Il 2021 è fitto di scadenze fiscali legati alle dichiarazione dei redditi, ovvero agli obblighi dichiarativi e non, a partire dalla certificazione unica che deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate e consegnata ai percipienti entro il 16 marzo 31 marzo (data aggiornata) fino ad arrivare al modello Redditi da inviare entro il prossimo 30 novembre. Salvo proroghe legate al protrarsi dell’emergenza covid-19.
In tale intervallo di tempo si possono individuare anche altre scadenze, in primis quella del modello 73o precompilato e ordinario, o il 770 da trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il 2° novembre 2021.
Vediamo un calendario aggiornato con le principali scadenze fiscali legate alle dichiarazioni dei redditi 2021 per lavoratori, pensionati, autonomi, professionisti e imprese.
Scadenze della certificazione Unica 2021
La CU/2021 deve essere trasmessa in via telematica dal sostituto d’imposta (anche tramite intermediario) all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 31 marzo 2021. Questa la nuova data aggiornata dopo la proroga comunicata dal MEF.
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Tale termine deve essere rispettato solo per le C.U. che riportano redditi che sono dichiarabili con la dichiarazione precompilata. Questo perché, come vedremo a breve, la precompilata sarà messa a disposizione del contribuente entro il prossimo 10 maggio (in precedenza era il 30 aprile).
Infatti, per le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, l’invio all’Agenzia delle Entrate può avvenire entro il termine di presentazione del Modello 770. Dunque entro il 31 ottobre che però per il 2021, slitta al 2 novembre, essendo il 31 ottobre ed il 1° novembre giorni festivi.
La consegna della Certificazione Unica al lavoratore deve avvenire entro la data del 31 marzo. La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico“.
Attenzione agli aspetti sanzionatori:
- l’omesso-tardivo o errato invio della C.U. all’Agenzia delle entrate è punito, per ogni C.U., con la sanzione di cento euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta;
- la mancata consegna della stessa invece sconta la sanzione da 250 a 2.000 euro.
Sul punto 1, nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine ordinario, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
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730 precompilato 2021: si parte dal 10 maggio, invio al 30 settembre
Entro il prossimo 10 maggio (prorogata la scadenza che prima era fissata al 30 aprile) l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato. Nel 730 sono presenti tutti i redditi dichiarabili con il 730 (ad esempio lavoro dipendente) conseguiti nel corso dell’anno dai contribuenti nonchè gli oneri detraibili e deducibili dagli stessi pagati nell’anno oggetto di dichiarazione. Il fisco ne è a conoscenza in primis con le certificazioni uniche inviate dai sostituti d’imposta nonchè grazie alle comunicazioni effettuate da soggetti terzi quali operatori sanitari, banche, assicurazioni, università imprese funebri ecc.
L’invio della precompilata deve avvenire entro il prossimo 30 settembre. La stessa scadenza vale per il 730 ordinario.
Anche gli eredi del de cui su possono ricorrere al 730 ordinario/precompilato.
Per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2020 delle persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021.
Attenzione: gli eredi possono presentare il 730 solo al Caf o professionista abilitato o provvedere direttamente all’invio telematico all’Agenzia delle entrate. Non può essere consegnato né al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede.
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi.
Modello 770/2021
Il Mod. 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2020, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate.
Ancora, deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2020 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo. I relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.
Anche le ritenute operate sulle locazioni brevi passano dal 770. Infatti, gli intermediari immobilairi tramite i quali sono conclusi i contratti di locazione breve (ad esempio AIRBNB) applicano un a ritenuta del 21% a titolo di cedolare secca. La ritenuta è titolo di imposta se il contribuente nella dichiarazione dei redditi conferma la scelta per la cedolare secca. In caso contrario la ritenuta è un acconto dell’imposta ordinaria che poi verserà il contribuente.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre. Cadendo di domenica, per il 2021 la scadenza è spostata a giorno 2 novembre. Infatti i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il modello Redditi
Il modello Redditi deve essere presentato entro il 30 novembre 2021. Per il 2020 la scadenza è stata prorogata al 10 dicembre. Considerato il protrarsi dell’emergenza covid-19. E’ sempre possibile provvedere all’invio entro i 90 giorni successivi al termine ordinario. In sostanza è valida la dichiarazione tardiva ossia presentata entro i 90 giorni dal termine ordinario.
Oltre a presentare la dichiarazione tardiva dobbiamo versare anche un sanzione di 25 euro. In tale caso compileremo il modello F24 riportando anche il codice tributo 8911.
L’invio del modello redditi può essere effettuato direttamente o tramite gli intermediari abiliatati:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli avvocati;
- iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- Caf – dipendenti;
- Caf – imprese
- ecc.
Trascorsi i 90 giorni dal termine ordinario di presentazione la dichiarazione sarà considerata omessa.
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