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Home»Leggi, normativa e prassi»Contratti di solidarietà, istruzioni per la decontribuzione 2017 e successiva

Contratti di solidarietà, istruzioni per la decontribuzione 2017 e successiva

Milani Roberto4 Dicembre 20174 Mins Read
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Il Min. Lavoro fornisce le istruzioni sulla decontribuzione per contratti di solidarietà. Domande dal 30/11 al 10/12 di ogni anno di riferimento.

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Contratti di solidarietà, istruzioni per la decontribuzione 2017 e successiva

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la circolare 18 del 2017, ha fornito istruzioni in materia di decontribuzione, ovvero di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà -causale CIGS- stipulati ai sensi della L. 863/84 e del D.Lgs 148/2015.

La successiva circolare 19, ad integrazione della precedente, chiarisce ulteriormente le modalità di presentazione della domanda di decontribuzione.

Decreto Interministeriale 2/2017 Min. Lavoro e MEF

Il Decreto Interministeriale 2 del 2017 (Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze) aveva infatti precedentemente determinato i requisiti, le modalità e i termini, legati all’accesso della decontribuzione prevista dal D.Lgs 510/96 per le aziende che stipulano contratti di solidarietà.

Più in generale, spicca il termine perentorio di presentazione delle domande dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento, per il 2017 quindi entro il 10.12.2017.

Vediamo dunque brevemente le istruzioni ministeriali, per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale di entrambe le circolari.

Decontribuzione 2017 e successiva per i contratti di solidarietà

La circolare 18 precisa l’ambito di applicazione della decontribuzione ai sensi del D.I. 2/2017, ne possono quindi beneficiare:

  • per il 2017, le imprese che al 30.11.2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà o che ne hanno fatto uso nel 2016;
  • dal 2018 e anni successivi, le imprese che al 30 novembre di ogni anno abbiano stipulato un contratto di solidarietà o che ne hanno fatto uso nel corso del 2° semestre dell’anno precedente.

La riduzione contributiva, per l’intera durata del contratto di solidarietà e per periodi successivi al 21.03.2014, è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.

Viene inoltre sottolineato come la domanda di decontribuzione abbia per oggetto lo sgravio per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo, ma comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.

Leggi anche: Quinquennio e biennio mobile per CIGO, CIGS, Fondi di Solidarietà

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di decontribuzione, firmata digitalmente e in bollo, va inviata esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione- secondo la modulistica e le modalità indicate nel sito internet www.lavoro.gov.it.

Contestualmente, la domanda va inoltrata telematicamente anche all’INPS o all’INPGI in base alla gestione previdenziale del datore di lavoro.

L’istanza deve inoltre obbligatoriamente contenere:

  • una previsione della riduzione contributiva richiesta, da indicare a prescindere da precedenti domande di sgravio;
  • il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”;
  • l’elenco dei lavoratori indicando per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata superiore al 20% .

A partire dal 2017 le domande dovranno essere presentate dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento. Le istanze verranno poi istruite in base all’ordine cronologico di presentazione. Quelle ammissibili, quindi conformi al D.I. 2/2017, vedranno il provvedimento adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza e secondo le risorse disponibili, cioè 30 milioni annui come da previsioni finanziarie della L. 232/16.

Le domande potranno essere eventualmente ripresentate a valere sulle risorse stanziate per l’esercizio finanziario successivo.

Infine, la circolare ministeriale 19 del 2017 interviene ulteriormente in materia. Rispetto al singolo accordo di solidarietà, lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda per l’intero periodo di riduzione oraria previsto.

In presenza invece di più accordi di solidarietà, anche consecutivi con o senza soluzione di continuità, la decontribuzione va richiesta con domande distinte riferite al periodo di riduzione oraria previsto dal singolo accordo.

  Circolare Min. Lavoro 18-2017 (310,6 KiB, 674 hits)

  Circolare Min. Lavoro 19-2017 (202,4 KiB, 614 hits)

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