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di Paolo Ballanti - 15 Giugno 2022
Lo scorso 7 giugno la Commissione europea ha dato il via libera allo sgravio per le assunzioni effettuate nel primo trimestre di quest’anno da datori di lavoro appartenenti ai settori turismo e stabilimenti termali. Introdotto dal Decreto – legge 27 gennaio 2022 numero 4 (convertito in Legge 28 marzo 2022 numero 25), l’esonero si inserisce nel quadro delle misure adottate per sostenere e rilanciare l’economia e l’occupazione dopo gli anni della pandemia.
Lo sgravio, come altri suoi predecessori, agisce diminuendo i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto comunque di una soglia massima. L’accesso alla misura è subordinato comunque ad un’apposita istanza da inviare all’INPS, con le modalità descritte dallo stesso Istituto nella Circolare del 10 giugno 2022 numero 67. Nel documento, l’ente fornisce numerosi chiarimenti, in particolare per quanto riguarda i requisiti di spettanza, la compatibilità con altri incentivi e i rapporti di lavoro incentivabili.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Hanno diritto ad accedere allo sgravio i datori di lavoro privati operanti nei settori turismo e stabilimenti termali.
Le realtà in questione devono possedere i codici ATECO indicati nell’allegato 1 alla Circolare.
Sempre il documento INPS precisa che l’esonero è riconosciuto “ai datori di lavoro privati rientranti nei citati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori”.
Sono invece escluse dalla platea dei beneficiari le realtà della Pubblica Amministrazione, individuate dall’articolo 1, comma 2 del Decreto – legislativo numero 165/2001.
L’esonero trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, effettuate nei settori turismo e stabilimenti termali, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Un caso particolare riguarda le trasformazioni dei suddetti rapporti a tempo indeterminato, effettuate nella sopra citata finestra temporale. In questi frangenti l’esonero è riconosciuto per un periodo di sei mesi, a partire dalla conversione del contratto.
L’accesso allo sgravio è altresì garantito a fronte di:
Sono al contrario esclusi, si legge nella Circolare, i contratti di lavoro intermittente; in ragione dell’obiettivo principale dello sgravio di “incentivare l’adozione di rapporti di lavoro contrattualmente stabili”.
L’esonero opera attraverso un abbattimento dell’intera quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di tre mensilità (sei in caso di trasformazione del rapporto); con esclusione di premi ed altre somme dovuti all’INAIL.
L’importo dello sgravio è soggetto tuttavia ad una soglia massima di 8.060 euro su base annua, pari a 671,66 euro mensili (8.060,00 / 12).
Per i contratti instaurati o risolti nel corso del mese, la suddetta soglia dev’essere riproporzionata moltiplicando
Nei confronti dei rapporti di lavoro part-time, il tetto appena citato è proporzionalmente ridotto. Ad esempio, se la percentuale di part-time è il 40% la soglia mensile sarà pari a 671,66 * 40% = 268,66 euro.
Da ultimo, come già previsto per altre agevolazioni, il periodo di
“fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità; consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio” (Circolare INPS).
Per aver legittimamente diritto allo sgravio è necessario, innanzitutto, rispettare le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della Legge numero 296/2006 ossia:
In aggiunta, è richiesta l’osservanza dei principi generali in materia di occupazione, stabiliti dall’articolo 31 del Decreto – legislativo numero 150/2015, nello specifico:
La Circolare INPS ricorda inoltre che l’invio tardivo della comunicazione obbligatoria di assunzione, a mezzo modello UNILAV, produce “la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”.
Per quanto riguarda poi l’ulteriore requisito per aver diritto agli incentivi, previsto sempre dall’articolo 31 (al comma 1, lettera a), in base al quale gli sgravi non spettano se l’assunzione rappresenta l’attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, l’INPS precisa che:
pertanto, gli obiettivi di cui al citato D.L. prevalgono su quelli dell’articolo 31.
In conclusione, è ammessa la fruizione dello sgravio, in presenza delle altre condizioni legittimanti, a prescindere dal fatto che le assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo (si pensi ai casi di assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili o a quelle realizzate a seguito di cambi di appalto).
L’esonero in parola è cumulabile con altre misure agevolative. Tuttavia, precisa la Circolare INPS, considerato che “l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta”.
Con riferimento ad altre agevolazioni che si sostanzino in incentivi all’assunzione con esonero totale della contribuzione datoriale (si pensi all’assunzione di donne svantaggiate di cui alla Manovra 2021), l’Istituto rappresenta che “una volta scelto un regime agevolativo, non è possibile fruire di un’altra agevolazione”.
Per poter applicare lo sgravio nel calcolo dei contributi previdenziali, il datore di lavoro è tenuto ad inviare apposita istanza telematica all’INPS.
Quest’ultima, in sigla “TUR44”, è disponibile accedendo alla sezione del sito “inps.it” denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCo)”.
Nell’istanza si dovranno riportare:
La trasmissione delle domande sarà consentita entro e non oltre il termine del 30 giugno 2022 (la data non è casuale in quanto coincide con il termine finale di operatività del Temporary Framework o “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”).
Ricevuta l’istanza, l’INPS procede a:
A questo punto, all’azienda non resta che fruire dello sgravio assegnato, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione a termine. Nell’ambito della stagionalità, per massimo tre mensilità, elevate a sei in caso di trasformazione dei predetti rapporti a tempo indeterminato.
L’agevolazione opererà attraverso una riduzione dei contributi a carico azienda, da versare all’INPS con modello F24 e denunciare all’Istituto nel modello UNIEMENS.