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Home»Leggi, normativa e prassi»Contributo NASpI contratto tempo determinato: ecco la circolare INPS

Contributo NASpI contratto tempo determinato: ecco la circolare INPS

Daniele Bonaddio11 Settembre 20194 Mins Read
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L’INPS ha fornito gli attesi chiarimenti sul contributo NASpi nel contratto a tempo determinato dopo il Decreto Dignità

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Contributo NASpI contratto tempo determinato

L’INPS ha rilasciato l’attesa circolare sull’aumento del contributo NASpI nei contratti a tempo determinato. Infatti, dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità (Dl 87/2018, convertito con modificazioni in Legge 96/2018) il legislatore ha inteso rendere più costo il contratto a termine ad ogni rinnovo. In particolare, i datori di lavoro che intendono rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato devono versare lo 0,5% in più a titolo di contributo addizionale. Ma quando e come scatta l’aumento? Di quanto aumenta complessivamente il contributo addizionale?

Con la Circolare 121 del 6 settembre 2019, di cui trovate il testo a fondo pagina, l’INPS ha specificato che la decorrenza dell’incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo del contratto a tempo determinato è fissata al 14 luglio 2018. Inoltre, l’aumentato di 0,5 punti percentuali si realizza in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Restano esclusi da tale, per espressa previsione legislativa, i contratti di lavoro domestico.

Contributo NASpI contratto tempo determinato: novità Decreto Dignità

Il Decreto Dignità, oltre ad aver previsto una diversa durata del contratto a termine (da 36 a 24 mesi), reintroducendo la “causale” per i contratti superiori a 12 mesi, ha aumentato anche il contributo addizionale in determinate occasioni.

Leggi anche: Contratto a tempo determinato: guida aggiornata al Decreto Dignità

Si ricorda che il contributo addizionale è stato introdotto dalla Riforma Fornero (art. 2, co. 28, della L. n. 92/2012) e scatta ogniqualvolta si instaura un rapporto a termine. L’ammontare del contributo è pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e serve per finanziarie la NASpI.

Il Decreto Dignità è intervenuto proprio su tale contributo, aumentandolo di 0,5 punti percentuali ad ogni rinnovo. Tale percentuale va ad aggiungersi al contributo addizionale. Quindi, nel caso in cui un contratto a termine venga rinnovato per quattro volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere un contributo addizionale pari a 3,4% (1,4% + 0,5% + 0,5% + 0,5% + 0,5%).

Rinnovo e proroga nei contratti a termini: quando si verificano

Ma quando si configura la fattispecie di rinnovo e quando quella di proroga? In via generale, il rinnovo ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.

Leggi anche: Differenza tra proroga e rinnovo nel contratto a termine

Tuttavia, considerato che il Decreto Dignità ha esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa.

Nel dettaglio:

  • qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga. Ciò vale che se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi trattandosi di rinnovo l’incremento del contributo addizionale è dovuto;
  • nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.

Rinnovo contratto a termine: casi di esclusione del contributo addizionale

Non è dovuto l’aumento del contributo addizionale per:

  • rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
  • rapporti di lavoro contemplati dall’art. 2, co. 29, della L. n. 92/2012;
  • contratti di lavoro domestico;
  • assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ed enti privati di ricerca.

Circolare INPS 121 del 6 settembre 2019: testo

Ecco di seguito il testo completo della circolare INPS 121/2019 in oggetto.

  Circolare 121 del 6 settembre 2019 (113,5 KiB, 1.274 hits)

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