Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge Cura Italia o Decreto Marzo “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Vediamo in chiaro le nuove scadenze fiscali e previdenziali e i soggetti interessati dalla proroga delle scadenze.
- Decreto Cura Italia, nuove scadenze fiscali e previdenziali
- Decreto Cura Italia: proroghe per il settore turistico ricettivo e per altri specifici soggetti
- Proroga per gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti
- Nessuna modifica ai termini legati alla precompilata
- Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37
Decreto Cura Italia, nuove scadenze fiscali e previdenziali
Il nuovo scadenzario fiscale e contributivo prevede differenti termini a seconda: del soggetto tenuto all’adempimento e della tipologia di tributi da versare.
In linea generale, la proroga dei versamenti è così disposta:
- indipendentemente dal fatturato, per tutti i contribuenti, i versamenti tributari e contributivi e i premi per l’assicurazione obbligatoria ossia tutti i versamenti da effettuare a favore della Pubblica Amministrazione che scadono il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020;
- per i contribuenti con volume d’affari 2019 non superiori a 2 milioni di euro, i versamenti delle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dell’INAIL, con scadenza tra il 16 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, vanno effettuati entro il 31 maggio 2020, con possibile rateazione in 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020;
- per i soggetti della “zona rossa” individuati come da DM 1° marzo 2020 continuano a valere le sospensioni disposte all’art.1 del DM 24 febbraio 2020.
Rimangono ferme le misure ad hoc già disposte (D.L. 9/2020) per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator operanti su tutto il territorio nazionale, misure estese, come vedremo di seguito, ad altri specifici soggetti indicati dal decreto cura Italia.
Decreto Cura Italia: proroghe per il settore turistico ricettivo e per altri specifici soggetti
Con il Dl 9/2020 è stato previsto, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione, fino al 30 aprile 2020 dei versamenti legati a:
- Ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- contributi previdenziali ed assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria;
- IVA con scadenza a marzo (previsione integrata con il decreto-legge del 16 marzo).
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I versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020
- o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
In ogni caso non sono previsti rimborsi per quanto già versato.
Altri soggetti interessati dalla proroga delle scadenze fiscali e previdenziali
Oltre ai soggetti sopra individuati la proroga in parola riguarda espressamente:
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
- ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- organizzatori di corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- gestori attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- gestori musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- gestori stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e lagunare;
- gestori servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
Scadenze per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche
Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione in esame fino al 31 maggio 2020. In tale caso visto il periodo maggiore di sospensione, i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovranno essere effettuati:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020
- o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
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Proroga per gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti
Per tutta Italia sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti. In riferimento al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazioni si sanzioni alcune. Rimangono da effettuare le ritenute alla fonte e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (sulle buste paga ad esempio).
Si pensi dunque:
- alla dichiarazione Iva che andava presentata entro il prossimo 30 aprile,
- alla liquidazione periodica Iva del 1° trimestre 2020 con scadenza ordinaria 31 maggio (che è domenica dunque andava al 1° giugno)
- o ancora, in attesa di conferme ufficiali, alla dichiarazione trimestrali per la richiesta dei benefici legati al gasolio commerciale
- e all’applicazione dell’accisa agevolata in riferimento al 1° trimestre 2020.
Adempimenti dunque da effettuare entro il 30 giugno.
Nessuna modifica ai termini legati alla precompilata
Il decreto cura Italia non interviene sui termini legati alla dichiarazione precompilata, come ad esempio l’invio della Certificazione Unica in scadenza il 31 marzo. Per cui sono confermate le previsioni di proroga contenute nel Dl 9/2020.
Calendario scadenze precompilata
Adempimento | Scadenza pre-decreto | Scadenza 2020 |
Trasmissione telematica della C.U. all’Agenzia delle entrate | 7 marzo | 31 marzo |
Consegna C.U. ai percipienti | 31 marzo | 31 marzo |
Comunicazione dati di spesa ai fini della precompilata | 28 febbraio | 31 marzo |
Pubblicazione della dichiarazione precompilata sul portale A.D.E. | 15 aprile | 5 maggio |
Conguagli in busta paga | Retribuzione mese di luglio (agosto per pensionati). | Prima retribuzione utile e comunque retribuzione mese successivo ricezione 730/4. |
Termine presentazione del 730 precompilato/ordinario | 23 luglio | 30 settembre |
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37
Alleghiamo il testo del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 dal sito www.governo.it
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37/2020 (94,2 KiB, 1.885 hits)
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