo è specificare nella lettera di assunzione (paragrafo “orario di lavoro”) che il datore “si riserva di richiedere, previo assenso del lavoratore, lo svolgimento dell’attività nei giorni festivi con conseguente riconoscimento di ore di riposo compensativo nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al Dlgs. n. 66/2003 e l’erogazione delle maggiorazioni economiche previste dal CCNL applicato”.
Nel corso del rapporto, il datore dovrà richiedere, preferibilmente in forma scritta, il preventivo assenso del dipendente allo svolgimento dell’attività nel giorno festivo. Non c’è alcuna prescrizione di legge o di contratto collettivo sul preavviso. Quest’ultimo sarà ad ogni modo legato alle esigenze produttive e alle caratteristiche aziendali.
Di seguito un esempio di richiesta di assenso per lavoro festivo:
Azienda
Spett.le
Rossi Mario
Oggetto: Richiesta consenso allo svolgimento di prestazione lavorativa nella giornata festiva del _______.
La presente per richiedere il Suo consenso allo svolgimento di n. _______ di lavoro nella giornata festiva del _______, a fronte delle quali Le verrà riconosciuta la maggiorazione prevista dal CCNL applicato e altresì concessa una giornata di riposo compensativo il _______.
Firma datore di lavoro
Data e firma del lavoratore per ricevuta e accettazione
Come gestire lo straordinario festivo
Cosa accade se nel giorno festivo il dipendente di cui all’esempio precedente lavora 9 ore anziché 8? Si avrà il caso in cui oltre al festivo si dovrà retribuire al dipendente anche lo straordinario festivo.
Le ore totali delle due settimane saranno:
Settimana 1 (41 ore)
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
8 ore | 8 | 8 | 9 ore (festive) | 8 | 0 ore | Riposo |
Settimana 2 (32 ore)
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
8 ore | Riposo | 8 | 8 | 8 | 0 ore | Riposo |
Nella seconda settimana il dipendente non ha lavorato il martedì (in cui avrebbe dovuto prestare attività per 8 ore), di conseguenza ha recuperato solo in parte le 9 ore del giorno festivo della prima settimana. L’ora non recuperata dev’essere perciò considerata lavoro straordinario e retribuita in busta paga con le maggiorazioni previste dal CCNL applicato. Riprendendo le cifre dell’esempio di cui sopra:
- Euro 1.650,00 (retribuzione fissa mensile);
- 8,08 € (maggiorazione per le 8 ore di lavoro festivo);
- 10,08 € (equivalenti alla retribuzione oraria di euro 6,50 cui si aggiunge la maggiorazione del 55%) * 1 ora lavorata = 10,08 euro lordi.
Infine quindi la retribuzione lorda del mese sarà pari ad euro 1.650,00 + 8,08 + 10,08 = 1.668,16 lordi.