L’Inps con circolare nr. 145 dello scorso 9 ottobre, fornisce le istruzioni operative in merito alla possibilità del lavoratore disoccupato avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI di richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
Come ricorderete, la possibilità di Anticipo ASpI e mini ASpI è stata prevista dall’ art.2 comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma Fornero del lavoro), in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il Decreto interministeriale n. 73380 del 29 marzo 2013, pubblicato nella G.U. dello scorso 8 giugno 2013, attua tale disposizione.
Destinatari
La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione, tramite Anticipo ASpI e mini ASpI spettante ma non ancora percepita.
Ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto 29 marzo 2013 n. 73380 sono destinatari dell’intervento i lavoratori beneficiari dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:
- intraprendere un’attività di lavoro autonomo;
- avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa;
- associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;
- sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;
- intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro – che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
La circolare Inps, fornisce alcune precisazioni in merito alle suddette attività che possono costituire presupposto per la richiesta di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI, si forniscono alcune precisazioni.
Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Per l’attività di auto impresa o di micro impresa, si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente nel D. lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.
Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Con particolare riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76 (decreto lavoro), ossia dell’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati che fruiscono dell’ASpI, (incentivo pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato).
Domanda
I lavoratori interessati devono inoltrare all’INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.
Ai fini della presentazione della domanda di anticipo ASpI e mini ASpI, si richiama l’attenzione sul disposto di cui all’art. 2, comma 17 delle legge n. 92 del 2012 e sulle relative istruzioni fornite con la circolare INPS n. 142 del 18/12/2012.
Termini di presentazione
- Se dall’attività autonoma deriva un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS – a pena di decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI – entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
- la domanda deve invece essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, qualora l’attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l’associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI,
Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano altresì – alla data di pubblicazione della presente circolare – già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Modalità
La domanda, come sempre, dovrà essere presentata:
- via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto,
- tramite Patronato/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
- tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.
Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:
– ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;
– ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI; effettuato l’invio della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta.
Documentazione
Alla domanda dovrà essere allegata (in autocertificazione) la seguente documentazione:
- Nei casi in cui, per l’esercizio dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica.
- Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica.
La circolare, riporta, per le attività maggiormente ricorrenti– a mero titolo esemplificativo – le modalità attraverso cui è possibile certificare l’avvio di attività lavorativa in forma autonoma:
- per le attività commerciali, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) o, laddove prevista per legge, alla richiesta di autorizzazione formulata al Comune competente per territorio o agli estremi dell’autorizzazione già rilasciata;
- per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all’iscrizione nel Registro delle Imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure all’iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).
- per l’attività artigiana, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane;
- per le attività professionali, è possibile fare riferimento all’iscrizione all’albo, comprovata da dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- per l’attività di lavoro associato in cooperativa, è possibile produrre gli estremi dell’ iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché dell’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio, lo stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata.
Per le attività per le quali non esista l’albo o non sia obbligatoria l’iscrizione, come pure nei casi di attività commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione, la domanda di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione.
Laddove per l’esercizio dell’attività denunciata sia prescritta autorizzazione amministrativa del Comune o dell’Autorità di P.S., è possibile fare riferimento alla richiesta dell’autorizzazione o, se già conseguita, agli estremi dell’autorizzazione medesima.
Erogazione della prestazione
Dopo aver accertato la sussistenza dell’indennità oppure riconosciuto il diritto all’indennità, le Strutture dovranno accertare se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l’anticipazione. In caso positivo, si dovrà procedere alla determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un’unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo.
L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI potrà avvenire:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.
Restituzione della prestazione anticipata in caso di rioccupazione
Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l’indennità anticipata dovrà essere restituita.