Si ha diritto alla NASpI in caso di licenziamento per giusta causa? Se sì ci sono delle limitazioni? Partiamo dal presupposto che il sussidio di disoccupazione NASPI è una prestazione economica erogata dall’INPS a beneficio dei lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro e sono in possesso di una serie di requisiti contributivi e lavorativi.
Oltre infatti al requisito dei contributi versati, è richiesto anche lo stato di disoccupazione che scatta a seguito del recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento) e talune altre ipotesi come la risoluzione consensuale in sede protetta o le dimissioni per giusta causa.
Anche il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo danno potenzialmente diritto all’indennità di disoccupazione; quindi sono da intendersi come gli eventi motivati da un comportamento extra-lavorativo del dipendente, talmente grave da ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e determinare l’interruzione immediata del rapporto. Tuttavia il dipendente potrà accedervi con un periodo diverso rispetto al normale.
Analizziamo nel dettaglio la correlazione fra NASPI e licenziamento per giusta causa.
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Quali sono i requisiti per accedere alla NASpI
L’indennità di disoccupazione spetta al ricorrere dei seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione involontaria;
- 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
- 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono la perdita del lavoro.
Cos’è lo stato di disoccupazione
Per l’intero periodo di fruizione dell’indennità il soggetto deve trovarsi in stato di disoccupazione, da intendersi come l’assenza di un impiego subordinato e / o autonomo.
L’accesso alla NASPI, in presenza degli altri requisiti contributivi, è riservato a coloro che perdono involontariamente il lavoro, con esclusione pertanto delle dimissioni (eccezion fatta per le dimissioni per giusta causa).
Gli eventi che danno diritto alla disoccupazione sono:
- Licenziamenti, compresi quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- Risoluzione consensuale del rapporto intervenuta in una sede protetta (Ispettorato Territoriale del Lavoro);
- Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del dipendente di essere trasferito ad altra sede aziendale distante almeno 50 chilometri dalla residenza ovvero raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
- Dimissioni per giusta causa, tra cui si annoverano, a titolo esemplificativo, quelle giustificate da mancato pagamento delle retribuzioni, mobbing, molestie sessuali;
- Dimissioni presentate nel periodo tutelato di maternità, da 300 giorni prima della data presunta del parto sino al compimento di un anno di età del bambino.
Eccezionalmente, sino al 31 marzo 2021, possono accedere alla NASPI anche i lavoratori che risolvono in maniera consensuale il rapporto, aderendo ad un accordo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Come fare domanda di disoccupazione
La richiesta di NASPI dev’essere inoltrata all’INPS, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’istanza può essere inviata:
- In via telematica sul portale dell’Istituto per gli utenti in possesso delle credenziali PIN, SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Chiamando il Contact center INPS ai numeri 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (mobile);
- Avvalendosi dei servizi di enti di patronato o intermediari abilitati.
Da quando decorre la NASpI
Il sussidio di disoccupazione viene erogato a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, a patto che la domanda sia inoltrata all’INPS entro tale data.
Per le richieste inviate successivamente (a decorrere dal nono giorno successivo alla cessazione) la NASPI avrà decorrenza dal giorno successivo quello di inoltro dell’istanza.
Decorrenza NASpI in caso di licenziamento per giusta causa
Come anticipato, lo stato di disoccupazione conseguente ad un licenziamento per giusta causa permette, al ricorrere degli altri requisiti, l’accesso all’indennità NASPI.
Tuttavia la NASpI non decorre con i termini ordinari, ma con un ritardo di 30 giorni. La norma stabilisce infatti che:
in caso di licenziamento per giusta causa la NASpI decorre 30 giorni dopo rispetto ai normali termini di decorrenza.
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
Per “giusta causa” si intendono tutte quelle ipotesi di recesso, conseguenti ad una condotta del dipendente; queste devono essere di gravità tale da ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e motivare l’interruzione immediata del rapporto. In questo caso non si deve rispettare neanche l’eventuale periodo di preavviso stabilito dal CCNL applicato.
Leggi anche: Differenza fra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
Il licenziamento per “giusta causa” (GC) fa parte della categoria dei “licenziamenti disciplinari” insieme a quelli per “giustificato motivo soggettivo” (GMS).
La differenza tra le due tipologie risiede nel fatto che:
- I licenziamenti per GMS sono determinati da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore;
- I licenziamenti per giusta causa sono al contrario motivati da condotte extra-lavorative del dipendente.
Nelle ipotesi di giustificato motivo soggettivo il datore di lavoro è tenuto a rispettare il periodo di preavviso imposto nei rapporti a tempo indeterminato, da intendersi come il lasso temporale che deve necessariamente intercorrere tra la data di comunicazione del licenziamento e l’ultimo giorno in forza in azienda.