Finita l’estate riprendono con l’arrivo dell’autunno gli adempimenti fiscali in materia di lavoro dipendente e parasubordinato, per imprese e professionisti. Uno dei primi appuntamenti è l’invio del modello 770/2023 all’Agenzia entrate.
Scopo della dichiarazione è quello di attestare le ritenute operate sui redditi liquidati in un determinato periodo d’imposta (in tal caso il 2022), i relativi versamenti con modello F24 e le eventuali compensazioni effettuate, oltre al riepilogo dei crediti ed altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Il 770 dev’essere inoltre utilizzato da intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare, tra gli altri, i dati relativi alle ritenute operate su dividendi e proventi da partecipazione.
Da ultimo, il modello rileva per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quanti gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
Visto l’approssimarsi della scadenza per l’invio del 770 all’Agenzia entrate analizziamo il modello in dettaglio.
Chi deve presentare il modello 770
La funzione del modello 770/2023 è quella di comunicare all’Agenzia entrate le ritenute operate nel periodo di imposta 2022 su:
- Redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- Dividendi, proventi e redditi di capitale, comprese le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- Locazioni brevi inserite in Certificazione Unica;
- Somme liquidate per pignoramento presso terzi;
- Somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
- Somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
- Somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Di conseguenza, i soggetti obbligati a trasmettere il 770 sono:
- Società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione), residenti nel territorio dello Stato;
- Enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- Le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della Legge numero 142/1990 e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti dello Stato;
- I Trust;
- I condomìni;
- Le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato,
- Le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- Le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- Le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- I gruppi europei di interesse economico (GEIE);
- Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- Le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- Le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. numero 600/1973 ed aderiscono al regime forfettario di cui alla Legge numero 190/2014;
- Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano ritenute ai sensi dell’articolo 29 D.P.R. numero 600/1973;
- I curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Da ultimo, sono comunque tenuti a trasmettere il modello 770/2023 quanti:
- Nel 2022 hanno applicato l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al Decreto legislativo numero 239/1996;
- Nel 2022 hanno applicato l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’articolo 27-ter del D.P.R. numero 600/1973;
- Nel 2022 hanno applicato l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6 del D.lgs. numero 461/1997, nonché all’articolo 7 dello stesso decreto, limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del D.P.R. numero 917/1986;
- Sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 6, comma 2 e 10 del Decreto legislativo numero 461/1997;
- Sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2022;
- Sono rappresentati fiscali di soggetto non residente.
Come si compone il 770
Al pari di quanto avviene per le Certificazioni uniche, il modello 770 si compone innanzitutto di un frontespizio in cui sono riportati:
- Nella prima facciata, l’informativa sulla privacy ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196;
- Nella seconda facciata i riquadri su tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.
A seguire la dichiarazione ha una serie di quadri staccati, tra cui segnalano:
- Quadro ST, concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché i versamenti riguardanti gli importi appena citati;
- Quadro SV, relativo alle trattenute per addizionali comunali all’Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
- Quadro SX, per i crediti e le compensazioni effettuate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica numero 455/1997 e del Decreto legislativo numero 241/1997 articolo 17;
- Quadro SY, riguardante le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del Decreto-legge numero 78/2010, oltre che per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.
Scadenza 770/2023
La scadenza di invio del modello 770/2023 coincide con il 31 ottobre 2023.
Da notare che la dichiarazione si “considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica” (istruzioni AE).
E’ importante ricordare che, una volta trasmesso il file contenente la dichiarazione 770, il servizio telematico restituisce una prima ricevuta. Quest’ultima conferma solo l’avvenuta ricezione del file.
Al contrario, la comunicazione successiva, attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, rappresenta la “vera” ricevuta con cui si conferma la presentazione del 770.
Come si trasmette il 770
Il soggetto obbligato può procedere in autonomia all’invio del modello 770 all’AE, avvalendosi dei servizi telematici, rispettivamente, Entratel o Fisconline, in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati secondo le modalità descritte nella Circolare numero 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.
Presentazione tramite intermediario
In alternativa alla presentazione diretta i soggetti obbligati possono affidarsi ad intermediari. Questi ultimi sono tenuti a trasmettere, per via telematica, all’AE, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia quelle elaborate dal dichiarante stesso per le quali l’intermediario ha assunto l’impegno alla presentazione telematica.
Dichiarazione 770 correttiva o integrativa: cosa significa?
Il sostituto d’imposta ha la possibilità, prima della scadenza del 31 ottobre, di rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. In tal caso è sufficiente compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando l’apposita casella “Correttiva nei termini”.
Si parla invece di dichiarazione integrativa quando, scaduti i termini di invio, il soggetto obbligato ha comunque necessità di rettificare o integrare la stessa.
In queste situazioni è necessario presentare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce il 770, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.
Presupposto per poter trasmettere l’integrativa è che sia stata validamente inviata la dichiarazione originaria.
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