Assegni familiari e maternità dei comuni 2023: nuovi importi e istruzioni INPS

L'INPS comunica gli importi per il 2023 dell'assegno di maternità concesso dai comuni in base alla variazione dell’indice ISTAT dell’8,1%.


Con la circolare numero 26 dello scorso 8 marzo 2023 l’INPS ha comunicato gli importi e i limiti di reddito per il 2023 relativi all’Assegno di maternità concesso dai Comuni; come da prassi l’importo si aggiorna annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che per quest’anno è risultato pari all’8,1%.

Nella stessa circolare l’INPS ricorda inoltre che dal 1° marzo 2022 è stato abrogato l’Assegno per il Nucleo Familiare concesso dai Comuni (articolo 65, legge 448/1998) in quanto sostituito anch’esso dall’Assegno Unico e Universale. Si trattava dell’assegno per il nucleo familiare numeroso riconosciuto dai Comuni, riservato a chi ha almeno tre figli minori e, insieme all’assegno di maternità, veniva riconosciuto dai comuni per chi non ha altre forme di tutela.

Vediamo i dettagli.

Assegno di maternità dei comuni 2023: cos’è e quanto spetta

Come specifica la circolare numero 26 dello scorso 8 marzo 2023 l’assegno mensile di maternità dei comuni spetta per

  • le nascite,
  • gli affidamenti preadottivi
  • e le adozioni senza affidamento

avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L’importo dell’assegno è pari a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro annuali.

Il valore dell’ISEE ovvero dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 19.185,13 euro.

A chi spetta l’assegno di maternità dei comuni

L’assegno può essere richiesto (per ogni figlio nato) dalle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità; oppure che beneficiano di un trattamento economico di maternità, ma di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Il beneficio viene concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Ricordiamo che i richiedenti l’assegno di maternità del comune:

  • non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente e,
  • non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Come e quando fare domanda

L’assegno di maternità dei comuni è una prestazione concessa dai Comuni e pagata direttamente dall’INPS. Per ottenere l’assegno è necessario presentare domanda negli uffici del Comune di residenza entro sei mesi dal parto o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento.

La domanda può essere presentata in forma cartacea o online direttamente al proprio comune. Questa deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dall’amministrazione comunale.

La domanda si presenta necessariamente entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottivo o affidatario.

Quali sono i tempi di lavorazione della domanda

Come specificato dall’INPS, il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti da parte dei Comuni di residenza è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.

In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

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