Anche i Comuni che si occupano direttamente o tramite concessionari privati della riscossione coattiva delle proprie entrate potranno sfruttare la rottamazione-quater e lo stralcio delle cartelle fino a mille euro prevista nella Legge di bilancio 2o23. La novità è contenuta nel DL 34/2023, c.d. decreto Bollette con una novità inserita durante la sua conversione in legge.
Per attivare la sanatoria, i Comuni cosi come gli altri enti territoriali, dovranno approvare apposito provvedimento di attuazione che potrà riguardare non solo la rottamazione delle cartelle ma anche lo stralcio dei debito fino a mille euro. Dunque, grazie al DL bollette, la pace fiscale riguarderà anche le ingiunzioni fiscali, cosa diversa dalla cartella di pagamento che richiede alla base la formazione del ruolo e che può essere emessa solo dall’Agente della Riscossione, ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione.
Fino a oggi i cittadini di Comuni che non si sono rivolti ad Equitalia per riscuotere i propri crediti, non hanno potuto sfruttare né la rottamazione delle cartelle né lo stralcio dei debiti fino a mille euro. Ora la situazione cambia.
Rottamazione-quater e stralcio cartelle per i Comuni: quali sono le novità
L’art-17-bis del decreto Bollette, prevede la possibilità per i Comuni e per gli altri enti territoriali, la possibilità di adottare apposito provvedimento per applicare alle ingiunzioni fiscali relative a tributi, multe, bollo auto (per le regioni):
- l’annullamento automatico dei debiti fino a mille euro relativo a carichi 2000-2015 (articolo 1, comma 227 della citata legge di bilancio 2023 e dal successivo comma 229-bis);
- la rottamazione delle cartelle contenente debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022. (cd. rottamazione-quater, di cui al comma 231 e ss.gg. della medesima legge).
Dunque, il Comune avrà la facoltà di decidere di applicare le due sanatoria ai propri crediti riscossi tramite ingiunzione fiscale, ingiunzione formata sia direttamente dall’Ente impositore, che da un soggetto autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e iscritto presso l’apposito Albo di cui all’art.53 del D. Lgs. n. 446/1997.
Quando parliamo di soggetti autorizzati facciamo riferimento al Concessionario alla riscossione che agisce in nome e per conto della Amministrazione che gli ha conferito espresso mandato di recupero.
Cosa prevede il provvedimento in oggetto
Come accennato sopra, per attivare le due sanatorie il Comune dovrà approvare apposito provvedimento.
Con il provvedimento tramite il quale si dispone eventualmente l’adesione alla rottamazione quater, i Comuni dovranno altresì definire:
- il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonchè la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Quali sono gli effetti della presentazione dell’istanza di adesione
Detto ciò, a seguito della presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione da parte del contribuente, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Dunque, si riprendono le impostazioni originarie riconducibili alla rottamazione delle cartelle.
I provvedimenti con i quali si da il via libera alla sanatoria anche per le ingiunzioni fiscali, acquisteranno efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente. Essi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione a soggetti concessionari (vedi sopra), al soggetto affidatario, entro il 30 giugno 2023.
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